TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400166
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2024

N. 00166/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di MA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Caldarola e Giuseppe Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2021, recante il rigetto dell’istanza di «emersione» di rapporto di lavoro domestico formulata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 12 giugno 2024 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

In data 20 luglio 2020 il sig. -OMISSIS- presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia un’istanza ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77/2020), ai fini della «emersione» di un rapporto di lavoro irregolare con il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, per attività di assistenza domestica.

Dopo un preavviso di rigetto motivato con la formula “… reati ostativi …”, l’istanza veniva infine respinta dall’Amministrazione con analoga motivazione (v. provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2021).

Avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnativa il ricorrente.

Premesso che la ratio della disciplina della sanatoria ex art. art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 va individuata nel consentire, in via eccezionale, il rilascio di un permesso di soggiorno agli stranieri presenti sul territorio nazionale che svolgevano in modo irregolare il lavoro – nel caso di specie “domestico” –, egli assume l’insussistenza di precedenti penali ostativi alla stipula del contratto di soggiorno di che trattasi, e quindi contesta le conclusioni dell’Amministrazione, benché generiche sul punto. In particolare, richiama la circostanza di avere subito una sola condanna nel 2013 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e di avere ottenuto nel 2018 il beneficio della dichiarazione di estinzione del reato; pertanto, a suo dire, non essendo stato più commesso alcun reato, difetta una causa preclusiva dell’accoglimento dell’istanza, né v’è motivo per ipotizzarne la pericolosità sociale, e ciò, quindi, rivelerebbe l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione inadeguata, violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, ingiustizia grave e manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

Con ordinanza n. 40 del 26 gennaio 2023 la Sezione respingeva l’istanza cautelare del ricorrente. In sede di appello, invece, l’istanza cautelare veniva accolta “… in relazione alla possibile rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione della legittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui attribuisce rilevanza automaticamente ostativa, ai fini dell’emersione del lavoro irregolare, alle condanne per “reati inerenti agli stupefacenti”, con formulazione generica che ricomprende anche l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5 …” (v. Cons. Stato, Sez. III, ord. 26 maggio 2023 n. 2141).

All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diniego di regolarizzazione ex art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77/2020), relativamente ad un rapporto di lavoro “domestico” instaurato con cittadino straniero cui l’Amministrazione imputa di essere interessato da “… reati ostativi …”. Alla luce di quanto documentato dallo stesso ricorrente e non contestato dalla difesa dell’Amministrazione, emerge che si tratta di una sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, quindi per un reato in materia di “stupefacenti” che sarebbe in sé causa automaticamente preclusiva del conseguimento del beneficio di legge, ma che a fronte della sopraggiunta declaratoria di estinzione del reato – a suo dire – avrebbe oramai visto venire meno il proprio carattere ostativo.

Va innanzi tutto esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, fondata sul rilievo che la comunicazione del provvedimento al ricorrente, a mezzo raccomandata postale, si era già perfezionata il 18 gennaio 2022 con la “compiuta

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