TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-11-23, n. 202001489
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Pubblicato il 23/11/2020
N. 01489/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A P M ed E C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Prefettura - U.T.G. della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Bari, alla Via Melo da Bari, n. 97;
per l'annullamento
“- del Decreto n.-OMISSIS-Area III Pat. emesso in data 9.2.2018, notificato in data 18.4.2018, dal Prefetto p.t. della Provincia di Foggia;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale, comunque richiamato nell’atto suindicato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 l’avv. Donatella Testini.
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, comma 6, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
Si dà atto a verbale della presenza degli avvocati Angelo Masucci ed E C, a seguito del deposito di note d'udienza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di essere stato condannato, con sentenza n.-OMISSIS-R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Foggia in data 18 aprile 2017 e depositata il successivo 17 luglio, per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990, riqualificato nei termini di cui al comma 5 del cit. D.P.R., con riconoscimento delle circostante attenuanti generiche e con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con provvedimento del 9 febbraio 2018, il Prefetto della Provincia di Foggia, visti gli artt. 120 e 219 del codice della strada, ha disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, la revoca della patente di guida cat. B n. -OMISSIS-, rilasciata il 28 novembre 2013 e di ogni altro titolo di idoneità alla guida.
2. Assume la parte l’illegittimità di tale provvedimento, sotto i profili di seguito indicati:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del codice della strada. Eccesso di potere per carenza della motivazione e per difetto di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti.
Nell’evidenziare come la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2018, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, disponeva che il Prefetto “provvede” – piuttosto che “può provvedere” – alla revoca della patente, assume parte ricorrente che sia venuto meno il carattere di automatismo della revoca della patente di guida nel caso di sopravvenuta condanna del titolare.
A quanto sopra consegue l’obbligo, in capo alla competente autorità, di ostensione di un adeguato corredo motivazionale a fondamento dell’esercitato potere di revoca del titolo di guida, nella fattispecie non riscontrabile nel gravato provvedimento prefettizio.
Soggiunge la parte che, quanto al presupposto integrato dalla condanna penale nei suoi confronti resa dal Tribunale di Foggia, il fatto costituente reato sia qualificabile in termini di attenuata rilevanza, come comprovato dalla ritenuta applicabilità della disposizione di cui al comma 5 dell’artt. 73 del D.P.R. 309 del 1990.