TAR Roma, sez. 1T, ordinanza presidenziale 2015-11-18, n. 201513018
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N. 13018/2015 REG.PROV.PRES.
N. 04058/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dagli avv. A Police e M R, con domicilio eletto presso A Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M R;
per l'annullamento
- del D.M. 26.02.2015, con il quale è stato indetto concorso pubblico per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della polizia di stato limitatamente alla parte in cui all'art. 2 lett. d) si richiede, quale requisito di partecipazione, di non aver compiuto i trentadue anni di età;
- ove possa occorrere, del D.M. del 6.4.1999, n. 115, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limitatamente alla parte in cui, all’art. 3, fissa il limite massimo di età di anni trentadue per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova;
- nonché, ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
- (con i motivi aggiunti): della nota del Ministero dell’Interno n. 333-B/12H.23(15) del 24.4.2015, comunicata al ricorrente in data 8.5.2015, con la quale si comunica l’esclusione dal concorso per difetto del requisito dell’età;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Considerato che, con ordinanza 5 giugno 2015 n. 2412, il Consiglio di Stato, III Sezione, ha accolto l’istanza cautelare del sig. Castelli “ai soli fini dell’ammissione con riserva alle prove ed accertamenti previsti dalla procedura concorsuale in questione”, disponendo altresì la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto necessario, al fine del decidere anche in ordine alla fissazione dell’udienza, che l'Amministrazione resistente dia preliminarmente conto, con apposita e documentata relazione, dell’attuale stato della procedura concorsuale per quel che attiene alla posizione del sig. Castelli;
Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;