TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-04-10, n. 201803954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-04-10, n. 201803954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803954
Data del deposito : 10 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2018

N. 03954/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05489/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5489 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da L M, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Fulvio Nobiliore, n. 50;



contro

Ater - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C R, dell’Avvocatura dell’Azienda presso la cui sede in Via Fulcieri Paolucci dè Calboli, n. 20/E domicilia,
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato F L dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 domicilia;



per l'annullamento

con motivi aggiunti depositati il 17 maggio 2017 a valere quale ricorso autonomo

della determinazione dirigenziale n. 187 del 2 febbraio 2017 di parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 528 del 14 dicembre 2009 recante “annullamento in autotutela della ammissibilità alla sanatoria dell’alloggio di proprietà ATER sito in Roma Piazza San Saturnino n. 5”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma e di Roma Capitale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2017 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Con ricorso in ottemperanza notificato a Roma Capitale ed all’ATER in data 26 aprile 2016 e depositato il successivo 5 maggio 2016, parte ricorrente ha esposto che con la sentenza n. 2354 del 28 febbraio 2014 il TAR del Lazio aveva disposto l’annullamento della intimazione di rilascio dell’alloggio popolare di che trattasi in quanto l’ATER non ha tenuto conto della sopravvenuta determinazione in regolarizzazione, seppure condizionata, dell’occupazione dell’alloggio popolare oggetto del giudizio.

Ha sostenuto in quel ricorso che in relazione alla predetta sentenza correva l’obbligo in capo all’Amministrazione intimata di darvi esecuzione anche stipulando il contratto di locazione che ne conseguiva, ma che nonostante ella avesse notificato in data 21 maggio 2014 la sentenza, seguita pure da un atto di diffida del 23 aprile 2015 non vi era stata alcuna esecuzione, né vi era stata alcuna impugnazione, come dimostrato dalla attestazione del Consiglio di Stato in data 26 marzo 2015.

2. Pertanto l’interessata concludeva il ricorso in ottemperanza, chiedendo l’adempimento della sentenza entro trenta giorni o, in caso di ulteriore mancata esecuzione, per la nomina di un commissario ad acta che provvedesse nell’ulteriore termine assegnato dal giudice, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA di legge.

3. L’ATER risultava costituita in giudizio con atto del 27 maggio 2016, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con note depositate il 23 maggio 2017, Roma Capitale produceva la comunicazione del Dipartimento Politiche Abitative del 13 maggio 2016 laddove precisava di avere già adottato il provvedimento di regolarizzazione in sanatoria n. 528 del 14 dicembre 2009, facendo riferimento alla precedente comunicazione del 24 luglio 2013.

In quest’ultima, adottata prima della sentenza del 29 febbraio 2014, viene però riferita tutta la vicenda precedente appunto alla ridetta sentenza e che cioè con la determinazione n. 528 del 14 dicembre 2009, peraltro citata dalla pronuncia del TAR, è stato recepito il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica subordinando l’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio alla ricorrenza delle ulteriori condizioni descritte ai punti 3, 3 ter e 5 dell’art. 53 della L.R. n. 27/2006, nonché agli ulteriori requisiti previsti dalle

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