TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2013-06-12, n. 201305897
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 05897/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03410/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M Z, rappresentata e difesa dagli avv. M S ed A S, con domicilio eletto presso Rino Liburdi in Roma, via Circonvallazione Clodia, 36;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per ottenere
la esecuzione della sentenza n. 1074/2010 della Sez. III Bis del T.A.R. del Lazio
ed avverso
la determinazione del Commissario straordinario del 7.5.2012 con cui è stata, tra l’altro, confermata la attribuzione alla ricorrente di voto unico (18/30) per il colloquio individuale e per il colloquio di gruppo (atto impugnato con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Udito alla Camera di Consiglio del 8 ottobre 2012 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Vista la sentenza n. 1064/2010 di questa Sezione (costituente oggetto dei successivi giudizi di esecuzione) con la quale nei confronti della ricorrente (partecipante al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici) è stato disposto, per difetto di motivazione, l’annullamento della valutazione della prova orale della stessa sostenuta, consistente in un colloquio collettivo e successivo colloquio individuale;
Rilevato che la stessa valutazione della prova orale è stata ritenuta nella suindicata sentenza imperfettamente motivata essendo stato il giudizio valutativo espresso con votazione numerica complessiva unica ma senza alcun riferimento all’esito della prova collettiva che concorreva alla formazione della votazione numerica complessiva;
Viste le ulteriori pronunce e gli ulteriori provvedimenti , anche commissariali, intervenuti sulla controversia che interessa, costituiti da:
1) sentenza n. 938/2011 della stessa Sezione Terza bis di questo Tribunale. Tale sentenza in accoglimento di ricorso proposto per la esecuzione della suindicata sentenza di annullamento aveva sancito l’obbligo dell’Ufficio scolastico regionale, previa riconvocazione della Commissione, di riformulare il giudizio di valutazione della prova orale secondo le modalità contenute nella stessa sentenza ed aveva altresì disposto per il caso di inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un “Commissario ad acta” nella persona del dott. Petrini Mario;
2) Verbale del 17/11/2010 con il quale l’Amministrazione aveva tuttavia già inteso dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi confermando la votazione di 18/30 a suo tempo attribuita alla prova orale svolta dalla ricorrente;
3) Sentenza n. 6685/2011. Con tale sentenza (sempre su ricorso che l’interessata aveva proposto avverso il “verbale di esecuzione” del 17/11/2010 che aveva ribadito la legittimità del “voto unico” assegnato alla concorrente e confermato la votazione di 18/50) questa Sezione, in accoglimento dello stesso ricorso appositamente proposto per elusione del giudicato, ha ritenuto elusivo il suindicato verbale del 17/10/2010 in quanto la conferma della votazione di 18/30 era stata attuata senza la riformulazione del giudizio di valutazione che “ex” sentenza di annullamento, avrebbe dovuto essere ricomprensiva di