TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-11-07, n. 201302680
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N. 02680/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01818/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore, in Catania, via G. Vagliasindi, 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;Comando Carabinieri Sicilia - Compagnia Di Paterno';
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS- e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.-OMISSIS-di mancato riconoscimento dipendenza da causa di servizio per infermità e di diniego dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS-giudicando tale infermità dipendente da causa di servizio. Successivamente, con verbale del-OMISSIS-
In relazione -OMISSIS-a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni di salute, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che assume spettargli in ragione dei compiti stressanti espletati nella sua carriera e della circostanza che al momento della immissione in servizio nell’Arma era in perfetta salute.
Con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa , sulla scorta del relativo parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal signor-OMISSIS-
Avverso tale provvedimento e il prodromico parere del comitato di verifica viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.- Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 10/91- Eccesso di potere- Carenza di istruttoria- Contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione intimata- insufficiente motivazione- mancata comunicazione del preavviso di rigetto..
Il Comitato di verifica avrebbe espresso il parere su cui fonda il provvedimento, pure impugnato, sul presupposto della natura primitiva di tali patologie, insorgenti in individui con familiarità ipertensiva, omettendo di effettuare adeguati riscontri istruttori ed in aperta contraddittorietà con altri pareri resi dalla-OMISSIS-
Dal provvedimento impugnato, peraltro non preceduto dalla comunicazione dell’avviso di rigetto, non sarebbe desumibile il percorso logico giuridico seguito al fine di denegare il richiesto riconoscimento.
Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura erariale ha chiesto il rigetto del ricorso dopo avere contestato nel merito tutte le censure su cui si fonda.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-è stata disposta la produzione in giudizio a cura dell’Amministrazione intimata dei documenti offerti dalla stessa al competente Comitato, nonché apposita relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento contenete ogni ulteriore utile documentato chiarimento.
In data 3 ottobre 2012 è stata depositata la documentazione richiesta.
Alla Pubblica Udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, anche alla luce della documentazione da ultimo prodotta in giudizio in esecuzione dell’OCI n. -OMISSIS-rileva l'infondatezza delle censure addotte con il ricorso introduttivo, precisando, in aggiunta a quanto già espresso in seno all’OCI predetta che la normativa di settore e, specificatamente, il D.P.R. n. 461 del 29/01/2001, ha operato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all’accertamento clinico della patologia riscontrata nei pubblici dipendenti, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, che è attribuita alla competenza del Comitato di verifica delle cause di servizio.
Detto Comitato è, sì, tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua esclusiva competenza emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.
Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010;per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del C.P.P.O., ora sostituito dal Comitato di verifica).
Né, peraltro, sussiste obbligo per l’Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare eventualmente il “dissenso” rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica, per la ragione, già evidenziata, che unico organo deputato ex lege a verificare la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, è il Comitato di verifica, il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratta, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 15708 del 7/06/2010), salvo il caso di eccesso di potere per assenza di motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 27 del 5/01/2011).
Nel caso di specie, il parere del Comitato di verifica posto a sostegno dell’ atto impugnato risulta congruamente articolato e motivato, non contenendo evidenti vizi logici, che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità di questo Giudice. Sotto altro aspetto, non si riscontra in esso manifesta irragionevolezza, avendo il Comitato analizzato la patologie di cui il ricorrente è affetto, rapportandole al servizio prestato ed alle condizioni in cui lo stesso è stato svolto, come rappresentato anche nei pareri del comandante della legione carabinieri Sicilia del-OMISSIS- e nel rapporto redatto sul ricorrente dalla compagnia di-OMISSIS-a firma del comandante -OMISSIS-nonché valutando la riconducibilità delle affezioni riscontrate a probabili vizi genetici favoriti dalle condizioni soggettive del ricorrente e collegate a fattori individuali connessi alle abitudini di vita del ricorrente ed alla familiarità delle patologie sofferte, patologie che non sono state ritenute causate (né potenziate) da situazioni contingenti connesse al lavoro espletato e pertanto non determinanti, neanche sotto il profilo concausale efficiente.
Correttamente, quindi, l’Amministrazione intimata si è espressa con il provvedimento impugnato denegando la richiesta concessione dell’equo indennizzo per le patologie riscontrate dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina (verbale del -OMISSIS- richiamato nel provvedimento impugnato), ma non valutate dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l’Amministrazione.
Ed in punto di onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha da tempo precisato, in via risolutiva, che l'Amministrazione attiva è tenuta a fare proprio e ad assume il giudizio espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di Verifica sulla causa di servizio) come motivazione unica della determinazione finale (cfr. Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487;sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6769).
Rileva da ultimo il Collegio che poiché nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità del dipendente pubblico, il parere del Comitato di Verifica, oltre che obbligatorio è anche vincolante, l’Amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (in termini, ex multis , T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 agosto 2010 , n. 30118;TAR Friuli V.G., Trieste, sez. I, sent. n. 342/2012;TAR Campania Napoli, sent. n. 5985/2011;T.A.R. Catania Sez. III, 16 gennaio 2013 n. 55).
Conclusivamente, riscontrata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.
Data la particolare natura della controversia, afferente alla tutela di diritti fondamentali (salute e lavoro), il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.