TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-11-06, n. 201503208
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Testo completo
N. 03208/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2012 REG.RIC.
N. 00844/2013 REG.RIC.
N. 01345/2013 REG.RIC.
N. 03041/2014 REG.RIC.
N. 01874/2012 REG.RIC.
N. 01875/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell' Anna, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Consorzio Ato Le/1, Ato Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Andrea Angelelli in Lecce, piazza G. Mazzini, 56;
nei confronti di
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 844 del 2013, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Dell'Anna, A M, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;
contro
Consorzio Ato Le/1, Alfredo Comm Ad Acta Rampino; Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1345 del 2013, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Dell' Anna, A M, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;
contro
Consorzio Ato Le/2, Comune di San Cesario di Lecce, Ato Provincia di Lecce; Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 3041 del 2014, proposto da:
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Ato Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Andrea Angelelli in Lecce, piazza G. Mazzini, 56; Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7; Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 1 in Liquidazione, Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 2 in Liquidazione; Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 3 in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso A D in Lecce, Via Garibaldi 43;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1874 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;
contro
Consorzio Ato Le/2; Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1875 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;
contro
Presidente Consorzio Ato Le/3, rappresentato e difeso dall'avv. D A P, con domicilio eletto presso D A P in Lecce, Via Schipa, 35; Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
quanto al ricorso n. 1565 del 2012:
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Consorzio ATO Le/1 sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 7/6/2012, con cui il Comune ricorrente ha chiesto di determinare ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, nonché del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 306 del 30/9/2002, il contributo socio-ambientale spettante a detto Comune in relazione all'impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all'impianto di produzione di CDR, entrambi posti a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del bacino Le/1;dell'obbligo del Consorzio intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza-diffida del ricorrente e contestuale nomina di un commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame..
quanto al ricorso n. 844 del 2013:
per l’annullamento della determinazione del 15/11/2012, con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 740/2011 ha determinato in 1,90 €/t il contributo socio-ambientale, connesso alla gestione dell'impianto di produzione CDR, da riconoscere al Comune di Cavallino da parte dell'A.T.O. LE1, e dato mandato al Commissario Liquidatore del Consorzio di porre a carico di tutti i Comuni facenti parte dello stesso Consorzio, quale contributo socio ambientale, l'importo di € 1,90 per ogni tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di produzione di CDR, dalla data di attivazione dell'impianto alla data di notifica del ricorso proposto dal Comune di Cavallino;nonché: della sentenza n. 740 del 27/4/2011, con cui il TAR ha accertato l'obbligo, per l'ATO LE/1, di procedere, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, alla determinazione del contributo socio-ambientale dovuto al Comune di Cavallino; della sentenza n. 203 del 31/1/2012, con cui il TAR ha ordinato all'ATO LE/1 di dare esecuzione alla sentenza n. 740/2011; dell'ordinanza n. 1487 del 11/9/2012 con cui il TAR ha nominato un commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze nn. 203/2012 e 740/2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
quanto al ricorso n. 1345 del 2013:
per l'annullamento della determinazione di estremi ignoti, con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 145/2011 ha determinato in 2,04 €/t il contributo socio-ambientale, connesso alla gestione dell'impianto di produzione CDR, da riconoscere al Comune di Cavallino da parte dell'A.T.O. LE/2, e dato mandato al Commissario Liquidatore dello stesso Consorzio di porre a carico di tutti i Comuni ad esso partecipanti, quale contributo socio ambientale, l'importo di € 2,04 per ogni tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di produzione di CDR, dalla data di attivazione dell'impianto alla data di notifica del ricorso proposto dal Comune di Cavallino; nonché, per l'annullamento e/o la riforma:della sentenza n. 145 del 26/1/2011, con cui questo TAR ha dichiarato l'obbligo per l'Autorità di gestione dei rifiuti dell'ambito LE/2 di pronunciarsi sulla domanda di determinazione del contributo socio ambientale per come formulata dal Comune di Cavallino in data 18/11/2009; della sentenza n. 411 del 6/3/2012, con cui questo TAR ha nominato un Commissario ad acta per provvedere, in luogo della P.A. intimata, a dare esecuzione alle statuizioni giurisdizionali contenute nella sentenza n. 145/2011;dell'ordinanza n. 1125/2012, con cui questo TAR ha nominato commissario ad acta il Dott. A R in sostituzione del precedente che aveva rinunciato all'incarico;dell'ordinanza n. 1536/2012 con cui questo TAR ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito alla determinazione da assumere da parte del commissario ad acta;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
quanto al ricorso n. 3041 del 2014:
per l’accertamentodel diritto del Comune di Cavallino ad ottenere la determinazione e la liquidazione in proprio favore del ristoro socio-ambientale spettante quale comune sede della piattaforma complessa per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati composta da impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio soccorso e impianto di produzione di CDR, posta a servizio dello smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni rientranti in tutti tre gli ex ambiti ottimali della Provincia di Lecce - oggi ATO della provincia di Lecce - previa occorrendo declaratoria di illegittimità e annullamento del silenzio serbato dalle predette ex ATO in relazione ad espressa istanza e diffida formulata a tal fine dal Comune ricorrente..
quanto al ricorso n. 1874 del 2012:
per accertamento dell’illegittimitàdel silenzio-inadempimento serbato dal Consorzio ATO Le/2 sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 8/10/2012, con cui il Comune ricorrente ha chiesto allo stesso Consorzio di determinare ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, nonché del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 307 del 30/9/2002, il contributo socio-ambientale spettante a detto Comune in relazione all'impianto di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all'impianto di produzione di CDR, entrambi ubicati nel Comune di Cavallino a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del bacino dell'ATO