TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-10, n. 202311504
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 11504/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12639/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12639 del 2018, proposto da
R S, rappresentato e difeso dagli avvocati V I e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V I in Roma, Via Giovanni Vitelleschi, 26;
contro
Ministero della difesa – Comando Aeronautica militare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento o la declaratoria di nullità o di inefficacia
dell’atto di ingiunzione del Comando Aeronautica militare – Ufficio amministrazione prot. M_D ARM024.102619 del 12 dicembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa – Comando Aeronautica militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso del sig. R S, tenente colonnello dell’Aeronautica militare in congedo, avverso l’ingiunzione di pagamento per l’importo complessivo di euro 135.479,15, emessa nei confronti del ricorrente dal Comando Aeronautica militare di Roma con atto del 7 dicembre 2016, trasmesso al destinatario con nota del successivo 12 dicembre.
2. Secondo quanto risulta agli atti di causa, il sig. S ha fruito di un periodo di aspettativa per dottorato di ricerca dal 21 febbraio 2011 fino al 14 novembre 2015 ed è stato poi collocato in congedo, a domanda, a decorrere dal 15 novembre 2015.
L’aspettativa è stata concessa all’ufficiale ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al fine di frequentare un dottorato di ricerca in “ Engineering Surveying and Space Geodesy ” (Ingegneria del posizionamento e geodesia spaziale) presso l’Università di Nottingham (UK), e per tutto il periodo di durata dell’aspettativa il militare ha percepito il trattamento retributivo, a carico dell’Amministrazione della difesa.
Il collocamento in congedo è stato poi disposto, a domanda, senza che il percorso di studi fosse stato completato.
3. Con l’atto di ingiunzione contestato in questa sede, emesso ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, l’Aeronautica militare ha disposto il recupero, a carico del sig. S, delle competenze corrisposte e non dovute per il periodo dal 21 febbraio 2011 al 14 novembre 2015 (euro 135.456,14), maggiorato degli interessi dal 16 ottobre 2016 al 18 novembre 2016 (euro 23,01).
In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto di dover recuperare, in quanto indebitamente corrisposta, la retribuzione netta versata al ricorrente durante il periodo di frequenza del dottorato di ricerca, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 2, terzo periodo, della legge n. 476 del 1984, ove si prevede che, qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica cessi, per volontà del dipendente, nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa per dottorato di ricerca.
4. Nell’impugnare l’atto di ingiunzione, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) nullità o illegittimità per assenza dei presupposti previsti dal regio decreto n. 639 del 1910, nonché violazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; ciò in quanto: (i) il ricorso alla procedura di cui al regio decreto n. 639 del 1910 sarebbe precluso nel caso in esame, perché il predetto decreto sarebbe stato espressamente abrogato dal d.P.R. n. 43 del 1988 e la procedura di recupero continuerebbe a essere eccezionalmente utilizzabile, in forza di espressi rinvii di legge, esclusivamente da parte di alcune amministrazioni pubbliche, quali gli enti locali, e soltanto per determinate tipologie di crediti, ossia tributi o sanzioni amministrative; (ii) ove tale disciplina fosse ad oggi vigente, occorrerebbe dubitare della compatibilità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio di legalità dell’azione amministrativa della previsione del recupero coattivo di somme discrezionalmente determinate dall’Amministrazione, mediante un provvedimento immediatamente esecutivo adottato unilateralmente dall’Amministrazione stessa; (iii) contrariamente a quanto affermato nell’ingiunzione di pagamento contestata, il credito non sarebbe certo, liquido ed esigibile, in quanto la pretesa avanzata dal Comando Aeronautica militare non si fonderebbe su chiare emergenze contabili o documentali, che comunque non sarebbero annesse all’atto di ingiunzione, con conseguente impossibilità per il ricorrente di compiere qualsivoglia verifica al riguardo;
II) insussistenza del credito vantato dal Comando Aeronautica militare di Roma; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione della legge n. 476 del 1984, con particolare riferimento all’articolo 2; violazione della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con particolare riferimento all’articolo 57; violazione del principio del legittimo affidamento, carenza di motivazione e di istruttoria, percezione delle somme in buona fede; ciò in quanto: (i) non ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie dell’obbligo di restituzione delle somme prevista dall’articolo 2 della legge n. 476 del 1984, atteso che il sig. S non ha conseguito il dottorato di ricerca e ha comunque proseguito il rapporto con l’Amministrazione per un periodo di tempo superiore a due anni dopo l’avvio del dottorato stesso; (ii) l’onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato ricadrebbe sull’Amministrazione, la quale, tuttavia, avrebbe adottato l’ingiunzione di pagamento senza effettuare una completa attività istruttoria; ove tale istruttoria fosse stata condotta, sarebbe stato accertato che il sig. S non ha concluso il dottorato di ricerca presso l’Università di Nottingham e che, comunque, il termine biennale fissato dall’articolo 2 della legge n. 476 del 1984 è ormai ampiamente spirato; (iii) il sig. S non si troverebbe nella situazione di essersi rifiutato di porre al servizio dell’Amministrazione le competenze acquisite con il dottorato per un tempo congruo dopo la fine del corso di studi, atteso che il rapporto di lavoro del dipendente è proseguito fino al 2015 e il periodo di aspettativa per dottorato di ricerca è equiparato per legge a quello in cui vi è attività lavorativa per l’Amministrazione, con la conseguenza che le retribuzioni sono state legittimamente percepite dal ricorrente quale unico mezzo di sostentamento durante il dottorato; (iv) la previsione, contenuta all’articolo 2 della legge n. 476 del 1984, relativa al recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione durante l’aspettativa per dottorato di ricerca avrebbe carattere eccezionale e, pertanto, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica al caso in cui il dottorato non venga completato; (v) le somme sarebbero state percepite dal sig. S in buona fede e ciò avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento, che non potrebbe essere posto nel nulla a distanza di oltre cinque anni;
III) insussistenza del riconoscimento di debito da parte del sig. S, in quanto non sarebbe comprovato che il militare abbia mai dichiarato di essere disponibile alla restituzione delle somme, come invece affermato nelle premesse dell’ingiunzione di pagamento; in ogni caso, una tale dichiarazione, ove esistente, sarebbe stata ottenuta dall’Amministrazione militare facendo uso improprio del metus esercitato sul proprio dipendente e non potrebbe avere alcun valore, perché confliggente con la disciplina di cui all’articolo 2 della legge n. 476 del 1984.
5. Il giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento è stato inizialmente instaurato dal sig. S innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, che lo ha definito con la sentenza della Sezione Seconda Civile n. 14194 del 10 luglio 2018, mediante la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
6. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2018 e depositato l’8 novembre 2018, la causa è stata quindi riproposta innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.
7. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per l’Amministrazione e ha depositato una memoria.
8. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una memoria e una replica.
9. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di