TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-07, n. 202301458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-07, n. 202301458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301458
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 01458/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03677/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3677 del 2022, proposto da
Officine Cst Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , nella qualità di procuratrice speciale di Valsabbina Investimenti S.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati V P e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, in via Carlo Poerio n. 90;

contro

Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 880/2020 – R.G.N. 10264/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7 aprile 2020 e depositato in Cancelleria in data 9 aprile 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. M M L, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il decreto ingiuntivo n. 880/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – Giudice dott.ssa Giovanna Caso, pubblicato in data 9 aprile 2020, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto cron. n. 4949/2021 del 16 febbraio 2021, è stato ingiunto al Comune di Calvi Risorta il pagamento in favore della Officine CTS spa (ricorrente nella qualità di procuratrice speciale di Valsabbina Investimenti S.r.l.) della somma di €81.396,65, oltre agli “ interessi ex Dlgs 231/02 dal dovuto al saldo ”, nonché delle spese della procedura, liquidate “ in €406,50 per spese vive ed €1800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ”.

Di fronte all’inerzia dell’intimata Amministrazione, pur dopo la notifica in forma esecutiva del suddetto titolo (avvenuta a mezzo posta in data 14 maggio 2020), parte ricorrente ha provveduto a proporre il presente ricorso (notificato a mezzo PEC il 14 luglio 2022, e depositato il successivo 26 luglio), chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l’obbligo del Comune di Calvi Risorta di conformarsi al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta che provvedesse, se necessario e in luogo degli organi ordinari, al pagamento della “ somma di €81.396,65 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ”;
nonché “ oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.800,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% sui compensi, oltre IVA, CPA come per legge. ”.

Sempre parte ricorrente ha chiesto, altresì, fissarsi, ex art. 114 co. 4° lett. e) del cpa, una somma di denaro dovuta dal Comune di Calvi Risorta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con conseguente condanna dello stesso al relativo pagamento in proprio favore.

Non si è costituita l’Amministrazione intimata.

All’udienza camerale del 9 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

Invero, va rilevato come, secondo un indirizzo giurisdizionale ormai consolidato, il decreto ingiuntivo non opposto - in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c. - ha valore di cosa giudicata (C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003, n. 7840;
Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto, già dall'art. 37 della legge n. 1034 del 1971 ed oggi dall'art. 112 c. 2 del C.p.a. (cfr., Cons. St. n. 5045/2011;
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 551 del 2011);
e, nel caso di specie, la documentazione versata in atti dà conto che il decreto ingiuntivo di cui si tratta non è stato opposto.

Alla stregua di tanto, risulta allora ammissibile, appunto ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio per l’ottemperanza del suddetto provvedimento del giudice ordinario (cfr. Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Ciò stante, il Collegio deve affermare l'obbligo dell’intimato Comune di Calvi Risorta di dare completa esecuzione, ove nelle more non ancora vi abbia provveduto (ovvero vi abbia provveduto solo parzialmente), al decreto ingiuntivo n. 880/2020, pubblicato in data 09.04.2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Giudice dott.ssa Giovanna Caso, sul ricorso n. R.G. 10264/2019, non opposto e dichiarato esecutivo in data 16.02.2021 con decreto cron. n. 4949/2021, con il quale detta Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della Officine CTS spa (ricorrente nella qualità di procuratrice speciale di Valsabbina Investimenti S.r.l.) della somma di €81.396,65, oltre agli “ interessi ex Dlgs 231/02 dal dovuto al saldo ”, nonché delle spese della procedura, liquidate “ in €406,50 per spese vive ed €1800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ”;
e ciò entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Va, altresì, accolta la domanda finalizzata alla corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che nel testo attuale dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
”.

L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, ancorché – come già esposto – la stessa abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa del danno subito, e debba costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Quanto poi alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa sarà dovuta fino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).

Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti, ivi comprese eventuali modifiche di bilancio, nell’ulteriore termine di gg. 60.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione in epigrafe e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Comune di Calvi Risorta, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.

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