TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-12-05, n. 201913907
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/12/2019
N. 13907/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05128/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2016, proposto da
-O- -O-elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone n. 169 presso lo studio dell’avv. Alessandro D’Avack e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. P R del foro di Santa Maria Capua Vetere
contro
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- verbale del -O-con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di finanza ha giudicato il ricorrente non idoneo all’avanzamento al grado superiore di Finanziere scelto per l’anno 2015;
- nota prot. n. -O-con cui la Guardia di finanza ha comunicato il giudizio in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 31/03/16 e depositato il 28/04/16 -O- Giuseppe ha impugnato il verbale del 15/12/15, con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di finanza lo ha giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di Finanziere scelto per l’anno 2015, e la nota prot. n.-O-, con cui la Guardia di finanza ha comunicato il giudizio in esame.
La Guardia di finanza ed il Ministero dell’economia e delle finanze, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 12/05/16, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-O-il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 05/11/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-O- Giuseppe impugna il verbale del 15/12/15, con cui la Commissione permanente di avanzamento della Guardia di finanza lo ha giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di Finanziere scelto per l’anno 2015, e la nota prot. n.-O-, con cui la Guardia di finanza ha comunicato il giudizio in esame.
Con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 199/95, degli artt. 1369 d. lgs. n. 66/10 e 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza ed arbitrarietà, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione evidenziando l’apoditticità, l’irragionevolezza e l’illogicità del giudizio di non idoneità in quanto:
- la Commissione avrebbe riconosciuto rilevanza decisiva alla sanzione disciplinare del 2011 che, invece, non avrebbe dovuto essere valutata in quanto i relativi effetti sarebbero stati eliminati con la determinazione del 13/05/13. In ogni caso, non sarebbero state esplicitate le ragioni per cui tale episodio avrebbe valenza tale da elidere gli aspetti positivi del percorso professionale del -O-;
- in relazione al periodo 15/03/11 – 14/03/12, immediatamente successivo all’irrogazione della sanzione disciplinare, gli elementi valutativi assunti come censurabili si ridurrebbero a tre singole aggettivazioni non connotabili in termini di assorbente negatività come desumibile dal giudizio finale “nella media”, rimasto costante;
- per quanto concerne, poi, il periodo 01/02/04 – 09/01/15, la valutazione di “confidenziale”, riferita all’atteggiamento nei confronti degli inferiori, sarebbe frutto di un errore di fatto in quanto il ricorrente, quale Finanziere semplice, non avrebbe “inferiori” di grado;
- la “tendenziale stabilità” delle qualità morali, assunta quale elemento negativo dalla Commissione, non sarebbe coerente con i giudizi positivi e con la valutazione “nella media” riportati dal ricorrente nel periodo oggetto di valutazione;
- la ritenuta prevalenza degli elementi negativi sarebbe incongrua e non coerente con le risultanze della documentazione caratteristica ed, inoltre, il giudizio di non corretto adempimento delle funzioni inerenti il grado rivestito sarebbe privo di motivazione;
- la Commissione avrebbe ingiustificatamente omesso di valutare e, comunque, di valorizzare gli aspetti positivi dell’attività espletata dal ricorrente nella Scuola di polizia tributaria.
Le doglianze sono infondate.
Secondo l’art. 10 d. lgs. n. 199/95, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie:
“1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.
3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare”.
La tabella B allegata al d. lgs. n. 199/95 prevede, per quanto d’interesse in questa sede, che l’avanzamento da Finanziere a Finanziere scelto possa avvenire dopo 5 anni di anzianità di servizio nella qualifica di provenienza.
La disciplina in esame consente di ritenere che, ai fini dell’avanzamento, la Commissione debba prendere in considerazione l’intero periodo (5 anni) di permanenza nella qualifica originaria.
Ciò posto, dall’allegato al verbale del -O-emerge che la Commissione ha emesso il gravato giudizio d’inidoneità in quanto il militare “non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” valorizzando, a tal fine la gravità della condotta tenuta dal ricorrente in relazione ai fatti del 01/03/11, oggetto della sanzione del 07/03/11 i cui effetti sono stati cancellati con determinazione del 13/05/13, e i “giudizi minimali attestati sulla qualifica <nella media>nella documentazione caratteristica, tuttavia accompagnati – anche nell’ultimo periodo oggetto di valutazione – dalle seguenti censure:
- 15/03/11 – 14/03/12: amor proprio – <suscettibile>, rettitudine – <accomodante>, sincerità – <evasivo>;
- 01/02/14 – 09/01/15: atteggiamento verso gli inferiori – <confidenziale>”.
I giudizi formulati in sede di avanzamento sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, e, come tali, impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo in presenza di indici di palese irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti che, per altro, spetta all’interessato dimostrare (Cons. Stato n. 3477/17;TAR Lazio n. 5829/13).
Il Tribunale ritiene che la valutazione espressa nella fattispecie dalla Commissione sia immune dai vizi prospettati nel gravame.
Per quanto concerne, innanzi tutto, la sanzione disciplinare, la Commissione ha correttamente valutato non già la sanzione stessa (i cui effetti sono stati caducati con la determinazione del 13/05/13) ma i fatti storici che ne hanno comportato l’applicazione in quanto rientranti nel quinquennio oggetto di scrutinio.
In altri termini, l’elisione degli effetti della sanzione, se rileva ai fini delle conseguenze pregiudizievoli direttamente derivanti dalla sanzione stessa (ad esempio in tema di preclusione alla procedura di avanzamento: art. 11 d. lgs. n. 199/95), non impedisce alla Commissione di valutare le condotte cui la stessa è riferibile perché tali condotte rientrano nel periodo temporale complessivo oggetto di valutazione ed influiscono sui requisiti che l’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 richiede ai fini dell’avanzamento (per fattispecie simili Cons. Stato n. 2410/09;Cons. Stato n. 6600/07).
Quanto, poi, alla natura dei fatti posti a fondamento della sanzione in questione il Collegio ne ritiene la significatività ai fini del giudizio complessivo specie se si considera che, dalla motivazione della sanzione testualmente riportata nella memoria difensiva della difesa erariale e non contestata da parte ricorrente, risulta che l’amministrazione ha contestato al -O- la mancanza della dovuta diligenza nella custodia delle manette di sicurezza, riposte in una valigia personale presumibilmente dimenticata su un treno, e che “in sede di preliminare comunicazione dei fatti, il militare tentava di fornire una versione degli stessi difforme dall’accaduto”.
Ai fini del giudizio d’inidoneità la Commissione ha, poi, legittimamente valorizzato, le note negative relative al periodo al periodo 15/03/11 – 14/03/12 (amor proprio – <suscettibile>, rettitudine – <accomodante>, sincerità – <evasivo>).
In quest’ottica, non merita condivisione la prospettazione di parte ricorrente in ordine all’asserita irrilevanza degli elementi in esame in quanto non condizionanti il giudizio finale con valutazione “nella media”;tali caratteristiche, infatti, a prescindere dagli effetti sulla valutazione annuale, possono, comunque, essere assunte, nell’ambito della discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione, avente natura globale e sintetica, quali indici dell’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 specie se considerate unitamente agli altri elementi indicati nei provvedimenti impugnati.
Tra questi ultimi figura l’aggettivazione negativa di “confidenziale” riferita all’atteggiamento verso gli inferiori che è vieppiù significativa in quanto è riferibile a periodo di poco precedente alla data dello scrutinio e palesa una persistenza nel tempo di elementi caratteriali non positivi.
Va, poi, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, la posizione rivestita dal -O- ammetteva l’esistenza di militari gerarchicamente inferiori tali dovendosi considerare quelli con minore anzianità di servizio pur se aventi identica qualifica.
Il bilanciamento, poi, operato dalla Commissione con la ritenuta prevalenza degli elementi negativi ivi espressamente indicati resiste alle censure di parte ricorrente.
Infatti, proprio la natura globale e sintetica del giudizio e la significativa sfera di discrezionalità che lo caratterizza inducono il Collegio ad escludere che (contrariamente a quanto prospetta il ricorrente) la Commissione dovesse effettuare una valutazione parcellizzata di tutti i singoli elementi positivi di carriera che, per altro, risultano solo genericamente indicati nel gravame che si limita a fare riferimento ai tre anni “caratterizzati da note caratteristiche scevre da connotazioni negative” e alle funzioni espletate presso la Scuola di polizia tributaria (pag. 18 dell’atto introduttivo).