TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-04-23, n. 202100728
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Pubblicato il 23/04/2021
N. 00728/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2015, proposto da
Totalerg s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B, in Bari, via Dante Alighieri, 25;
contro
A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e R A N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C, in Bari, viale L. Einaudi, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’A.N.A.S., Compartimento della viabilità per la Puglia, prot. n. CBA-0011386-P del 13.04.2015 a firma del dirigente amministrativo, avente ad oggetto diniego definitivo di rinnovo della licenza per gli accessi (pratica n. BA80182) all’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Modugno, in fregio alla S.S. 96 Km. 116+000, recante altresì ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con opere stabili, a propria cura e spese, entro 30 giorni;
nonché
per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, segnatamente, del parere negativo dell’Area tecnica esercizio compartimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Nessun atto è stato depositato dalle parti ai fini della presenza a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5.6.2015 e depositato il 17.6.2015, la società Totalerg s.p.a. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.
Esponeva in fatto di essere titolare di un impianto di distribuzione carburanti, ubicato sulla S.S. 96 “Barese” Km 116+000 nel Comune di Modugno (BA), e di possedere una licenza autorizzativa degli accessi a tempo indeterminato in virtù di un decreto A.N.A.S. del 3 ottobre 1968.
Con nota del 22.6.2010, prot. n. CBA-0023055-P, l’A.N.A.S. rappresentava alla società odierna ricorrente che la licenza degli accessi risultava scaduta e la invitava, quindi, ad inviare la documentazione necessaria per il rinnovo della stessa.
A fronte dell’istanza di rinnovo conseguentemente introdotta, con nota del 7.8.2012, l’A.N.A.S. comunicava alla società ricorrente preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990, esprimendo così parere negativo al rinnovo della licenza, in quanto - in base all’esame operato dall’Area tecnica esercizio compartimentale dell’Amministrazione resistente - dalla progettazione prodotta dall’interessata, nonché dall’esperito sopralluogo, l’impianto di distribuzione carburanti risultava non conforme alle prescrizioni dettate dalla circolare A.N.A.S. n. 5/1988.
Si avvisava contestualmente che, in ogni caso, la società avrebbe potuto presentare entro dieci giorni eventuali osservazioni.
La società Totalerg non provvedeva a comunicare controdeduzioni di alcun genere.
In data 13.4.2015 con il provvedimento impugnato nella presente sede, l’A.N.A.S. comunicava il diniego definitivo alla richiesta di rinnovo della licenza degli accessi a servizio dell’impianto di distribuzione de quo , essendo questo ubicato su una strada statale a quattro corsie, identificata ai sensi dell’art. 2 del vigente Codice della Strada come strada extraurbana secondaria di tipo “C”, assoggettabile, di conseguenza, alle prescrizioni della circolare n. 5/1988, oltreché al D.M. 19.4.2006, contestualmente intimando alla società ricorrente di provvedere al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di trenta giorni.
Avverso tali esiti provvedimentali, dunque, insorgeva la società ricorrente, sollevando i seguenti motivi di doglianza:
“1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 D.Lgs. n. 32/98 e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della L.R. n. 23/2004 e artt. 4 e 6 Reg n. 2/2006. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di motivazione;
2) Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 DPR n. 495/1992. Contraddittorietà con precedenti determinazioni. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
3) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del DPR 495/1992. Contraddittorietà con precedenti determinazioni. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto diverso profilo. Violazione e/o falsa applicazione della circolare ANAS n. 5/1988. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 19/4/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4). Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10 bis L.241/1990 Violazione dei principi di partecipazione del procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.
In data 27.7.2015 si costituiva in giudizio l’A.N.A.S. s.p.a., eccependo l’infondatezza in fatto e diritto dell’avverso ricorso ed evidenziando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
In seguito all’avviso di perenzione ultraquinquennale, ai sensi dell’art. 82 del codice del processo amministrativo, la società Totalerg s.p.a., manifestando il permanere dell’interesse alla decisione del ricorso, depositava in data 2.10.2020 l’istanza di fissazione dell’udienza per la discussione della causa.
Previo scambio di memorie conclusive e acquisite le note d’udienza depositate ai sensi degli artt. 4 del decreto-legge n. 28/2020 e 25 del decreto-legge n. 137/2020 dall’A.N.A.S. s.p.a., all’udienza pubblica del 23.3.2021, tenutasi in modalità telematica, la causa era trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può essere accolto.
Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta sostanzialmente la competenza dell’A.N.A.S. al rilascio o revoca delle licenze autorizzative, sostenendo che la stessa rientri nelle attribuzioni funzionali esclusive del Comune e che l’ordine di ripristino intimato dall’Amministrazione sia di fatto assimilabile proprio ad una revoca, contrastando quindi con il dettato normativo dell’art. 1 decreto legislativo n. 32/1998 e con la legge regionale n. 23/2004.
La doglianza è priva di fondamento.
Il provvedimento dell’Anas non è in alcun modo assimilabile ad un provvedimento di revoca o di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Con il provvedimento impugnato, infatti, l’A.N.A.S., nell’esercizio del proprio potere di controllo in materia di accessi al servizio dell’impianto di distribuzione carburanti, non ha negato l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, disponendo piuttosto esclusivamente il diniego all’istanza per il rinnovo della licenza degli accessi a servizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti, in tal modo agendo nel pieno delle proprie competenze attribuitele dal vigente codice della strada.
In tal senso, l’art. 22 del codice della strada, al comma 1, espressamente recita che “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi (…) Gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo”.
Qualunque accesso sulla strada è subordinato, quindi, alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario che nel concedere l’autorizzazione, può legittimamente imporre la realizzazione delle opere necessarie al fine, come nel caso di specie, di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico.
Tale interesse alla sicurezza stradale e pubblica risulta, peraltro, di assoluta preminenza rispetto al privato interesse di natura economica al mantenimento dell’impianto, come precisato anche dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1174/2014, secondo il quale “il D.Lgs. n. 32 del 1998 e l’art. 4 comma 4 lett. c della L. n. 59/1997 stabiliscono che tutti gli impianti per la distribuzione di carburante sono assoggettati a verifica ogni 15 anni, verifica che ha per oggetto l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ambientale e la verifica della permanente compatibilità con la normativa urbanistica e con le disposizioni a tutela dell’ambiente del traffico urbano ed extraurbano della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico ed architettonico e comunque con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni. E’ evidente che nella fattispecie non può configurarsi una tutela dell’affidamento del titolare dell’impianto alla sua conservazione dal momento che il personale interesse di carattere meramente economico cede di fronte al superiore interesse rappresentato dai parametri di valutazione posti a base della compatibilità dell’impianto, espressamente codificati dal legislatore”.
Con un secondo motivo di gravame, la ricorrente contesta la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su due presupposti errati, ossia la mancanza di una valida licenza a mantenere gli accessi e la necessità delle corsie di accelerazione e decelerazione.
Neppure tale censura coglie nel segno.
Infatti, quanto alla asserita durata indeterminata della licenza, a nulla rileva il riferimento di parte avversa all’art. 3 del decreto A.N.A.S. 3 ottobre 1968, superato certamente dalla normativa intervenuta con il decreto legislativo n. 285/1992 che all’art. 27, comma 5, disciplina puntualmente le formalità per il rilascio delle autorizzazioni nonché la loro durata, disponendo che la concessione non possa eccedere gli anni ventinove.
Sul punto si è peraltro espresso anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2229/2014, secondo il quale, “le sopravvenute norme del d.lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada) devono trovare applicazione.
L’art. 27, comma 5, del codice citato prevede, infatti, che la durata delle concessioni relative all’accesso da proprietà privata sulla pubblica strada non può comunque superare i ventinove anni, salvo rinnovo.
Tale disciplina, di carattere inderogabile, deve trovare applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate ai sensi dell’ormai abrogato regio decreto n. 1740/1933.
La disposizione, presente all’interno della concessione rilasciata nel 1972, che prevedeva la durata indeterminata della stessa deve ritenersi incompatibile con la previsione inderogabile contenuta al citato art. 27, comma 5, del codice della strada. Pertanto la concessione di cui beneficiava la società appellante deve ritenersi scaduta (…) l’atto impugnato è stato adottato in doverosa applicazione di una norma avente carattere cogente e inderogabile”.
Quanto alla necessità per l’impianto in questione di dotarsi di corsie di accelerazione e decelerazione, va sottolineato che l’impianto di distribuzione carburanti in questione ricade su un tratto di strada a quattro corsie identificata, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del regolamento di attuazione del vigente codice della strada, come extraurbana secondaria di tipo “C”.
Ebbene la normativa quadro per il rilascio di licenze di accesso al servizio di impianti di distribuzione carburanti siti su questa tipologia di strade (come sopra più volte ribadito, tipo “C”, a quattro corsie) è attualmente la circolare A.N.A.S. n. 5/1988, avente ad oggetto “Impianti distributori di carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie”, nonché il Decreto ministeriale del 19.4.2006 dal titolo “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Di talché, con ogni evidenza, non è condivisibile il richiamo che controparte fa alle strade di tipo “B” e alle quali, in tesi, si applicherebbe la suddetta circolare, non rientrando il caso in esame in tale fattispecie.
Anche l’ulteriore censura in punto di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non coglie nel segno, non essendo di per sé l’operazione di mera riconduzione ad una classificazione regolata per legge assoggettata ad un particolare vincolo motivazionale a suo supporto.
Detta classificazione, peraltro, risponde a finalità gestorie autonome dell’impianto viario in concessione ad A.N.A.S. s.p.a., incidendo in modo del tutto indiretto sulla posizione e sugli interessi della società ricorrente, per di più, come già evidenziato supra , in un’ottica di miglioramento delle misure di sicurezza e di valorizzazione del principio di precauzione, nell’interesse generale di tutti gli utenti della strada.
Ciò premesso, tuttavia, nel caso di specie la motivazione del provvedimento di diniego appare emergere con chiarezza inequivocabile collegandosi alla struttura attuale dell’impianto che costituisce, quindi, un potenziale pericolo per la circolazione stradale;tale circostanza è per altro suffragata dai risultati della fase istruttoria puntualmente eseguita attraverso il sopralluogo dei tecnici compartimentali, i quali hanno riscontrato che l’impianto è ubicato su una strada statale a quattro corsie assimilata ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c del vigente codice della strada come strada extraurbana secondaria di tipo “C”.
Quanto all’ultimo motivo di ricorso, anch’esso non può essere accolto, in quanto non è riscontrabile alcuna significativa violazione da parte dell’Amministrazione resistente dei principi di partecipazione al procedimento in esame.
La regolare partecipazione al procedimento da parte dell’interessata è infatti provata dall’esistenza di comunicazioni e produzioni documentali relative al procedimento, come per altro precisato dalla stessa Totalerg nei propri atti difensivi;a ciò si aggiunga che, con il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione aveva regolarmente sottolineato la possibilità per la società di presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni.
Malgrado tale previsione, l’odierna ricorrente non controdeduceva in alcun modo sul preavviso di rigetto così come comunicato, di talché l’Amministrazione procedeva con il diniego definitivo della licenza in modo pienamente legittimo.
Ne consegue che, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e delle peculiarità del caso di specie, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.