TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-11-03, n. 201500329
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Testo completo
N. 00329/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2014, proposto da:
Crif S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. U F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A V W, in Bolzano, Via della Rena, 14;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R v G, D A, S B e C B, domiciliata presso l’Avvocatura provinciale, in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 1;
per l'annullamento
a) del provvedimento, non noto negli estremi, con il quale è stato disposto di cessare il regime di pubblicità del Giornale Tavolare recante gli estremi delle iscrizioni (relative alle partite tavolari, ai relativi comuni catastali ed ai nominativi dei richiedenti) richieste in un giorno;
b) della Circolare n. 3/2010 del 26 marzo 2010, conosciuta in data successiva, con la quale sono state rese note agli uffici ed al pubblico le nuove modalità di consultazione del Libro fondiario che non prevedono più il libero accesso al Giornale Tavolare;
c) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori U. Fantigrossi per la parte ricorrente e C. Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto del ricorso è la circolare n. 3/2010 del 26 marzo 2010 emessa dal Direttore della Ripartizione 41 – Libro fondiario, catasto fondiario e urbano, della Provincia Autonoma di Bolzano, nella parte che riguarda l’introduzione del servizio di consultazione a distanza del libro tavolare mediante servizio telematico “openkat”.
La ricorrente, Crif S.p.A., è un’impresa di servizi informativi di natura economico – finanziaria in materia di pubblicità immobiliare, resi precipuamente in favore dei c.d. grandi clienti, tra cui le banche.
Con ricorso originario, rubricato al n. 140/2010, essa aveva gravato la predetta circolare, contenente istruzioni sulla pubblicità tavolare e la consultazione delle partite tavolari a seguito dell’intervenuta informatizzazione del sistema, sia nella parte con cui essa disponeva la cessazione del regime di pubblicità del libro giornale (recante l’elenco su base cronologica delle domande tavolari pervenute giornalmente, con indicazione delle partite tavolari e dei comuni catastali da esse interessati e dei nominativi dei richiedenti), in quanto ritenuto superfluo a seguito degli intervenuti automatismi conseguenti all’informatizzazione, sia nella parte in cui essa offriva un servizio di consultazione a distanza delle partite tavolari tramite il sistema informatico “openkat”.
In particolare la ricorrente lamentava che l’eliminazione del regime pubblicitario del giornale tavolare, pur non intaccando di per sé la pubblicità della piombatura delle partite, ciò non di meno ne aggravava notevolmente la consultazione, e che l’introduzione del sistema di consultazione delle partite tramite “openkat” si traduceva di fatto in un servizio aggiuntivo non previsto dalla legge e perciò esorbitante rispetto agli obblighi istituzionali di pubblicità immobiliare, immesso sul mercato dei servizi immobiliari direttamente dall’Amministrazione e potenzialmente sostitutivo di quello già offerto dalla ricorrente medesima e dagli operatori privati, con conseguente sensibile riduzione del livello di concorrenzialità nel settore e frustrazione degli obiettivi e delle finalità della Direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo a fini commerciali dei dati pubblici.
La Crif S.p.A., con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., notificato il 5.7.2010, si rivolgeva altresì alla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, cui chiedeva tra l’altro di ordinare alla Provincia Autonoma di Bolzano la prosecuzione del servizio di consultazione del libro giornale alle condizioni vigenti al 26.3.2010 o comunque conformi ai criteri di cui alla Direttiva 2003/1998/CE e di cui agli artt. 102 e 106 del Trattato UE, al fine di mantenere il livello di concorrenzialità del mercato già in precedenza raggiunto ed assicurare l’accesso ai dati in condizioni di uguaglianza e di non discriminazione.
Con ordinanza dd. 21.7.2010 la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento del ricorso, ordinava alla Provincia la prosecuzione del nominato servizio, che veniva ripristinato.
Nel frattempo anche questo Tribunale, decideva il ricorso sub n. 140/2010 con sentenza n. 400/2011, con cui
a) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione della disciplina primaria e secondaria in materia di pubblicità tavolare, affermando l’illegittimità della circolare impugnata nella parte in cui eliminava il regime pubblicitario del libro giornale;
b) respingeva nel merito il terzo motivo di ricorso – con il quale erano stati dedotti i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, di violazione degli artt. 7 e 14 della L.P. n. 17 del 1993, per lesione delle garanzie procedimentali sub specie di violazione dell’obbligo di motivazione e di omessa comunicazione di avvio del procedimento e di conseguente illegittima pretermissione di ogni valutazione degli effetti anticoncorrenziali scaturenti dal gravato provvedimento – ritenendo legittima la riduzione dei tempi d’accesso, per ogni singolo utente, ai videoterminali installati presso gli uffici del libro fondiario;
c) dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali erano stati dedotti i vizi di eccesso di potere per sviamento e di violazione degli artt. 8 e 10 della direttiva 2003/98/CE, dell’art. 8 del D.Lgs. n. 36 del 2006, dell’art. 106 del Trattato UE, dell’art. 8, comma 2 – bis, della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in relazione ai principi comunitari di proporzionalità e di concorrenza ed in materia di riutilizzo commerciale dei dati pubblici (secondo motivo), nonché di violazione degli artt. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2006 e dell’art. 9 della legge n. 317 del 1986, oltre che del D.Lgs. n. 427 del 2000 e della Direttiva 98/34/CE, per omessa comunicazione alla Commissione europea (quarto motivo), sulla base del rilievo che le questioni sollevate con tali motivi inerivano alla materia di tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, rientrante nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario;
d) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
Contro la sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente censurando le statuizioni in essa contenute riguardanti l’inammissibilità del ricorso in parte qua per difetto di giurisdizione e l’erronea statuizione sul terzo motivo di ricorso, con cui l’impugnata circolare era stata censurata per difetto di istruttoria e di motivazione.
L’appello veniva accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2299 del 18.3.2014, depositata il 6.5.2014, che annullava la declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione e rimetteva la causa al primo giudice chiamato così a statuire, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, sul secondo e sul quarto motivo di ricorso, in quanto diretti a censurare il cattivo uso del potere in cui si era sostanziato il provvedimento impugnato, “ di indubbia valenza autoritativa ”, emanato “ nell’esercizio del potere discrezionale di regolazione delle modalità di accesso alla pubblicità tavolare e di svolgimento dei relativi servizi ”. Il giudice dell’appello precisava che l’annullamento della statuizione di inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione travolgeva altresì la statuizione di infondatezza del terzo motivo di ricorso, attesa la connessione funzionale delle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione ivi svolte, in relazione alle doglianze dedotte con il secondo e il quarto motivo di ricorso e stante il conseguente effetto espansivo interno ( ex art 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 336, comma 1, cod. proc. civ).
Le spese del doppio grado di giudizio erano integralmente compensate.
Con atto di riassunzione ex art. 105 cod. proc. amm., notificato alla Provincia Autonoma di Bolzano il 24.7.2015, la causa veniva riassunta davanti a questo Tribunale, ove sono ora all’esame il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso originario, già sopra riportati.
Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano con atto depositato l’11.11.2014, la quale ribadiva l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso riassunto e ne chiedeva la declaratoria d’inammissibilità e comunque il rigetto, con vittoria delle spese.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2015 la causa veniva assegnata a sentenza.
Successivamente, con ordinanza n. 228/2015 emessa ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., questo Tribunale ha invitato le parti a prendere posizione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, sulla questione, emersa successivamente al passaggio in decisione della causa, attinente all’inammissibilità del ricorso in considerazione della natura meramente illustrativa ed esplicativa dell’impugnata circolare, prospettandosi l’atto impugnato privo di autonoma lesività. Ha prodotto memoria unicamente la parte ricorrente che ha depositato il proprio scritto difensivo in data 11.9.2015, ricordando in particolare che l’aspetto dell’autonoma capacità