TAR Brescia, sez. II, ordinanza collegiale 2013-03-05, n. 201300221
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Testo completo
N. 00221/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 15/02/2013 da R R, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3
per la correzione
della sentenza n. 34 del 15 gennaio 2013, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1606 del 2011.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 34 del 15 gennaio 2013, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 1606 del 2011, proposto da R R per l’accertamento dell'avvenuta occupazione senza titolo da parte del Comune resistente dei fondi individuati con i mappali n. 27, n. 373, nn. 182 e 354, nn. 296 e 300, con irreversibile trasformazione dei detti terreni per la realizzazione di una pluralità di opere pubbliche e per la condanna del Comune medesimo: - a deliberare il provvedimento di cui all’art. 42 bis del T.U. delle espropriazioni o a proporre offerta negoziale di acquisizione al suo patrimonio delle stesse realità; - a reintegrare i ricorrenti, previa riduzione in pristino dell’originario stato dei luoghi e a risarcire gli stessi del danno causato negli anni di occupazione senza titolo della loro proprietà.;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
La ricorrente, rappresenta che, con sentenza n. 34 del 15 gennaio 2013, il Tribunale ha accolto la domanda dei proprietari di alcuni terreni illegittimamente occupati, specificando, nella parte in motivazione, che “le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza”, mentre nel dispositivo è stata omessa ogni statuizione.
Al fine di sostenere la possibilità della correzione di tale omissione attraverso il riconoscimento dell’errore materiale, parte ricorrente richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 19229 del 4.9.2009, nella quale si legge che “la mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli art. 287 ss c.p., in quanto l’omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi”.
Analoghe considerazioni potrebbero essere operate nel caso di specie, atteso che, a seguito del D.M. 140/2012, la liquidazione delle spese di lite deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e, dunque, utilizzando valori medi pari a 1.440,00 Euro per la fase di studio, 720,00 Euro per la fase introduttiva, 1.440,00 Euro per la fase istruttoria e 1.800,00 Euro per la fase decisoria, per un totale complessivo di 5.400,00 Euro, oltre il rimborso del contributo unificato di Euro 600,00.
Il Comune si è costituito