TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200232
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00232/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01266/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P P in Catanzaro, via Buccarelli n.49;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CROTONE PROT. -OMISSIS- DEL 7.6.18,

NOTIFICATO IN DATA

8.6.18 CON CUI È STATA RIGETTATA L'ISTANZA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI PER USO CACCIA


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il 6.9.2018 e depositato il 27.9.2018 l’odierno ricorrente ha esposto:

-che in data 17.10.2011 egli aveva ottenuto per la prima volta il rilascio porto di fucile“ per uso caccia” da parte della Questura di Crotone;

-che, trascorsi sei anni dalla data di rilascio della medesima, aveva presentato istanza per il suo rinnovo;

-che, con il provvedimento impugnato, il Questore di Crotone ha rigettato detta istanza.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto diniego, se ne chiede l’annullamento affidando le doglianze al seguente articolato motivo di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART T

11 e 43 TULPS;
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO – IRRA – GIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' MANIFESTE – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.

Il ricorrente contesta la legittimità del gravato provvedimento in quanto:

-) esso prenderebbe in considerazione reati commessi in epoca molto risalente nel tempo, quando il ricorrente era ancora un ragazzo di quasi 20 anni e, comunque, in epoca precedente all'avvenuto primo rilascio del porto di fucile per uso caccia e dunque già conosciuti in tale frangente e però non ritenuti motivi ostativi;

-) a decorrere dal 2011 la situazione giudiziaria del ricorrente non avrebbe subìto alcuna modifica peggiorativa, non avendo egli riportato altre condanne o subìto provvedimenti restrittivi, elementi da cui questi inferisce difetto di istruttoria e irragionevolezza e contraddittorietà con il precedente rilascio del libretto di porto di fucile;

-) le condanne riportate dal ricorrente non rientrano né nelle previsioni di cui all'art. 11 T.U.P.L.S. (atteso che la condanna più grave da lui subita reca una pena detentiva di 1 anno e non è stato sottoposto a misure di sicurezza personale o è dichiarato delinquente abituale o ha riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità) né nelle previsioni di cui all'art. 43 TULPS (non applicabili alla fattispecie atteso che le condanne riportate da lui riportate attengono a reati di detenzione di sostanze stupefacenti, falsità ideologica in atto pubblico e truffa, e quindi non riconducibili e quelli previsti dal medesimo articolo);

-) risulterebbero parimenti carenti i presupposti perché si possa addebitare al ricorrente di non poter provare la buona condotta e non dare affidamento di non abusare delle armi, risultando sul punto carente la motivazione del provvedimento impugnato (in disparte una affermazione secondo cui egli “ risulta essersi accompagnato frequentemente con persone controindicate e pregiudicate ”, ritenuta contraddittoria rispetto all’unico controllo, recante la data del 23.3.2017 ore 9:30) inidoneo per ciò solo a giustificare l'emissione del provvedimento impugnato.

3- Con atto depositato il 2.10.2018 si è costituta la Questura di Crotone per resistere al ricorso.

4- Seguiva la produzione di memorie dalle parti.

5- All’udienza pubblica del 2.2.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Giova preliminarmente osservare che:

- per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un’ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013;
n. 4121/2014)” (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404;
Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);

- la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto;
a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017;
sez. III, n. 2974 del 2018;
n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);

-inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294;
11 luglio 2014, n. 3547;
24 agosto 2016, n. 3687;
14 dicembre 2016, n. 5276);

-in ordine all’istruttoria, si osserva che “la revoca della licenza del porto di fucile (nella specie per tiro a volo) costituisce esercizio del potere di cui all'art. 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma e non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne;
peraltro, a fronte di ciò, l'esercizio di detta discrezionalità deve comunque essere supportato da idonea istruttoria e motivazione ed il limite del potere discrezionale va ricercato nella manifesta illogicità o irrazionalità della statuizione adottata” (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 7/2/2013, n. 64);

- in ordine all'istruttoria, si osserva che "la revoca della licenza del porto di fucile (nella specie per tiro a volo) costituisce esercizio del potere di cui all'art. 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma e non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne;
peraltro, a fronte di ciò, l'esercizio di detta discrezionalità deve comunque essere supportato da idonea istruttoria e motivazione ed il limite del potere discrezionale va ricercato nella manifesta illogicità o irrazionalità della statuizione adottata" (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 7/2/2013, n. 64);

- va ravvisato un abuso nell'uso delle armi quando il titolare della licenza custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità inadeguate, e ciò in quanto il titolare della licenza deve evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri (Consiglio di Stato sez. III, 10.8.2018, n. 4904;
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 242 del 2011);

- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).

8- Nel caso controverso, il provvedimento impugnato richiama, a sostegno del diniego:

-una sentenza di applicazione di pena su richiesta di parti del 24.9.1998 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p. e art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con condanna alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 e a multa con sospensione condizionale della pena, seguita il 2.12.2010, da applicazione dell’indulto sulla pena principale;

-un decreto penale di condanna pronunciato dal G.I.P. del Tribunale di Crotone il 24.10.2003 ed esecutivo dal 24.11.2003, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico continuato, art. 81 e 483 c.p., con condanna alla pena della multa e sospensione condizionale della pena, poi dichiarato estinto con ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 8.5.2009 e sul quale è stato applicato l’indulto il 2.12.2010;

-procedimento penale con notizia di reato pervenuta il 27.12.2000 dalla Procura di Catanzaro per ricettazione art. 648 c.p., poi dichiarato prescritto con sentenza del 9.12.2008;

-procedimento penale per truffa art. 640 c.p., – notizia pervenuta dal Tribunale di -OMISSIS-, cui ha fatto seguito decreto penale di condanna del 24.10.2004 alla pena della multa di euro 1.802,00, sospesa;
esecutiva dal 24.11.2003;

-sottoposizione all’avviso orale nell’anno 1998;

-frequentazione di soggetti controindicate e pregiudicate, nominativamente individuate in precisi contesti fattuali e temporali, tutti titolari di pregiudizi penali e di polizia (di cui una recente a data 23.3.2017, ore 9.30), nonché raggiunti da misure di prevenzione (richiamando a tal proposito la nota informativa dei Carabinieri del 28.11.2017).

A proposito dell’ultimo elemento valorizzato, nella memoria depositata il 17.12.2021 l’Amministrazione resistente ha precisato che il controllo del 23.3.2017, ore 9,30, all’interno di un bar in -OMISSIS-, ha visto il ricorrente intrattenersi con soggetti indicati nominativamente, uno dei quali ex Sorvegliato Speciale di P.S., con precedenti di polizia per “omicidio doloso, inosservanza alla Sorveglianza Speciale, porto ingiustificato di una mazza di legno, calunnia, percosse, minaccia, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ingiuria, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio" e l’altro con precedenti di polizia per “ esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, rissa aggravata e lesioni personali.

9- Tanto chiarito, nella fattispecie l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha fatto cattivo governo del potere attribuitogli dalla legge.

10- Difatti, la prospettazione del ricorrente tende a parcellizzare la valutazione dell’affidabilità del ricorrente, scindendo gli elementi fattuali anteriori al primigenio rilascio della licenza avvenuta nel 2011 (elementi che – secondo la sua prospettazione – risulterebbero, di per sé, non meritevoli di considerazione, a meno di particolare sforzo motivazionale, che però ritiene insussistente) dall’unico episodio scaturente dal controllo intervenuto nel 2017 (che, sempre nella prospettazione del ricorrente, non sarebbe di per sé, isolatamente considerato, utile a fornire una prognosi di inaffidabilità del ricorrente).

11- La suddetta prospettazione non tiene però conto del fatto che – alla luce dell’assunto giurisprudenziale per cui “ I provvedimenti negativi relativi al rilascio del porto d'armi, sono sufficientemente motivati mediante il riferimento, anche meramente indiziario, a fatti idonei a far dubitare della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19.2.2019, n. 338) – all’Amministrazione non è di per sé inibito valorizzare condanne risalenti nel tempo, le quali rientrano invece nel novero degli aspetti pregiudizievoli potenzialmente apprezzabili per saggiare la valutazione dell’affidabilità del richiedente, purché comunque attualizzabili, ossia valere quale adeguato sintomo di inaffidabilità attuale.

12- In sostanza, quanto all’Amministrazione è inibito è di giungere a conclusioni di inaffidabilità attuale prescindendo dalla valutazione delle circostanze concrete e della loro attualizzazione secondo un'istruttoria corretta e adeguata, circostanza che può verificarsi laddove il diniego faccia esclusivo riferimento a fatti talmente risalenti nel tempo da non poter essere considerati, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ostativi all'accoglimento dell'istanza (in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 7.3.2019, n. 468), ma non, invece, nel caso in cui emerga una considerazione complessiva delle circostanze, eventualmente risalenti, che, per le ragioni che spetta all’Amministrazione evidenziare, siano attualmente ritenute di ostacolo ad un giudizio di non affidabilità.

13- A quanto ora osservato è da soggiungere che, come osservato anche da questa Sezione ( ex plurimis, sentenza n. 1745 dell’11.10.2021) " l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico " (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Lombardia, Milano, 15.9.2020, n. 1665) e, più in dettaglio, che " Gli art. 11 e 43, t.ul.p.s., attribuiscono al questore e/o prefetto il potere di negare e di revocare il porto d'armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, previa valutazione tipicamente discrezionale circa l'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, in rapporto alla tutela dell'ordine pubblico (non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione), nonché alla prevenzione della commissione di illeciti;
pertanto, la revoca della licenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso;
d'altra parte, il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione;
infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne
" (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).

14- In tale logica, dunque, la considerazione del coacervo dei pregressi pregiudizi, risalenti ma ben distribuiti nel tempo, unitamente al più recente controllo con soggetti uno dei quali controindicato con precedenti di polizia per omicidio doloso, inosservanza alla Sorveglianza Speciale, porto ingiustificato di una mazza di legno, calunnia, percosse, minaccia, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ingiuria, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio" e l’altro con precedenti di polizia per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, rissa aggravata e lesioni personali, possono legittimamente deporre – viste nel loro insieme – per una valutazione di inaffidabilità riferita non solo al pregresso ma anche all’attualità.

15- Per completezza, si osserva che non risulta di pregio il rilievo, svolto dal ricorrente nella memoria del 29.12.2021, per cui l’indicazione dei nominativi e dei pregiudizi dei soggetti con cui egli è stato controllato sarebbe contenuta nella memoria della difesa erariale e non nel provvedimento impugnato, atteso che il suddetto scritto difensivo non fa altro che richiamare un atto istruttorio del procedimento, ragion per cui – in assenza di più specifiche e pregnanti contestazioni, non rinvenibili nel caso di specie – si limita a riportare l’istruttoria pregressa senza integrare la motivazione del provvedimento, mentre l’assenza di contestazioni, da parte del ricorrente, circa il profilo meramente fattuale di quanto riportato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza supplisce al mancato deposito del testo dell’informativa istruttoria

16- Sempre per completezza, non risultano conferenti alla fattispecie i precedenti di questa Sezione richiamati dal ricorrente in sede di discussione, atteso che in uno dei casi segnalati il diniego è stato basato esclusivamente su dedotte frequentazioni di soggetti controindicati (sentenza n. 2065 del 2021) e nell’altro è basato su un unico aspetto pregiudiziale risalente a tempo addietro e basato su un presupposto fattuale ritenuto fallace (sentenza n. 2391 del 2021).

17- Da quanto finora esposto consegue che il provvedimento risulta immune anche dai dedotti vizi istruttori o motivazionali, avendo l’Amministrazione adeguatamente vagliato il materiale informativo a sua disposizione, anche tenuto conto del fatto che sono state attivati gli strumenti a garanzia partecipativa nel corso del procedimento, rispetto ai quali il ricorrente non ha fatto pervenire fattuali contributi significativi e che l’amministrazione ha dato adeguatamente conto, nel provvedimento impugnato, del percorso logico-giuridico seguito per rassegnare le avversate determinazioni.

18- Il ricorso viene pertanto rigettato.

19- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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