TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409902
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09633/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9633 del 2016, proposto da
Amministrazione Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fusca', con domicilio eletto presso lo studio Marina Cordopatri in Roma, via Nibby, 18;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensione cautelare

-del provvedimento di rigetto della richiesta di disapplicare il decreto del 23.03.15 con cui l'amministrazione provinciale di -OMISSIS- ricorrente veniva assoggettata a sanzione per inadempienza del patto di stabilità relativo all''anno 2010 - riassunzione - Consiglio di Stato sezione terza o.c. 1160/16 - (Tar Calabria Catanzaro sezione prima r.g. 1823/15);

-del decreto Ministero Interno del 23.3.2015 con cui l'amministrazione provinciale ricorrente veniva assoggettata a sanzione per inadempienza del patto di stabilità relativo all''anno 2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 30 ottobre 2013 veniva dichiarato il dissenso finanziario della provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-. In seguito, lo stesso Commissario straordinario, con deliberazione n. 24 del 19 giugno 2014, riconosceva il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010, diversamente da quanto in precedenza certificato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 10883 del 13 febbraio 2015, segnalava al Ministero dell’interno e, per conoscenza, alla Corte dei conti che “... a seguito dell’accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono pervenute dalla provincia di -OMISSIS- -OMISSIS- e (...) nuove certificazioni che attestano il mancato rispetto del patto 2010...”. Con la medesima nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisava, altresì, che: “... ai sensi dell’articolo 31, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i predetti enti sono assoggettati nell’anno 2015, alle sanzioni di cui al comma 26 del citato articolo 32, nella formulazione vigente al tempo della violazione”.

Con decreto del Ministero Interno del 23 marzo 2015 l’ente locale ricorrente veniva assoggettato alla sanzione di Euro 1.163.328,15, determinata in misura non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato del conto consuntivo 2009 per la violazione del patto di stabilità relativo all’anno 2010.

Successivamente, il Presidente della Provincia di -OMISSIS-, con nota del 23 giugno 2015, chiedeva al Ministero dell’Interno la disapplicazione del decreto 23 marzo 2015 di irrogazione della sanzione, ritenendo che nella fattispecie dovesse applicarsi l’art. 43, comma 3 ter del D.L. 133/2014, come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 9 del D.L. 78/2015.

La disposizione, pur riconoscendo un regime di favore nei confronti di enti dissestati che possiedano determinati requisiti, stabilisce che: “... le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.

Con nota n. 87781 del 9 luglio 2015, il Ministero dell’interno ha comunicato all’ente locale ricorrente che, non ricorrendo i presupposti esplicitamente previsti dalla norma invocata, non era possibile accogliere la richiesta.

Con ricorso al T.A.R. Calabria - Catanzaro, notificato l’8 ottobre 2015, la Provincia ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della nota Ministero dell’Interno n. 87781 del 9 luglio 2015, di rigetto dell’istanza di disapplicazione del decreto del Ministero dell’Interno 23.3.2015 e dello stesso decreto del Ministero dell’Interno 23.3.2015, con il quale veniva irrogata la sanzione di Euro 1.163.328,15 per violazione del patto di stabilità interna – anno 2010. Il TAR Calabria, con ordinanza del 20 novembre 2015, n. 553, ha accolto l’istanza cautelare. Avverso tale ordinanza, l’amministrazione statale resistente ha proposto appello, eccependo l’incompetenza del TAR Calabria – Catanzaro, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad almeno una Provincia controinteressata, nonché l’irricevibilità dello stesso per tardività, oltre alla sua infondatezza nel merito.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 6.4.2016, n. 1160, ha accolto l’appello dichiarando la competenza del TAR Lazio a decidere la controversia: “Visto che con ordinanze nn.6/2013 -11/2013 e 12/2013 la AP di questo Consiglio di Stato, in sede di regolamento di competenza, ha affermato la competenza del TAR Lazio con riguardo al contenzioso in tema di violazione del patto di stabilità da parte degli enti locali, in quanto le sanzioni comminate costituiscono parte di una manovra finanziaria unitaria;
Ritenuto, pertanto, che, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi art.13, comma 1,cpa, le ricadute del provvedimento ministeriale sanzionatorio non esauriscono nei confronti dell’ente locale gli “effetti diretti” derivanti dal medesimo;
Considerato, pertanto, che appare fondata l’eccezione di incompetenza territoriale del TAR Calabria, poiché le controversie in materia di violazione del patto di stabilità sono devolute alla competenza del TAR Lazio in considerazione della unitarietà della manovra finanziaria e della inscindibilità degli effetti che questa provoca a livello nazionale;
Rilevato, altresì, che appare tardiva l’impugnazione del decreto del Ministero Interno 14.3.2015 che dispone la sanzione nei confronti della Provincia di -OMISSIS-;
Preso atto che la sanzione comminata ammonta ad euro 1.163.328,15 e che l’ordinanza appellata ha ritenuto che il versamento di tale importo configurasse danno grave per la Provincia in relazione al dichiarato stato di dissesto;
Tenuto conto, sotto questo profilo, del fatto che, comunque, nell’anno 2012 la Provincia ha certificato entrate per oltre 50 milioni di euro”.

Con atto notificato il 12.8.2016, l’Amministrazione provinciale di -OMISSIS- ha provveduto a riassumere il giudizio dinanzi al TAR Lazio -Roma.

La ricorrente amministrazione locale deduce i seguenti motivi: violazione ed erronea interpretazione art. 43 c. 3 ter dl 133/2014;
eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta;
eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 c. 9 dl 78/2015, con riferimento all’art. 3 Costituzione.

Il Collegio, con ordinanza istruttoria, ha rilevato possibili motivi di irricevibilità del gravame per tardività in relazione all’impugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 14.03.2015 ed ha pertanto assegnato alle parti il termine di giorni 60, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, per presentare memorie su tale questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a. Con successiva ordinanza ha stabilito, ai fini della decisione, che l’Amministrazione depositasse una documentata relazione sui fatti di causa;
l’Amministrazione ha adempiuto a quanto disposto dal Collegio solo in data 19.10.2023.

La difesa erariale si costituisce, deposita memoria e documenti ed afferma che il ricorso è inammissibile, irricevibile e comunque infondato.

All’udienza del 16 .04.2024 la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

1.- L’Avvocatura di Stato eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad almeno una Provincia controinteressata.

Attesa l’irricevibilità ed infondatezza del ricorso alla stregua delle considerazioni che seguono, il Collegio, ai sensi art. 49 c. 2 cpa, non è tenuto all’integrazione del contraddittorio e può procedere alla decisione.

2.- La difesa erariale eccepisce anche l’irricevibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 23.3.2015 con il quale è stata irrogata alla Provincia ricorrente la sanzione di € 1.163.328,15, affermando che il provvedimento era immediatamente lesivo per l’Amministrazione provinciale e la stessa aveva quindi l’onere di impugnarlo nel termine decadenziale di sessanta giorni.

3.- L’eccezione è fondata quanto all’impugnazione del decreto del 23.3.2015, che è stata proposta con il ricorso in epigrafe notificato in data 8 ottobre 2015 e quindi oltre i termini di legge.

E’ pertanto accertata in atti la tardività dell’atto introduttivo del giudizio, che lo rende irricevibile per questa parte.

Non ha fondamento invece l’eccezione di parte ricorrente in ordine all’inammissibilità della memoria depositata ex art 73 cpa dall’Avvocatura di Stato, in quanto la tardività del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 35 cpa è rilevabile d’ufficio.

4.- L’impugnazione della successiva comunicazione ministeriale n.87781 del 9.7.2015, recante il rigetto dell’ istanza di disapplicazione del provvedimento sanzionatorio, è invece infondata nel merito, trovando il proprio presupposto, da un lato, nel Decreto ministeriale che ha irrogato la sanzione pecuniaria, oramai inoppugnabile;
dall’altro, nell’assenza dei presupposti di applicazione della norma invocata dal ricorrente ( art. 43 c. 3 ter D.L. 133/2014 come modificato da art. 1 c. 9 D.L. 78/2015).

5.- In ordine alla questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione qualora intesa in termini tassativi, con riferimento all’art. 3 Costituzione, essa va dichiarata manifestamente infondata.

Ritiene infatti il Collegio che la disposizione in esame è espressione di una scelta legislativa che non appare irragionevole ed è espressione della discrezionalità del legislatore, il quale ha ritenuto di circoscriverne l’applicazione solo in favore degli enti dissestati, dichiarati tali entro l’esercizio finanziario 2012.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si è in presenza di una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento solamente qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili ( ex plurimis, Corte cost., 8 luglio 2022, n. 171). Ne segue che la questione sollevata dalla ricorrente Provincia riveste il carattere della manifesta infondatezza.

6.- Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.

7.- Attesa la peculiarità della vicenda ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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