TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-09-09, n. 201104362
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Testo completo
N. 04362/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 334/07 R.G., proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
P M L, rappresentato e difeso dagli avvocati A A e G P, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
della d.i.a. del 20/06/2005 per la realizzazione di pannelli in laterizio sul muro comune divisorio fra due giardini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P M L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 maggio 2005 la signora P M L presentava al Comune di Giugliano in Campania la denuncia di inizio attività n. 20758 per la realizzazione di una recinzione, opera che nella relazione tecnica allegata veniva definita come costituita da “due pannelli in laterizio di pari dimensioni (circa mt 3,00), ciascuno realizzato mediante l’apposizione di due montanti in ferro profilato ad U di sezione 105x68x6,5 mm ed un altezza di mt 2,70”;il tutto “al fine di ottenere un pannello completamente indipendente ed autoportante senza cioè avere ancoraggi…l’intera opera, quindi risulterà di dimensioni di mt 6,02 di lunghezza e altezza a mt 3,00”.
In relazione a tale intervento ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor A R, proprietario di un appartamento con annesso giardino confinante con quello della signora Pianese.
Il ricorrente ha dedotto profili di carenza di istruttoria, non avendo il Comune di Giugliano in Campania verificato se l‘intervento oggetto della d.i.a. fosse conforme alla disciplina urbanistica;in secondo luogo, l’opera realizzata, lungi dal potersi qualificare come di manutenzione ordinaria, in realtà aveva determinato la realizzazione di un muro di confine alto ben 4,50 metri, in quanto posto in aumento dell’altezza dell’originario muro di recinzione che era di mt 1,5.
Il ricorrente ha proposto anche domanda per il risarcimento del danni subiti.
Si è costituita in giudizio la controinteressata eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione, avvenuta solo in data 27 dicembre 2006, ben oltre, quindi, sessanta giorni dalla presentazione della d.i.a. e comunque rispetto al collaudo delle opere che, essendo ultimate, si mostravano in tutta la loro potenziale lesività;altra eccezione concerne la tardività del deposito, avvenuto in data 18 gennaio 2007, oltre il termine dimezzato di 15 giorni stabilito dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
All’udienza del 21 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di irricevibilità del ricorso;invero, con riguardo alla decorrenza del termine per la notificazione, anche a voler aderire alla tesi secondo cui la d.i.a. costituisce un atto di natura privata, l’azione di accertamento da parte del terzo circa l’insussistenza dei presupposti per la presentazione della stessa d.i.a. è da considerarsi comunque soggetta al termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dalla conoscenza della dichiarazione (Consiglio Stato, sez. IV, 04 maggio 2010, n. 2558);di conseguenza, essendo mancata da parte controinteressata la prova certa che il ricorrente avesse avuto conoscenza della denuncia di inizio attività - anche in ragione del fatto che si contesta proprio la sussistenza delle condizioni per accedere a tale regime semplificato – in un tempo anteriore a sessanta gironi dalla notificazione del ricorso, deve ritenersi attendibile la data di avvenuta conoscenza del 22 novembre 2006 dal ricorrente. Infondata è poi la seconda eccezione, non essendo applicabile al giudizio in questione l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per cui il ricorso risulta tempestivamente depositato entro il termine di 30 giorni dall’ultima notificazione.
Nel merito il ricorso è fondato.
Escluso che l’opera in questione possa qualificarsi come intervento di manutenzione ordinaria, relativamente all’individuazione del titolo edilizio necessario per la sua realizzazione, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, occorre guardare alle sue dimensioni e destinazione funzionale in relazione all’idoneità a dar luogo ad un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2010 , n. 95;T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 3 novembre 2010 , n. 22291). Aggiungasi, quanto al dato dimensionale, che le opere vanno considerate in rapporto di completamento funzionale con il preesistente muro di recinzione, a prescindere dal fatto che ne possano o meno costituire una fisica prosecuzione. Ritiene il Collegio che la struttura, così come risulta descritta e come mostrata nelle fotografie depositate agli atti, non può ritenersi mera manifestazione del diritto di proprietà in termini di facoltà excludendi omnes alios, né come non avente incidenza sul preesistente assetto territoriale, e ciò in ragione di una lunghezza di 6 metri, e soprattutto di un’altezza di metri 3, decisamente superiore all’originario muretto di delimitazione e recinzione della proprietà della controinteressata rispetto a quella del ricorrente. Ne discende la fondatezza del ricorso, essendo necessario che per la realizzazione della struttura in questione fosse rilasciato da parte del Comune di Giugliano in Campania un permesso di costruire. Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria, in quanto del tutto sfornita della benché minima allegazione di un danno subito dal ricorrente dall’esecuzione delle opere, così come di alcun principio di prova in tal senso. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della controinteressata al relativo pagamento in favore del ricorrente nella misura di €1.000,00(Mille/00) e compensazione nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.