TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500456
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N. 00456/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2013, proposto da:
M D P D V, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Negretti, R T, con domicilio eletto presso Avv. Federica Negretti in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona Sportello Unico per l'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
S S;
per l'annullamento
del provvedimento datato 22.5.2013 prot. P-AN/L/N/2009/101654 confermativo del provvedimento del 17.5.2012 prot. P-AN/L/N/2009/101654 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona respingeva la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 1-ter della Legge n.102/2009 in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona Sportello Unico per L'Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con precedente ricorso nr. 573/2012 veniva impugnato il provvedimento del 17.5.2012 prot. P-AN/L/N/2009/101654 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona respingeva la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 1-ter della Legge n.102/2009 in favore del ricorrente, cittadino extracomunitario.
L’Amministrazione riteneva che, dalle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore straniero, emergeva che il regolarizzando rapporto non era in atto da almeno tre mesi dal 30.6.2009.
In tale sede veniva accolta l’istanza cautelare (cfr. TAR Marche, ord. 14.9.2012 n. 444), disponendo il riesame della vicenda attraverso ulteriori approfondimenti circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento, sia riacquisendo la dichiarazione del ricorrente, che raccogliendo direttamente le dichiarazioni (a conferma di quanto già dichiarato in atti) del datore di lavoro ed, eventualmente, di altre due persone (Sig.re D B e Raffaella Turchi) allegatamente informate sui fatti di causa.
Il riesame si concludeva con provvedimento confermativo del 22.5.2013 prot. P-AN/L/N/2009/101654, oggetto dell’odierno ricorso e motivato sulla scorta del parere negativo espresso dalla Questura di Ancona, secondo cui emergevano contraddizioni dalle dichiarazioni rese da S S (datore di lavoro), T R e il ricorrente. La Questura richiamava poi l’esito degli accertamenti esperiti dal Comando di Polizia Municipale di Falconara Marittima, ritenendo quindi inesistente il rapporto di lavoro.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.