TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-10-23, n. 201401226

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-10-23, n. 201401226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401226
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01004/2013 REG.RIC.

N. 01226/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01004/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2013, proposto da:
Edp Renewables S.r.l. (già Energia in Natura S.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv. M B, S V e G M, con domicilio eletto presso G M, in Bari, via F. Crispi, n. 6;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T T C, con domicilio eletto presso T T C, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-331;

Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. I Lrotta, con domicilio eletto presso I Lrotta, in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;

per l'annullamento

della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione di Opere Pubbliche - Servizio Ecologia n. 71 del 18 marzo 2013, notificata in data 13 maggio 2013, avente ad oggetto "L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Riesame in esecuzione dell'ordinanza TAR Puglia, Bari, n. 378 del 21.4.2011";

di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli sopra indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lucera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. A G A;

Uditi per le parti i difensori avv.ti S V;
I Lrotta e T T C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data in data 25.7.2013, Edp Renewables S.r.l. (già Energia in Natura S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , instava per l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva, in particolare, la ricorrente di operare da diversi anni nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Rappresentava, ai fini di ricostruzione del quadro procedurale posto a base della presente controversia, che, in data 28.11.2006, la Energia in Natura S.r.l. aveva presentato al competente Assessorato Regionale istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di un progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera, in località “Coppe Montedoro”.

In data 22.10.2007, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia adottava la determinazione n. 516, con cui riteneva necessario sottoporre il detto progetto a V.I.A..

Nell’aprile 2010, Edp Renewables S.r.l. comunicava all’Amministrazione procedente di aver acquisito da Energia in Natura S.r.l. il ramo di azienda relativo alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di essere, pertanto, subentrata in tutti i relativi rapporti in essere.

In data 5.11.2010, il Dirigente dell’Ufficio V.I.A./V.A.S. della Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia comunicava la determina n. 464 del 18.10.2010, con cui esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale soltanto per 7 aerogeneratori dell’originario progetto, ritenendo i restanti 20 non conformi a quanto prescritto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento regionale n. 16/2006.

Impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale in intestazione con ricorso R.G. n. 18/2011, all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20.04.2011, la domanda di tutela cautelare veniva accolta con ordinanza n. 378/2011.

L’ordinanza in questione restava priva di spontanea attuazione.

Promossa l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. sulla menzionata ordinanza, in occasione della udienza in Camera di Consiglio del 21.09.2011, la Regione produceva copia del verbale del 20.09.2011 con cui il Comitato Regionale V.I.A. disponeva di procedere a “ nuova istruttoria per il riesame, ai sensi dell’art. 25 comma 3 e 26 comma 4 del d.lgs. 152/2006 ”.

Edp Renewables S.r.l. impugnava anche tale verbale dinanzi al Tribunale in epigrafe, censurando la scelta dell’Amministrazione di estendere il riesame anche alla parte del provvedimento ambientale relativo ai 7 aerogeneratori assentiti e non fatti oggetto di alcun rilievo, altresì contestando, in tesi, l’illegittimo aggravamento del procedimento così come derivante dalla richiesta di pareri non necessari e comunque non propedeutici alla verifica di compatibilità ambientale.

Con sentenza n. 376/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, respingeva il ricorso, ravvisando la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.

Nelle more, in data 2.10.2012, il Comitato Regionale V.I.A. si riuniva per esprimere il parere di propria competenza, concludendo, all’esito della riunione, per un parere negativo in relazione alla parte di progetto sottoposta a riesame.

La Società ricorrente faceva pervenire controdeduzioni scritte con nota del 12.11.2012, chiedendo altresì apposita audizione.

In data 12.2.2013, il Comitato Regionale V.I.A. confermava il proprio parere negativo di compatibilità ambientale.

Avverso tale provvedimento insorge con il ricorso in esame la Edp Renewables S.r.l., sollevando plurimi argomenti di illegittimità, afferenti, in tesi, alla irregolare composizione del Comitato Regionale V.I.A. in occasione della emanazione del citato parere, non sussistendo in esso taluni membri dotati delle specifiche competenze professionali previste dall’art. 28, comma 2, della L.R. n. 11/2001, con particolare riguardo alla mancata presenza di un rappresentante dell’A.R.P.A. Puglia e di un professore universitario con competenze specifiche in materia di paesaggio.

Viene, altresì, lamentata, sempre in tesi di parte ricorrente, la violazione dei principi della L. 241/1990 in materia di efficienza, economicità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio della Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000, oltre che la violazione ed elusione della citata sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 376/2012, in particolare ravvisando nei plurimi pareri richiesti un irragionevole aggravio procedimentale.

Ci si duole, inoltre, della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti, con le conseguenti doglianze in punto di istruttoria carente ed erronea, in relazione al corretto inquadramento dell’area interessata dall’inserimento degli aerogeneratori, non ricadente in ambiti tutelati dal P.U.T.T., né sussistendo nelle vicinanze immobili sottoposti a vincolo architettonico-storico-monumentale.

Si evidenziano, infine, ampie carenze istruttorie in punto di valutazione paesaggistica, in tesi ricadendo gli spazi interessati dall’installazione dei detti aerogeneratori in un’area priva di rilevanza paesaggistica, contrariamente a quanto statuito sul punto dal Comitato Regionale V.I.A., il quale ha considerato la zona come sottoposta e vincolo, censurando in particolare la insufficiente valutazione degli impatti visivi cumulati.

Con controricorso del 7.8.2013, seguito da memoria pervenuta in Segreteria in data 23.8.2013, si costituiva in giudizio il Comune di Lucera, eccependo, preliminarmente ed in rito, l’inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo la ricorrente impugnato, in tesi, un mero atto interno endoprocedimentale.

Nel merito, il Comune resistente supportava le conclusioni del Comitato V.I.A., evidenziando come nel parere prot. n. 25223 del 29.5.2013, reso nell’ambito della procedura in esame e non autonomamente impugnato, veniva confermata la valutazione di incompatibilità ambientale degli aerogeneratori non assentiti, limitando l’espressione favorevole alla fattibilità del progetto originario della società ricorrente ai soli 7 aerogeneratori rimasti, sin dall’inizio del procedimento, immuni da censure, instando, conclusivamente, per la reiezione del ricorso.

Con atto del 23.8.2013, si costituiva altresì in giudizio la Regione Puglia, contestando nel merito i rilievi svolti da parte della società ricorrente, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia inammissibile.

A tale esito processuale si giunge in considerazione della mancata impugnazione del parere del Comune di Lucera, prot. n. 25223 del 29.5.2013, reso nell’ambito della procedura in esame.

Infatti, la mancata tempestiva impugnazione del citato parere, di contenuto tecnico sostanzialmente identico alla V.I.A. ritenuta lesiva degli interessi della società ricorrente, priva di utilità concreta, nel caso di specie, l’impugnazione così come svolta nel ricorso introduttivo.

Ove diversamente si opinasse, accadrebbe, in concreto, che i rilievi sollevati nel più volte citato ricorso, anche ipoteticamente nel caso in cui fossero accolti con una pronuncia di annullamento, resterebbero privi di una efficace incisione all’interno del procedimento così come svoltosi, in esso permanendo, inoppugnato, il menzionato parere.

Ne consegue la carenza di interesse all’impugnazione così come svolta.

Ad abundantiam , nel merito, le censure svolte dalla società ricorrente sono infondate.

Quanto agli argomenti di illegittimità, afferenti, in tesi, alla irregolare composizione del Comitato Regionale V.I.A. in occasione della emanazione dell’impugnato parere, per difetto dei requisiti di qualificazione professionale specifica di almeno due dei suoi componenti (carenza di un rappresentante

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi