TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202920
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 02920/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01071/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2021, proposto da Mario D'Urso, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Arce n. 122;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Salerno, I^ Sezione Civile, n. 4996/2017, pubblicata il 3 novembre 2017, notificata di formula esecutiva il 13 dicembre 2017 e passata in giudicato il 3 maggio 2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con atto ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, I^ Sezione Civile, n. 4996/2017, emessa all’esito del giudizio di cognizione R.G. n. 5474/2014 il 2 novembre 2017, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 3 novembre 2017, alla quale è stata apposta la formula esecutiva in data 28 novembre 2017, quindi notificata in forma esecutiva in data 13 dicembre 2017, e passata in giudicato per mancata impugnazione il 3 maggio 2018.

2. Parte ricorrente, che era rappresentato dall’avv. P nel giudizio a quo, a fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice, ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’integrale esecuzione del titolo, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore della somma dovuta nonché delle spese del presente giudizio.

Il ricorrente ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione all’ordinanza in epigrafe.

3. Non si è costituito l’intimato Comune di Vietri sul Mare.

4. Nel corso dell’udienza camerale del giorno 20.10.2021 il Collegio ha rilevato d'ufficio, ex art. 73, c. 3, la eventuale inammissibilità del ricorso, evidenziando che la formula esecutiva appare generica in quanto non chiara nel riferimento alla parte o al distrattario. Infatti in base al titolo esecutivo del quale parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza risulta creditore sia la parte odierna ricorrente, sia il difensore distrattario avv. P, ciascuno in ragione del proprio credito, mentre la formula esecutiva prodotta da parte ricorrente è generica, in quanto riporta la dicitura “a richiesta dell’avv. P”, senza specificare se l’avv. P abbia ottenuto il rilascio della formula esecutiva nella qualità di distrattario per il credito proprio, o nella qualità di difensore della parte per il credito di questa.

5. Con memoria depositata in data 18.11.2021 parte ricorrente ha sostenuto la non genericità della formula esecutiva, e ha affermato che il Collegio quindi non avrebbe potuto sollevare d’ufficio la questione di inammissibilità del ricorso.

6. Dopo alcuni rinvii concessi dal Collegio su richiesta di parte ricorrente che ha prospettato la prossimità di un accordo con l’amministrazione, poi non intervenuto, alla camera di consiglio del 26.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio rileva che nella citata memoria del 18.11.2021 parte ricorrente non abbia indicato argomenti convincenti per superare la sollevata questione di inammissibilità per la genericità della formula esecutiva apposta sul titolo azionato. Ritiene il Collegio quindi che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile.

7.1. In punto di fatto va ribadito, come rilevato nell’ordinanza collegiale, che la formula esecutiva apposta sul titolo portato ad esecuzione (“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”) non riporta in modo preciso e determinato, come invece richiesto dall’art. 475, comma 2, c.p.c., l’indicazione in calce della persona alla quale il titolo è stato spedito in forma esecutiva, ma si presenta in forma generica, con la sola indicazione “a richiesta dell’avv. P”, senza specificare se l’avv. P abbia ottenuto il rilascio della formula esecutiva nella qualità di distrattario per il credito proprio, o nella qualità di difensore della parte per il credito di questa.

7.2. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, norma speciale di contabilità pubblica, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che condannano le pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro è necessaria l’apposizione della formula esecutiva (TAR Campania, Napoli, n. 1440 del 2019;
TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 479 del 2020).

7.3. La disciplina della “spedizione in forma esecutiva” è contenuta nell’art. 475 c.p.c., ai sensi del quale: “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge » e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti »”.

7.4. Con riguardo alla ratio dell’apposizione della formula occorre rilevare come tale adempimento, lungi dal rappresentare un vacuo formalismo, assolva ad una pluralità di funzioni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “occorre considerare che la stessa va apposta all'esito di un controllo sulla "perfezione formale" del titolo prescritto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., sicchè l'adempimento in questione vale a sugellare la rilevanza dell'atto come idoneo a sostenere l'azione esecutiva (a tal proposito è stato affermato che il diritto a procedere ad esecuzione forzata sarebbe soggetto ad una condicio iuris impropria - l'apposizione della formula - il cui avveramento soltanto ne consente l'esercizio). Dunque, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell'art. 474 c.p.c.;
(b) l'esigibilità del diritto, che - secondo la chiara lettera dell'art. 474 c.p.c., comma 1, - costituisce un presupposto dell'azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell'atto come titolo esecutivo;
(c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch'esso richiesto dell'art. 474 c.p.c., comma 1;
(d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474 c.p.c., comma 2, n. 2).

Pertanto, qualora si ponga in esecuzione un provvedimento giudiziario, la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l'accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione della controprestazione, l'avvenuta scelta nell'obbligazione alternativa.

Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso (art. 475 c.p.c., comma 2).

Infine, la spedizione in forma esecutiva consente il controllo del numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, giacchè l'art. 476 c.p.c., dispone che non può spedirsi "senza giusto motivo" più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Tale previsione, unitamente a quella secondo cui solo il presidente del tribunale o il giudice dell'esecuzione possono autorizzare il creditore a ritirare il titolo esecutivo, sostituendolo con copia autentica (art. 488 c.p.c., comma 2), valgono a mantenere sotto il controllo dell'autorità giudiziaria l'esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.)” (Cassazione civile, sez. III, n. 3967 del 12/02/2019).

7.5. In altri termini, e con riguardo al profilo di interesse, il combinato disposto dell’art. 475, comma 2, c.p.c. e dell’art. 153, comma 1, disp.att. c.p.c. (ai sensi del quale "Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto"), evidenzia la fondamentale funzione della formula esecutiva, cioè il controllo, da parte del cancelliere, della legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso per la soddisfazione in concreto del proprio diritto accertato, e della regolarità formale del provvedimento. Lo scopo dell'adempimento in parola è dunque quello di assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo, sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula;
la sola notificazione del titolo esecutivo (che non è in contestazione nella presente controversia) non è idonea ad assicurare detto scopo, poiché porta a conoscenza del debitore che c'è un titolo che lo condanna ad una o più prestazioni nei confronti di uno o più soggetti e che si intende procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, non anche che vi sia coincidenza tra colui che questa esecuzione minaccia e colui a cui favore (eventualmente con altri) il titolo sia stato emesso.

7.6. Ne discende che la mancata indicazione del nominativo in favore del quale viene effettuata la spedizione in forma esecutiva, o la mancata specificazione del soggetto per conto del quale il difensore (anche distrattario) ottiene la formula esecutiva, oltre a porsi in contrasto con il disposto dell’art. 475 c.p.c., finisce altresì per frustrare quelle esigenze di certezza a cui presidio è posta la speciale disciplina di contabilità pubblica di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669;
la citata disposizione prevede espressamente la notifica all’Amministrazione debitrice del titolo esecutivo ovvero del titolo munito della formula esecutiva, ai fini del decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’ammissibilità (e non per la semplice procedibilità, considerato che prima di tale termine non è possibile proporre azioni esecutive) del ricorso per l’ottemperanza.

Tale disposizione costituisce norma speciale ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo del pagamento di somme di denaro da parte della Pubblica Amministrazione e deve pertanto ritenersi prevalente rispetto all’art. 115, comma 3, c.p.a. (cfr. TAR Lazio – Roma n. 10108/2020, TAR Campania – Napoli n. 2349/2020 e con più ampie e condivisibili argomentazioni TAR Calabria – Reggio Calabria n. 479/2020).

Deve essere di conseguenza ribadito l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di primo grado circa la necessità della preventiva notifica all’Amministrazione del titolo relativo al pagamento di somme di denaro munito della formula esecutiva;
non risulta pertanto compiuto nel caso di specie il termine di centoventi giorni previsto dalla citata disposizione ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

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