TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-02-07, n. 201700108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-02-07, n. 201700108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700108
Data del deposito : 7 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2017

N. 00108/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2016, proposto dall'avvocato V O, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, 201;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D D e dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale di Foggia, Giudice Esecuzione Mobiliare, n. 1819/2014 depositata il 14.10.2014, resa esecutiva in data 10.3.2015 e notificata, in formula esecutiva, in data 17.11.2015, con cui l’Amministrazione intimata è stata condannata, a titolo di spese legali, al pagamento della somma di € 4.297,11, oltre interessi di mora dalla scadenza al soddisfo e accessori di legge, nonché € 20,00 per spese di notificazione, somma quantificata nell'atto di precetto del 21.3.2016 - notificati il successivo 23, in € 4.753,71.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza il ricorrente, difensore in una procedura di esecuzione mobiliare, ha richiesto l’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, che, al termine di tale procedura, ha liquidato le relative spese processuali, condannando conseguentemente il Comune di Foggia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inidoneità del titolo ai fini del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, e l’avvenuto pagamento del debito originario.

L’adempimento risulta attestato in un altro giudizio di ottemperanza (ricorso n. 571/2014, proposto dalla Edildomus S.r.l., difesa dagli avvocati Ugo Operamolla e V O per l’ottemperanza della sentenza n. 104/2013 del Tribunale di Foggia), definito con la sentenza della prima sezione di questo Tribunale 22 aprile 2016 n. 563, che dichiara la cessazione della materia del contendere.

È lo stesso ricorrente, nella mail del 3 maggio 2016 diretta al Comune di Foggia (documento n. 4 allegato al ricorso), a dichiarare “che la edildomus s.r.l. è creditore dell’importo di euro 4753,71 in forza di atto di precetto del 21.3.16 per ordinanza del Tribunale Foggia Giudice Esecuzione Mobiliare n. 1819/2014 (…) e di euro 1759,12 in forza di sentenza 563/16 TAR Bari”, dopo che la precedente corrispondenza (documenti sub 3) ha chiarito che il credito della Edildomus S.r.l. era stato soddisfatto prima dell’udienza del T.A.R. del 6 aprile 2016 (all’esito della quale il ricorso n. 571/2014 è stato riservato per la decisione).

Da tali elementi, rispetto ai quali il ricorrente non ha fornito chiarimenti, risulta allora evidente che, dopo la sentenza n. 104/2013 del Tribunale di Foggia, per ottenerne l’esecuzione, la società Edildomus ha avviato sia una procedura per l’esecuzione immobiliare sia un’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Di conseguenza, la richiesta avanzata in questa sede riguarda le spese legali successive alla sentenza (n. 104/2013 del Tribunale di Foggia) e relative alla procedura di esecuzione immobiliare.

Tale domanda dev’essere respinta. Infatti, “non sono dovute, invece, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto” (Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014 n. 1645).

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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