TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-12-27, n. 201914878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-12-27, n. 201914878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914878
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 14878/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13353/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13353 del 2014, proposto da
Soc Amendola 64 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'S S, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della nota del 25.09.2014 avente ad oggetto "polizza fidejussoria del 9.07.2013 relativa al permesso di costruire n. 354/2013 - progetto 81901/2012".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio è stata impugnata la nota con cui Roma Capitale – una volta rilevato un versamento (da parte dell’odierna ricorrente) per oneri di urbanizzazione e di monetizzazione inferiore alla rata prevista nel Piano di rateizzazione del 10.7.2014 – ha intimato alla stessa di regolarizzare detto versamento entro il termine ivi indicato, preannunciando, in caso di inottemperanza, l’escussione di polizza fideiussoria.

Il ricorso, dopo aver dato atto dei titoli edilizi (n.354/2013 e n.276/2014) rilasciati, e aver indicato le variazioni, in riduzione, degli importi degli oneri concessori dovuti, è incentrato sulla pretesa volta a far valere, in applicazione del principio di compensazione, la detrazione di quanto già versato a titolo di contributo straordinario (dovuto in relazione all’originario permesso di costruire n.354/2013 ma non più dovuto in esito al rilascio del nuovo permesso in variante n.276/2014) rispetto al complessivo importo degli oneri dovuti per il detto permesso in variante n.276/2014.

Di seguito alla proposizione del ricorso, la resistente Amministrazione ha prestato adesione alla richiesta della ricorrente, autorizzando la compensazione tra quanto già da quest’ultima versato a titolo di contributo straordinario (€ 79.252,02) e le somme da versare in relazione al p.d.c. in variante n.276/2014;
e così determinando, con atto del 21.11.2014, l’importo da pagare (oltre interessi e sanzioni) in € 50.731,22.

In forza di quanto sopra, la ricorrente, nella camera di consiglio del 02.12.2014, ha chiesto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare.

Con due successive determinazioni dell’08.05.2015 il Comune ha però attivato, rivolgendosi direttamente alla Compagnia assicurativa ivi indicata, la procedura di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento dei predetti oneri.

In relazione a ciò, con apposita istanza la ricorrente ha riproposto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 4414 del 16.10.2015 la II Sezione Quater di questo Tribunale ha considerato che:

- “le ragioni prospettate a sostegno del ricorso introduttivo e sopra sintetizzate non sono incentrate sul quantum degli oneri concessori dovuti ma, come già accennato, sulla indisponibilità della resistente a portare in compensazione, e quindi in detrazione sull’importo degli oneri correlati al secondo titolo edilizio rilasciato, le somme, sopra specificate, versate a titolo di contributo straordinario in relazione al primo titolo concessorio”;

- “una tal richiesta è stata, pur se dopo la proposizione del gravame, accettata dalla parte pubblica resistente;
e pertanto le doglianze delineate nell’atto introduttivo (vertendosi in materia oggetto di giurisdizione esclusiva di questo Tribunale):

a) tornano d’utilità alla ricorrente al fine di contestare validamente la determinazione comunale in data 17.6.2015 (prot. 101220) con la quale si partecipa che “per motivi contabili” non si è potuto procedere alla compensazione degli oneri accordata nella determina del 21.11.2014 e si conferma la richiesta di pagamento di cui alle determinazioni dell’8.5.2015 “con riserva di procedere al rimborso delle somme versate in eccedenza per il p. di c. n.354/2013”;

b) non appaiono altrettanto utili al fine di contestare validamente le determinazioni comunali dell’8.5.2015 (con cui il Comune ha attivato, rivolgendosi direttamente alla Compagnia assicurativa ivi indicata, la procedura di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento dei predetti oneri), atteso che in ordine a tale profilo, che potrà essere approfondito nella fase di merito del corrente giudizio, la Corte regolatrice ha più volte affermato che la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (ved. Cass.civ. SS.UU. 13-06-2012, n. 9592, 23.2.2010 nr.4319;
5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile 2007 n. 9358)”;

- “la nota comunale del 17.6.2015 è totalmente carente dell’esposizione delle ragioni contabili che hanno determinato un contegno amministrativo del tutto antitetico ed opposto a quello manifestato con atto del 21.11.2014”;

- “pertanto la domanda cautelare in epigrafe, in parte qua, appare meritevole di accoglimento”.

Con la citata ordinanza questa Sezione ha pertanto accolto l’istanza cautelare, “limitatamente alla determinazione comunale del 17.6.2015”.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 13.11.2019.

Il ricorso è in parte fondato, e in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione, limitatamente alle determinazioni dell’08.05.2015, di escussione della polizza fideiussoria.

Va rigettata l’eccezione della ricorrente, sollevata nella memoria di replica depositata il 23.10.2019, con la quale si sostiene che tutte le argomentazioni utilizzate dal Comune nella memoria depositata l’11.10.2019 sono “inammissibili poiché tardive e dunque inutilizzabili processualmente in quanto vertono sulle note DPAU prot. n. 156460/2019 e DPAU prot. n. QI/157265/2019 mai depositate nel presente giudizio né tantomeno mai comunicate alla società ricorrente”.

L’eccezione è infondata perché in realtà non sono stati depositati documenti, ma solo una memoria (tempestiva) che li richiama, per cui il Collegio è libero di non ritenere tali documenti valutabili come elementi di prova, considerato oltretutto che il Comune avrebbe ben potuto depositarli tempestivamente.

Fermo restando che la difesa del Comune avrebbe potuto limitarsi a scrivere nella propria memoria le stesse considerazioni che invece riporta come contenute in atti di Uffici del Comune.

Nel merito, va osservato che il contributo di costruzione, di cui agli artt. 16 ss. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è strettamente correlato all'attività di trasformazione del territorio e conseguentemente, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, con l'ulteriore corollario che, in caso di rinuncia al permesso di costruire, di sua inutilizzazione o di intervenuta decadenza dal titolo edilizio, sorge in capo all'Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., o comunque dell'art. 2041 cod. civ., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 21/06/2018 n.349).

Nel caso in esame, è incontestato che la ricorrente non utilizzerà per intero il permesso di costruzione, avendo chiesto e ottenuto di variarlo, eliminando la esecuzione di talune opere.

Ma l’atto con cui si richiede l’escussione della fideiussione non spiega le ragioni che impediscono la possibilità di compensazione.

Oltretutto, ciò in totale contrasto con la determina n.1778 del 21 novembre 2014, che aveva autorizzato espressamente la compensazione, specificando quanto segue: “autorizza la compensazione di quanto già versato a titolo di contributo straordinario per il permesso a costruire n. 354 del 12/09/2013 per un ammontare di euro 79.252,02 e quanto resta da versare per il permesso in variante non essenziale n. 276 del 22/07/2014 a titolo di oneri di urbanizzazione e monetizzazione”.

Nell’ultima memoria difensiva, il Comune ha invocato l’art. 17 della L.R. n.35/1977, che espressamente prevede il “divieto di compensazione”, disponendo che “agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, debbono tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammessa compensazione tra le due specie, né è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione”.

Ma su questo punto – a prescindere dalla possibilità di ritenere la difesa del Comune in giudizio una inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento – il Collegio ritiene che abbia ragione la ricorrente quando chiarisce che il divieto di compensazione previsto dal citato art. 17 riguarda espressamente, come si evince dalla stessa rubrica dell’articolo, “Le modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione”.

In sostanza, il divieto di compensazione viene previsto dalla norma in esame per i casi in cui il privato, che si obbliga a realizzare direttamente le opere scomputando i relativi oneri dai contributi dovuti al Comune per le opere di urbanizzazione, voglia scomputare quote di contributo di specie diverse. In questi casi, e solo in questi casi, non è ammessa la compensazione tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, o tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

Mentre il presente giudizio attiene alla detrazione del contributo straordinario previsto dalle NTA del PRG di Roma – non più dovuto dopo la variante al PdC, ma già versato nella misura della metà – da quanto dovuto ad altro titolo.

E d’altra parte, va ricordato che con determinazione n. 1778 del 21.11.2014 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia – del Comune di Roma aveva autorizzato espressamente tale detrazione/compensazione “di quanto già versato dalla Amendola 64 S.r.l. a titolo di contributo straordinario per il permesso di costruire n. 354 prot. n. 88792 del 12.09.2013 per un ammontare di euro 79.252.02 e quanto resta da versare per il permesso in variante non essenziale n. 276 del 22.07.2014 a titolo di oneri di urbanizzazione e monetizzazione”.

Per quanto riguarda infine l’art. 16, comma 6, del Regolamento Generale delle Entrate, invocato dalla difesa del Comune, questa disposizione dà torto al Comune, perché, nel prevedere che “la compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione”, prevede come eccezione il caso in cui “la richiesta riguardi compensazioni tra atti di recupero della stessa entrata o di entrate aventi la medesima base imponibile”.

Nel caso di specie, il mancato pagamento della somma non è mai stato accertato in via definitiva, tant’è che la compensazione era stata autorizzata con il provvedimento del 21.11.2014, poi contraddetto dal provvedimento n. 101220 del 17.06.2015, la cui efficacia è stata sospesa con ordinanza n. 4414 del 16.10.2015 della II Sezione Quater di questo Tribunale.

Per quanto riguarda poi l’arco temporale, e il titolo, non solo non si tratta di “somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione”, ma della stessa entrata.

Infatti, la richiesta di compensazione è stata inoltrata dalla società ricorrente in data 11.09.2014, la richiesta del versamento da parte del Dirigente del Comune è del 25.09.2014, e la richiesta di compensazione è stata poi autorizzata dall’Amministrazione con il provvedimento del 21.11.2014.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, per quanto riguarda le determinazioni dell’08.05.2015, di escussione della polizza fideiussoria, e accolto per il resto.

In relazione al parziale accoglimento, le spese possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi