TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409902
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09633/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9633 del 2016, proposto da
Amministrazione Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fusca', con domicilio eletto presso lo studio Marina Cordopatri in Roma, via Nibby, 18;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento previa sospensione cautelare

-del provvedimento di rigetto della richiesta di disapplicare il decreto del 23.03.15 con cui l'amministrazione provinciale di -OMISSIS- ricorrente veniva assoggettata a sanzione per inadempienza del patto di stabilità relativo all''anno 2010 - riassunzione - Consiglio di Stato sezione terza o.c. 1160/16 - (Tar Calabria Catanzaro sezione prima r.g. 1823/15);

-del decreto Ministero Interno del 23.3.2015 con cui l'amministrazione provinciale ricorrente veniva assoggettata a sanzione per inadempienza del patto di stabilità relativo all''anno 2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 30 ottobre 2013 veniva dichiarato il dissenso finanziario della provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-. In seguito, lo stesso Commissario straordinario, con deliberazione n. 24 del 19 giugno 2014, riconosceva il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010, diversamente da quanto in precedenza certificato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 10883 del 13 febbraio 2015, segnalava al Ministero dell’interno e, per conoscenza, alla Corte dei conti che “... a seguito dell’accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono pervenute dalla provincia di -OMISSIS- -OMISSIS- e (...) nuove certificazioni che attestano il mancato rispetto del patto 2010...”. Con la medesima nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisava, altresì, che: “... ai sensi dell’articolo 31, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i predetti enti sono assoggettati nell’anno 2015, alle sanzioni di cui al comma 26 del citato articolo 32, nella formulazione vigente al tempo della violazione”.

Con decreto del Ministero Interno del 23 marzo 2015 l’ente locale ricorrente veniva assoggettato alla sanzione di Euro 1.163.328,15, determinata in misura non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato del conto consuntivo 2009 per la violazione del patto di stabilità relativo all’anno 2010.

Successivamente, il Presidente della Provincia di -OMISSIS-, con nota del 23 giugno 2015, chiedeva al Ministero dell’Interno la disapplicazione del decreto 23 marzo 2015 di irrogazione della sanzione, ritenendo che nella fattispecie dovesse applicarsi l’art. 43, comma 3 ter del D.L. 133/2014, come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 9 del D.L. 78/2015.

La disposizione, pur riconoscendo un regime di favore nei confronti di enti dissestati che possiedano

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