TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-04-08, n. 201505107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-04-08, n. 201505107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505107
Data del deposito : 8 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03319/2011 REG.RIC.

N. 05107/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03319/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2011, proposto da G C, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso C B in Roma, Via G. Bettolo, 17;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del decreto nr. 4897/2010N emesso in data 25.08.2010 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III, notificato in data 4.02.2011, con il quale sono state respinte le due domande presentate, rispettivamente, in data 21-27.12.2001 per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le menomazioni dell'integrità fisica con conseguenti infermità: "1) Spondilosi lombare" e "2) artrosi cervicale, discopatia C6-C7 con impegno funzionale" (All.2);
ed in data 14-19.04.2004, finalizzata alla concessione dell'equo indennizzo per le infermità sopra descritte;

e per l’accertamento della responsabilità e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito da parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di essere stato incorporato il 25.10.1989 nella Polizia di Stato in qualità di "Allievo Agente", presso la Scuola di Polizia Giudiziaria Amministrativa, Investigativa (POL. G.A.I.) di Brescia.

In data 25.04.1990, il ricorrente è stato nominato "Agente" ed il 27.04.1990 è stato trasferito, con prima assegnazione, al Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno, Ispettorato Generale di Polizia, "Palazzo Viminale" di Roma.

A decorrere dal 25.10.1994 gli è stata conferita la qualifica di "Agente Scelto della Polizia di Stato, ed il 20.04.1995 è stato trasferito all'Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Con effetto dal 2.12.1996, è stata conferita al ricorrente la qualifica di "Vice Sovrintendente della Polizia di Stato ", con inquadramento nella qualifica di "Vice Ispettore " del nuovo ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.

Il 2.12.1998 gli è stata conferita, per merito assoluto, la qualifica di "Ispettore della Polizia di Stato " ed il 21.06.1999 è stato trasferito al Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno (ove prestava servizio al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio) presso il Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato come addetto alla 1° divisione.

Il 21-27.12.2001, l’interessato ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di "spondiloartrosi lombosacrale" e "Cervicounco-artrosi con discopatia C6 e C7", producendo la documentazione medica di riferimento.

A seguito di uno scambio di comunicazioni e della trasmissione di documentazione tra gli Uffici competenti, con comunicazione dell'8.01.2004, l'Ispettore Capo della Polizia di Stato G C è stato invitato dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma, Quarta Commissione Medica Ospedaliera, a presentarsi per il giorno 4.02.2004, al fine di essere sottoposto alle necessarie visite mediche previste per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio.

Tale Organo, con provvedimento del 4.02.2004, ha riconosciuto la dipendenza da Causa di Servizio delle patologie di "spondilosi lombare" e "artrosi cervicale, discopatia C6-C7 con impegno funzionale" ritenendole ascrivibili nella Tabella "A", Categoria "8".

Conseguentemente, l’interessato, in data 14-19.04.2004, ha formulato domanda di equo indennizzo, per le patologie contratte a causa dei servizi prestati.

Con comunicazione prot. Nr.555/U.S.T.G./Sett.1/Prat. San.8 L.P. dell'8 novembre 2004, il Ministero dell’Interno ha inviato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio T.E.P il verbale Modello ML/AB n.C40207308 del 4.02.2004 emesso dalla C.M.O. di Roma, corredato di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa, con l'istanza di equo indennizzo del 14-19.04.2004.

Successivamente, il Comitato di verifica per le Cause di Servizio ha emesso il parere di competenza nell'adunanza nr.25412007 del 10.10.2007.

A distanza di circa tre anni dalla pronuncia del parere del Comitato di Verifica, l’Amministrazione ha adottato il decreto in data 25.08.2010 nr. 4897/10N, con il quale sono state respinte le istanze dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato G C, volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché la corresponsione del relativo equo indennizzo.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 7.08.1990.

Il decreto nr. 4897/2010N, è stato emesso in data 25.08.2010 senza previamente comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze precedentemente proposte, impedendo, in tal modo, un contraddittorio procedimentale che avrebbe consentito al Cima di formulare osservazioni e produrre documentazione utile per indurre l’Amministrazione a valutare positivamente le sue richieste considerato, peraltro, che il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è stato adottato sulla base di un'istruttoria superficiale, posto che nel fascicolo acquisito a seguito di accesso agli atti (formulata con lettera raccomandata a.r. del 15.02.2011) sono stati rinvenuti solo i due certificati medici datati 8.08.2001 e 15.12.2001, rilasciati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata mentre, con specifico riferimento alla tipologia dei servizi svolti, non è stata considerata la comunicazione dell'8.02.2002, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ispettorato di P.S. Viminale al Reparto Autonomo Ministero Interno, Ufficio Pratiche Sanitarie, nella quale è dato leggere: "...si comunica che nulla si può dire con riguardo alla tipologia dei servizi svolti dal dipendente indicato in oggetto (Ispettore Capo della Polizia di Stato GIACOMO CIMA), in quanto i fascicoli del personale andarono distrutti..., a seguito di un allagamento dei suddetti locali" . (All.9 di parte ricorrente).

Quindi, qualora l'Amministrazione avesse ottemperato a quanto disposto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90, l’interessato avrebbe avuto la possibilità di integrare la documentazione depositata, producendo ulteriori certificazioni mediche attestanti le patologie per le quali aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e la varietà dei servizi resi nell'adempimento delle proprie mansioni lavorative.

II) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 241/90, del DPR n. 686157, della legge n. 1094/70, del DPR n. 1092/73, del DPR n. 461/01, per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il Ministero dell’Interno ha emesso il provvedimento impugnato conformandosi al parere adottato nell'adunanza del 10.10.2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ritenendo, erroneamente, che le infermità denunciate dall'interessato ("Spondilosi Lombare" e "Artrosi Cervicale, Discopatia C6-C7 con impegno funzionale") non fossero dipendenti da fatti di servizio.

Tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha reso il parere di competenza senza svolgere una dettagliata indagine in merito alle patologie oggetto del riconoscimento ed alla sussistenza del c.d. nesso di causalità tra tali infermità e le singole attività svolte dal dipendente nel corso degli anni;
e non ha confutato il diverso parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera con idonee motivazioni.

Le infermità "Spondilosi Lombare" e "Artrosi Cervicale, Discopatia C6-C7 con impegno funzionale" sono state entrambe riconosciute come dipendenti dal servizio prestato dal ricorrente da parte dalla Commissione Medica Ospedaliera, con provvedimento del 4.02.2004 e, quindi, ascritte nella Tabella "A", categoria "8".

A fronte di ciò, il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio è giunto a conclusioni opposte limitandosi ad affermare: "... considerato che l'infermità, "spondilosi lombare" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo;
questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerasi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame".

Nel medesimo parere, in relazione all'infermità di "Artrosi Cervicale, Discopatia C6-C7 con impegno funzionale" il Comitato di verifica per le Cause di Servizio, nel disconoscere la dipendenza della suddetta patologia da "fatti di servizio", ha adottato la stessa ed identica motivazione, senza tener conto che si tratta di una patologia differente rispetto alla prima.

Ciò denota la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l.n. 241/1990, oltre che dell'art. 11, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 461/2001, i quali stabiliscono che "il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto tra i fatti e l'infermità o la lesione..." e che "Il parere è motivato ...".

Ne deriva che il provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell'Interno, facendo propria la motivazione resa dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, è da considerare illegittimo in quanto frutto di un'istruttoria incompleta e viziato da una motivazione carente, illogica e contraddittoria.

A ciò va aggiunto che il Ministero dell’Interno ha adottato il provvedimento finale (nel 2010) dopo nove anni dalla presentazione della domanda di riconoscimento (avanzata nel 2001).

III) - Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e per eccesso di potere;
difetto di istruttoria.

Il provvedimento amministrativo è stato adottato sulla base di un'istruttoria superficiale ed incompleta, non essendo stato accertato se vi fosse o meno il nesso di causalità tra le infermità ed i servizi prestati dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato G C, nonché se fossero verificati o meno degli eventi traumatici nel servizio.

Al riguardo, a quanto sopra segnalato, va aggiunto che il Comitato di Verifica ha erroneamente asserito che le due infermità non sono da riconoscere come dipendenti da fatti di servizio, per la "degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo", omettendo di considerare la giovane età dell'interessato all'epoca della presentazione delle due istanze, che induce ad escludere che possa trattarsi di "degenerazione delle cartilagini ....”.

Inoltre, il Comitato di Verifica, relativamente alle due infermità riscontate, ha fatto riferimento a "microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero di gravi traumi contusivi o fratturativi", che possono favorire i fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo, ma, poi, ha affermato che tali condizioni non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato, omettendo di considerare che in data 11.08.1991 il ricorrente rimase coinvolto in un sinistro stradale, occorso in Roma, mentre prestava il proprio servizio alla guida di un'autovettura di proprietà del Ministero dell'Interno (All. 4 e 5 e A11.18,19,20,21,22 e 23 di parte ricorrente) riportando anche danni fisici alla propria persona (All.19 di parte ricorrente).

Né pare si sia tenuto conto del fatto che il ricorrente, nell'espletamento delle proprie funzioni ed in particolare dei servizi resi come operatore di scorta e di sicurezza, nonché dei servizi di vigilanza prestati, sia stato costretto a trascorrere intere giornate, alla guida di un'automobile o, comunque, a restare all'interno di essa, assumendo una postura forzata che, inevitabilmente, ha avuto serie ripercussioni sull'insorgere delle patologie, oggetto della sua richiesta di riconoscimento di dipendenza da Causa di Servizio, nonché di concessione dell'equo indennizzo.

Al riguardo, il ricorrente ha fatto riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Dr. A C nella sua relazione medico legale, redatta sulla persona del ricorrente (All. 67 di parte ricorrente).

Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c., è stato rappresentato che il provvedimento impugnato ha procurato all’interessato pregiudizi sia sotto il profilo della lesione dell'interesse legittimo che sotto quello della lesione dei diritti soggettivi di cui lo stesso è titolare.

A tal riguardo, il Cima ha affermato di aver subito dei gravissimi danni, sia alla persona, che al suo patrimonio, giacché il decreto di rigetto nr.4897/2010N del 25.08.2010, è stato pronunciato a seguito di una condotta procedimentale non corretta e con notevole ritardo rispetto ai termini previsti e disciplinati dalla normativa sul riconoscimento della causa di servizio.

Pertanto, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni quantificati dal ricorrente, in via equitativa, nell'importo di € 90.000,00, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria, l’interessato ha chiesto ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la dipendenza da causa di servizio per le menomazioni dell'integrità fisica con conseguenti infermità “Spondilosi lombare" e "artrosi cervicale, discopatia C6-C7 con impegno funzionale";
e determinare i danni morali e materiali subiti dal ricorrente dalla presentazione della domanda di riconoscimento sino ad oggi.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

Con ordinanza del 12 maggio 2011 n. 1779, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 12 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (recante il Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), “il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione di benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione di aggravamento”.

La Commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165, comma primo, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, si pronuncia in merito alla “diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale, e sull’idoneità al servizio” (art. 6, DPR n. 461/2001).

La Commissione redige apposito verbale nel quale viene dato atto di tutte le circostanze sopra indicate.

L’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di verifica per le cause di servizio il verbale della Commissione unitamente ad una relazione contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale fra infermità o lesione e attività di servizio (art. 7, DPR n. 461/2001). La relativa nozione è contenuta nell'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1972 secondo il quale i «fatti di servizio dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio» e che «le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante».

Il Comitato di verifica accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l’infermità o lesione stessa (art. 11, DPR n. 461/2001).

A tal fine, salvo il caso in cui ritenga di dover disporre ulteriori accertamenti, il Comitato esprime parere sulla scorta delle valutazioni diagnostiche formulate dalla Commissione medico-ospedaliera.

Infine, l’Amministrazione si pronuncia, anche sul solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (ove la domanda di equo indennizzo sia stata presentata in ritardo o non sia stata affatto proposta), “su conforme parere del Comitato” (art. 14, comma 1, DPR n. 461/2001).

2. Nel descritto quadro normativo di riferimento, le Commissioni mediche ospedaliere sono tenute ad esprimere valutazioni di carattere eminentemente tecnico-sanitario.

In base a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R, n. 461/2001, tali Organi devono formulare la diagnosi, determinare il momento della conoscibilità o della stabilizzazione della patologia, valutare le conseguenze sull’integrità fisica del dipendente e verificarne l’idoneità al servizio, redigendo un apposito verbale, senza fornire alcuna indicazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte in quanto tale ultimo compito spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O.) (cfr. art. 11, D.P.R. n. 461/2001), il cui parere, ai sensi del successivo art. 18 dello stesso decreto, deve essere richiesto dall’Amministrazione.

In sostanza, la C.M.O. ha il compito di pronunciarsi esclusivamente sulla diagnosi e sulla classificazione della malattia, oltre che sull’idoneità al servizio, mentre il C.V.C.S. (già C.P.P.O.) accerta in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa dell’infermità sofferta.

Quindi, il giudizio positivo o negativo del C.V.C.S. ha ad oggetto il riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e non sussiste contraddittorietà tra il parere del C.V.C.S. ed il giudizio della C.M.O. in quanto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha esclusiva competenza sull’accertamento del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa svolta dall’interessato, oltre ad essere obbligatorio, per effetto di quanto stabilito dall’art. 14 del D.P.R n. 461/2001, è vincolante ed non surrogabile ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, atteso che l’Amministrazione deve adottare il provvedimento conformemente al giudizio dell’Organo collegiale.

Al riguardo, va anche considerato che le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O.), rientrano nell’ambito della c.d. discrezionalità degli organi tecnici che, nello svolgere i necessari accertamenti, mediante i mezzi tecnici in uso, pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Tali circostanze implicano che il giudizio del C.V.C.S. non possa essere sindacato nel merito e che il sindacato di legittimità sia ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici degli atti impugnati.

3. Ciò premesso e passando a considerare il caso di specie tenendo conto di quanto sopra descritto in ‘Fatto’, va rilevato che l’impugnato parere espresso dal C.V.C.S., al quale l’Amministrazione si è conformata, appare attendibile, congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità.

Secondo il Collegio, tale Organo consultivo risulta aver espresso il proprio parere seguendo le regole specialistiche attinenti al caso di specie, mediante considerazioni che non appaiono né illogiche, né irrazionali.

Infatti, il Comitato ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio l’infermità della parte ricorrente, seguendo un corretto iter procedimentale-istruttorio, e motivando congruamente il proprio parere, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato dall’interessato e l'infermità sofferta dallo stesso.

A parere del Collegio, le considerazioni espresse dal Comitato appaiono immuni dalle censure prospettate dal ricorrente, poiché l’Organo consultivo ha tenuto in considerazione tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, ha esaminato i documenti prodotti (puntualmente indicati), ed ha esternato una motivazione puntuale dando conto del percorso logico seguito e delle considerazioni tecniche per le quali alle patologie accertate non si può dare rilevanza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (Consiglio Stato , sez. IV, 16 ottobre 2009 , n. 6352).

Ciò, in quanto, nella fattispecie risulta una istruttoria completa ed esaustiva, posto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti e posti in essere gli atti endoprocedimentali necessari tra cui i quali, in particolare, il foglio matricolare, i rapporti informativi, la certificazione medica di parte ed il p.v. della C.M.O. (oltre al contestato parere del C.V.C.S.).

Dal tenore degli atti impugnati, emerge che tale documentazione è stata presa in considerazione e valutata dal C.V.C.S., sia con riferimento agli aspetti prettamente medico-sanitari, sia in relazione agli elementi di informazione idonei a consentire la valutazione dei servizi svolti dall'interessato derivanti anche dalle istanze e dai referti prodotti dal richiedente, oltre che dai rapporti informativi redatti dagli organi e dagli uffici competenti.

In particolare, detti rapporti informativi, pur nella loro sinteticità, illustrano adeguatamente la natura e la tipologia dei servizi svolti dall'interessato presso le sedi in cui ha prestato servizio nei periodi di tempo valutabili nell'ambito del procedimento amministrativo oggetto di causa.

4. Del resto, il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell'equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione;
segue da ciò che il giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all'Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell'Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto, che direttamente conceda il beneficio richiesto dall'interessato (Consiglio Stato , sez. IV, 16 ottobre 2009 , n. 6352).

Pertanto, condividendone le argomentazioni, l’Amministrazione ha fatto affidamento sul parere del Comitato di Verifica, giungendo, correttamente, ad esprimere i giudizi contestati dal ricorrente.

Il provvedimento finale risulta motivato per relationem rispetto al parere del citato Comitato, in linea con quanto stabilisce in materia la disciplina di riferimento, la quale non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato di Verifica per le cause di servizio il compito di esprimere un giudizio conclusivo.

Pertanto, il parere del Comitato deve essere tenuto in considerazione dall'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia congruamente confutate (come avvenuto nella fattispecie). Infatti, l'Amministrazione, non avendo particolari competenze specialistiche al riguardo, difficilmente può operare una scelta tecnica fra giudizi sanitari diversi, sicché può limitarsi a verificare se le ragioni addotte dagli altri organi consultivi siano state tenute presenti e valutate dal Comitato di verifica.

Del resto, l'Amministrazione non deve indicare le ragioni per cui ritiene di attenersi al parere di organi consultivi che si sono pronunciati per ultimi anziché ad altro precedente parere di segno opposto;
un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non potere aderire al suo parere (Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5612).

Ciò posto, vanno disattese, ai fini che interessano in questa sede, le considerazioni tecniche espresse dalla parte ricorrente espresse, in particolare, nella relazione medica prodotta in giudizio, sia perché il Comitato di Verifica per le cause di servizio, per la competenza specifica che gli è attribuita, è l'organo che è meglio in grado di cogliere se esista o meno un nesso eziologico tra l'insorgenza di una infermità ed il tipo di lavoro svolto nell'ambito dell’Amministrazione, sia in quanto – alla luce degli elementi e delle considerazioni sopra espressi - i rilievi tecnici di parte non appaiono in grado di porre in dubbio le valutazioni e le conclusioni alle quali è giunto il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e, conseguentemente, le determinazioni finali dell’Amministrazione.

Per tali ragioni, il Collegio ritiene che non sia necessario disporre ulteriori accertamenti sanitari e, quindi, disattende l’istanza istruttoria di parte attrice tesa ad ottenere la nomina di un CTU.

5. Va disattesa anche la censura con la quale è stata contestata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto, nell’ambito del particolare procedimento per cui è causa non risulta necessaria la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda e non vi è spazio per l’instaurazione di un contraddittorio con l’interessato successivamente all’emissione del parere del Comitato di verifica, giacché l’Amministrazione deve adottare il provvedimento finale in conformità a detto parere, che costituisce accertamento definitivo, onde ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. I, pareri n. 958/07, n. 4304/08 e n. 2443/2010), il quale non permette l’annullamento del provvedimento vincolato per un vizio procedimentale quale è la violazione del citato articolo 10-bis, se risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, n. 3895 del 2008;
T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 2016/10 del 2922010). Essendo, infatti, l’Amministrazione obbligata a conformarsi al vincolante parere del C.V.C.S. (che, nel caso di specie, appare attendibile e adeguatamente motivato), senza possibilità di diverso apprezzamento, la determinazione finale non avrebbe potuto essere in ogni caso diversa da quella in concreto adottata (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, n. 3895 del 2008).

Al riguardo, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del C.V.C.S. come espressamente sancito dall'art. 14, d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l' amministrazione procedente, sicché questa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. II, 12/08/2013, n. 812;
Consiglio di Stato, sez. II, 24/12/2012, n. 2724;
T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 12/03/2014, n. 88;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 07/11/2013, n. 2680).

Peraltro, il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio del pubblico dipendente e al conseguimento del relativo equo indennizzo non deve essere necessariamente preceduto dal preavviso di diniego imposto dall'art. 10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, ma con esclusione dei procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 12/12/2014, n. 1991).

6. Quanto alla lamentata eccedenza del tempo trascorso tra la presentazione delle istanze di riconoscimento e l'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, va rilevato che la scadenza dei termini previsti delle vigenti norme regolamentari attiene a termini che hanno carattere ordinatorio, avendo una funzione meramente sollecitatoria ed acceleratoria sicché, la loro scadenza non comporta l’illegittimità del provvedimento ma la legittimazione dell’interessato a contestare l’inerzia ed i ritardi dell’Amministrazione.

7. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della richiesta di risarcimento danni proposta dal ricorrente.

8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

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