TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202401358
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2024
N. 01358/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e G E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, e del correlato obbligo dell’intimata di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, la ricorrente ha inoltrato alla società intimata - esercente una farmacia - un’istanza ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, con la quale, dopo aver premesso
- che la destinataria della richiesta appartiene all’elenco delle farmacie “ autorizzate dalla Regione allo svolgimento dei test antigienici di rilevamento dei virus SARS-CoV-2, i cui esiti confluiscono dapprima nella piattaforma di rilevamento regionale e poi in quelle nazionali predisposte dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della salute ”,
- e che i fatturati della società superano i 500.000 € annui sicché sono da ritenersi soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di trasparenza per l’esercizio dell’accesso generalizzato nei confronti degli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, “ limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea ” ai sensi dell’art. 2- bis , comma 3, d. lgs. n.33 del 2013,
ha richiesto i seguenti dati:
“ 1. Da quale data la Vs farmacia effettua test antigenici che riversa sulla piattaforma regionale di rilevamento del virus Sars-cov-2?
2. Quali sono i test antigenici per Sars-cov-2 (nome commerciale e marca) che nel corso degli anni la Vs farmacia ha utilizzato?
3. Quale categoria di test in vitro antigenici utilizza la Vs farmacia: quelli di prima generazione, seconda generazione, ultima generazione?
4. La Regione, o altro soggetto pubblico sanitario, hanno fornito e forniscono supporto ed informazioni alla Vs farmacia, affinché svolga i test antigenici in conformità al contenuto della Circolare sopra citata?
5. Quale è il contenuto di tale eventuale attività informativa?
6. Con quali mezzi eventualmente è stata svolta l’attività informativa?
7. La Regione ha effettuato ed effettua verifiche, dall’8 gennaio 2021 ad oggi, dell’operato tecnico, dell’adeguatezza logistica delle modalità, dei criteri di svolgimento dei test in vitro antigenici svolti dalla Vs. farmacia?
8. In quali date sono avvenute, eventualmente, dette verifiche?
9. Quale contenuto hanno avuto queste attività di verifica?
10. La Circolare prevede l’attività di verifica delle condizioni di sintomaticità/asintomaticità prima di effettuare il test in vitro antigenico. All’interno della Vs. farmacia vi è una figura professionale sanitaria qualificata ed autorizzata a svolgere tale compito? Indicate il nome, il cognome e la qualifica professionale.
11. Quali attività concreta per l’accertamento di sintomaticità/asintomaticità pone in essere la figura professionale delegata a svolgere tale compito?
12. Il dato sintomatico/non sintomatico non è presente nel documento rilasciato al momento della consegna dell’esito del test. In quale documento viene attestata l’effettuazione di tale screening e dove è reperibile?
13. La citata Circolare prevede, ulteriormente, la necessità di correlare l’esito di ogni singolo test con il rispettivo tasso di prevalenza. Quale figura professionale all’interno della farmacia svolge l’attività di determinazione del tasso di prevalenza?
14. Da quale soggetto viene calcolato, all’interno della farmacia, il valore predittivo positivo determinato dall’interazione tra esito del test e tasso di prevalenza?
15. Il dato di rilevamento della percentuale di prevalenza non è presente nel documento rilasciato al momento della consegna dell’esito del test. In quale documento viene attestata l’effettuazione di tale attività e dove è reperibile?
16. La Circolare prevede che i test antigenici vengano effettuati in precisi contesti temporali: per i soggetti sintomatici, entro i primi 5 giorni dall’insorgenza dei