TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-04-17, n. 202302351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-04-17, n. 202302351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302351
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 02351/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02120/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da S E e T S, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. F D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. B A Clons D’Oranges, dall’Avv. A A, dall’Avv. B C, dall’Avv. A C, dall’Avv. G P, dall’Avv. A I F e dall’Avv. G R dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;

per l’annullamento

- quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della Disposizione Dirigenziale N. I1056-15 del 16.02.2021, prot. n. 147959 del 18.02.2021, notificata in data 04.03.2021, con la quale il Comune di Napoli, Settore Condono Edilizio, negava il permesso di costruire in sanatoria ex lege 724/94 e per l'effetto ingiungeva ai sigg. E Stefano e Schiattarella Teresa, nella loro qualità di comproprietari, la demolizione di tutte le opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi;

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ove e per quanto lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, ivi compresa la nota prot. n. 700094 del 23.10.2020, con la quale il Comune comunicava, ex art. 10bis, L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di condono.

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2022:

1) della Nota depositata in giudizio in data 01.09.2022 e conosciuta solo in data 05.09.2022 a seguito di Avviso di Cancelleria, con la quale il Comune di Napoli, in esecuzione dell'Ordinanza n. 271/2022 del 14.01.2022, nel confermare il proprio diniego contestava, ulteriormente, una “solo parziale apertura del volume al piano terra, che presentava due lati perimetrali ancora chiusi”;

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ove e per quanto lesivo della posizione giuridico-soggettiva dei ricorrenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso depositato il 17 maggio 2021, i ricorrenti - comproprietari di un immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Rotondella 104 ( ex 87), individuato catastalmente nel N.C.E.U. al foglio 7, sezione CHA, particella 387, ed insistente in Zona “Fb Abitati nel parco” della Variante Generale al P.R.G., deducevano:

- di aver presentato (1995) due distinte istanze di condono ex lege 724/94 (prat. n. 19725/95), aventi ad oggetto, rispettivamente:

a) la realizzazione ex novo di un appartamento duplex occupante i piani rialzato e primo, con una superficie complessiva di mq 209,42 ed un volume lordo vuoto per pieno pari a mc. 715,00 (prat. n. 19724/95, istanza presentata dal ricorrente E);

b) la realizzazione ex novo di un locale deposito, superficie non residenziale occupante l’intero piano seminterrato con accesso dal cortile del fabbricato di mq. 107,79 ed un volume lordo vuoto per pieno pari a mc 408,00 (prat. n. 19725/95, istanza presentata dalla ricorrente Schiattarella);

- che il 23.10.2020, con nota prot. n. 700094 il Comune di Napoli – cumulativamente considerando le istanze, in quanto relative al medesimo immobile - aveva loro inoltrato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, per aver superato il limite volumetrico dei 750,00 mc, così come stabilito dall’art. 39 Legge 724/94;

- che, a riscontro di tale nota, avevano rinunciato all’istanza di condono n. 19725/95 presentata dalla ricorrente Schiattarella) relativa al locale deposito, comunicando (24 novembre 2020), altresì, l’avvenuta demolizione della tompagnatura dell’intero locale che era stato quindi trasformato in porticato aperto per tre lati;

- che, ciononostante, con Disposizione Dirigenziale N. I1056-15 del 16.02.2021, prot. n. 147959 del 18.02.2021, il Dirigente del Settore Condono Edilizio, aveva denegato anche la pratica di condono (prat. n. 19724/95), avente ad oggetto la realizzazione dell’appartamento duplex, contestualmente ingiungendone la demolizione.

1.1. - Tanto premesso in fatto, impugnavano quest’ultimo provvedimento, sulla scorta di un’unica censura (“violazione e falsa applicazione di legge (art. 39 l. n. 724/94;
art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001;
artt. 3 e 10 bis , L. n. 241/1990;
artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria – illogicità manifesta – errore sui presupposti – sviamento”), con la quale ritenevano, in sintesi, l’illegittimità dell’azione amministrativa per non aver tenuto conto della riduzione volumetrica avvenuta per effetto della rinuncia all’istanza di condono n. 19725/95 e del ripristino effettuato e comunicato in esito al preavviso di rigetto il 24.11.2020. Riduzione che, riconducendo – a loro dire - la volumetria complessiva realizzata entro i limiti di cui all’art. 39 Legge 724/94, avrebbe dovuto comportare l’accoglimento dell’istanza n. n. 19724/95.

1.2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (19 maggio 2021), resistendo con successiva memoria (18 giugno 2021).

1.3. – Il vista dell’udienza di merito, fissata all’esito dell’udienza camerale ex art. 55, comma 10 c.p.a., i ricorrenti depositavano memoria (09 dicembre 2021).

1.4. – Con ordinanza n. 271 del 14 gennaio 2022, adottata in esito all’udienza dell’11.01.2022, questo Collegio: “Rilevato che: - con l’unica censura articolata in ricorso, i ricorrenti si dolgono dell’omessa considerazione, da parte del Comune resistente, della riduzione volumetrica, asseritamente avvenuta in esito alla rinuncia all’istanza di condono n. 19725/95 e del parziale ripristino dello stato dei luoghi, per come comunicato a riscontro del preavviso di rigetto in data 24.11.2020;
- l’Amministrazione intimata, costituendosi in giudizio, si è difesa con deduzioni di natura meramente giuridica;
Ritenuto pertanto: - necessario, alla luce della specificità delle doglianze, acquisire, ai fini del decidere, ulteriori elementi di valutazione, disponendo che il Comune di Napoli, attraverso il competente Ufficio, provveda a relazionare il Tribunale circa l’avvenuta esecuzione, già alla data del 24.11.2020 - e, comunque, in epoca antecedente all’adozione del provvedimento impugnato - di lavori finalizzati alla rimozione del volume in eccedenza”:

- assegnava termine all’Amministrazione per provvedere al deposito di una documentata relazione esplicativa presso la segreteria della Sezione;

- rinviava all’udienza pubblica del 09 novembre 2022.

1.5. – Il 01 settembre 2022, il Comune di Napoli depositava la chiesta relazione.

1.6. – Il 03 novembre 2022 i ricorrenti depositavano istanza di rinvio, rappresentando di aver proposto, nelle more, motivi aggiunti averso la nota depositata in giudizio dall’Amministrazione Comunale il 01 settembre 2022. Con analoga istanza depositata il 7 novembre 2022, il Comune di Napoli formulava anch’esso istanza di rinvio. L’udienza del 09 novembre 2022 era quindi rinviata al successivo 08 marzo 2023.

1.7. – Il 22 novembre 2022 i ricorrenti depositavano quindi i preannunciati motivi aggiunti, lamentando, sulla scorta di un tre motivi ed in parte riprendendo la doglianza di cui al ricorso principale: 1) la violazione del divieto di motivazione postuma;
2) l’erroneità quanto alla valutazione dello stato dei luoghi (in particolare il portico, che sostenevano essere aperto su tre lati);
3) l’illegittimità derivata della nota depositata il 9 settembre 2022, in ragione dell’illegittimità del diniego impugnato con il ricorso principale.

1.8. – In vista dell’udienza di merito, i ricorrenti ed il Comune depositavano memorie (03 e 13 febbraio 2023).

1.9. – All’udienza dell’8 marzo 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

2. – Oggetto dell’odierno contendere è anzitutto il provvedimento (Disposizione Dirigenziale N. I1056-15 del 16.02.2021, prot. n. 147959 del 18.02.2021), con cui il Comune di Napoli ha rigettato le istanze di condono presentate dai ricorrenti (prat. n. 19724/95 e prat. n. 19725/95) in relazione all’immobile in comproprietà sito in Napoli, via Vicinale Rotondella 104 ( ex 87), individuato catastalmente nel N.C.E.U. al foglio 7, sezione CHA, particella 387, ed insistente in Zona “Fb Abitati nel parco” della Variante Generale al P.R.G.

Alla base del diniego (considerate unitariamente le due istanze in quanto convergenti su unico fabbricato) l’intervenuto superamento del limite volumetrico assentibile (mc 750, 00) in base all’art. 39 comma 1 l. 724/94.

Così testualmente l’atto impugnato: “verificato che le due istanze di condono in oggetto convergono su un’unica unità immobiliare, ai fini della valutazione del rispetto del limite volumetrico imposto dalla l. 724/97 e quindi della condonabilità delle opere, la consistenza in termini volumetrici dell’abuso commesso è stata valutata con riferimento all’intera U.I. che esse compongono;
in sede di verifica istruttoria, condotta sulla scorta della documentazione grafica prodotta dalla parte e allegata agli atti della pratica, si è appurato al riguardo che essa sviluppa una volumetria complessiva vuoto per pieno pari a mc 1.123,00. Detta valutazione sancisce il superamento del limite volumetrico di mc 750, 00 imposto dall’art. 19 comma 1 l. 724/94 delle opere chieste a condono con le due istanze riportate in oggetto”.

2.1. - Sostengono in proposito i ricorrenti – con l’unica doglianza articolata nel ricorso principale - che l’Amministrazione non avrebbe tenuto correttamente conto, ai fini del decidere, della riduzione volumetrica avvenuta per effetto della rinuncia all’istanza di condono n. 19725/95 e del ripristino effettuato – con eliminazione della tamponatura e riduzione a “portico aperto” – del locale deposito, come da comunicazione del 24 novembre 2020 inoltrata a riscontro del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 notificato il 15.11.2020. Lavori, quest’ultimi, che, ultimati già in data 17.11.2020, avrebbero eliminato l’eccesso di cubatura ostativo all’esito positivo dell’istanza di condono.

Il motivo è infondato.

Occorre anzitutto chiarire che, a quanto consta in atti, l’Amministrazione ha compiutamente esaminato quanto comunicato dai ricorrenti il 24 novembre 2020, ritenendo le modifiche sopravvenute inidonee a superare i motivi di rigetto esplicitati nella comunicazione di cui all’art. 10 bis l. 241/1990. Così infatti si legge nel provvedimento impugnato: “lette le osservazioni di parte presentate dalla Sig.ra Schiattarella Rosaria, in qualità di richiedente il condono per le opere oggetto dell’istanza n. 19725/95 e ritenute non idonee a superare i motivi del rigetto, in quanto le opere realizzate di tompagnatura di parte del primo livello ad uso deposito pertinenziale, rappresentano nei fatti un’attività edilizia non autorizzata che ha prodotto una diversa configurazione planovolumetrica dello stato dei luoghi, configurandosi come un ulteriore motivo di diniego;
non si rinvengono pertanto ulteriori argomenti formali e sostanziali per rimettere in discussione la non accoglibilità dell’istanza di condono in oggetto”.

La motivazione, nei termini ora riportati è in effetti in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa ormai consolidata e tale per cui, in linea generale, pendente un’istanza di condono (come nel caso di specie) “è precluso all’interessato apportare all’immobile […] modifiche travalicanti il limite di quelle non sostanziali, essendo essenziale alla procedibilità della domanda di condono che l’immobile cui la stessa si riferisce permanga inalterato fino al momento della definizione dell’istanza (Cons. Stato Sez. VI, 20/07/2021, n. 5479;
cfr., in a senso conforme, Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1929, per cui: “in materia urbanistica, la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, interventi edilizi sul manufatto oggetto dell’istanza di condono, al di fuori degli interventi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione”). La ratio del divieto è duplice: da un lato, infatti, risponde all’esigenza che l’immobile da condonare rimanga riconoscibile sino alla definizione della domanda in sede amministrativa;
dall’altro, esso è il necessario corollario di una disciplina che postula l’ultimazione dei lavori di realizzazione degli abusi entro una data prefissata, sicché ammettere modifiche sostanziali incidenti – come nel caso in esame – sulla consistenza planovolumetrica dell’edificio (seppur in riduzione), si tradurrebbe in un’inammissibile aggiramento del termine ultimo imposto dal legislatore e, quindi nella sostanziale elusione della disciplina di legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 06/02/2013, n. 760). Correttamente, pertanto, il Comune di Napoli ha valutato le osservazioni endoprocedimentali dei ricorrenti da un lato inidonee a superare i motivi di diniego già esplicitati (dovendosi infatti considerare l’immobile, nella sua originaria consistenza per come rappresentata nelle istanze di condono) e, dall’altro, potenzialmente fondati un “un ulteriore motivo di diniego” (in quanto pregiudizievoli per la riconoscibilità dell’immobile originario e della corretta applicazione delle disciplina condonistica).

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso principale è infondato e come tale va respinto.

2.2. - Sono parimenti da respingere i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 22. In proposito ed in disparte eventuali profili di inammissibilità del gravame alla luce della natura non autonomamente lesiva della nota depositata in giudizio dall’Amministrazione il 01 settembre 2022 - basti rilevare che:

1) non si rinvengono gli estremi della cd. “motivazione postuma”, in quanto con l’impugnata nota l’Amministrazione si è limitata a ribadire quanto già chiaramente espresso nel provvedimento impugnato con il ricorso principale, relativo: al superamento del limite volumetrico;
alla sostanziale irrilevanza delle effettuate riduzioni volumetriche, peraltro incidenti, quale ulteriore argomentazione ostativa, sull’oggetto del condono;

2) per le medesime argomentazioni svolte con riferimento al motivo di cui al ricorso principale, deve ritenersi irrilevante l’esito preciso dei lavori di riduzione volumetrica (portico aperto su tre lati anziché su due), rilevando la modifica – come visto, in chiave ostativa al rilascio di un provvedimento favorevole - in sé per sé, in quanto ininfluente al fine di ricondurre l’edificio da condonare entro il limite volumetrico ed idonea ad alterare lo stato originario dell’immobile da condonare, in contrasto con la ratio della normativa di settore;

3) respinto il ricorso principale, non possono trovare accoglimento i motivi di censura articolati in via derivata.

2.3. – Conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e come tali vanno respinti.

2.3.1. – le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.

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