TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-07-28, n. 201700880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-07-28, n. 201700880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700880
Data del deposito : 28 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2017

N. 00880/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso, presso l’avv. E. Sbarra, alla via Egnatia, n. 15;

contro

Questura di Foggia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. Cat. A.12/2010 del 20.7.2010, notificato il I.4.2015, con cui il Questore della provincia di Foggia decretava l‘archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi comprese la nota questorile prot. Div. P.A.S.I. Cat. A/12-2015 Imm. del 20.5.2015 di diniego di riesame nonché la richiamata circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 400/C/II Div. n. 1843 del 17.3.2010;

e sui motivi aggiunti depositati in data 13 novembre 2015, previa sospensione:

della nota prot. Div. P.A.S.I. Cat. A/12-2015 Imm. del 21.9.2015 della Questura di Foggia, trasmessa tramite pec in data 24.9.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. M M e avv. dello Stato Lucrezia Principio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, il ricorrente ha impugnato – insieme con taluni atti presupposti e conseguenziali- la nota prot. Cat. A.12/2010 del 20.7.2010, recante l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato “ in ragione della sussistenza in capo al medesimo di sentenza irrevocabile di condanna per reato ostativo al positivo esito della procedura di emersione… ” di cui alla legge n. 102/2009;
ciò in asserita applicazione del “ disposto dell’art. 1, comma 13, Lett. c) L. 102/209” e dei “ chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con nota prot. n. 400/C/II Div. 1843 del 17-3-2010” . Con successivi motivi aggiunti, ha riproposto le censure già articolate nel ricorso introduttivo, unitamente all’individuazione di vizi propri, avverso la nota –confermativa del sostanziale originario diniego- emessa dal Questore in data 21.9.2015.

Con ordinanza di questa Sezione n. 718/2015, è stata accolta la richiesta misura cautelare sul seguente presupposto: “sebbene l’estinzione del reato di cui si tratta –ritenuto ostativo all’emersione- è stata dichiarata nel luglio 2015, i relativi presupposti si erano già compiutamente verificati nel 2007 (prima cioè dello spirare del termine per la presentazione delle domande di emersione)” ;
e, all’esito della successiva fase di esecuzione di tali statuizioni cautelari conclusasi con ulteriore ordinanza n. 296/2016, il richiesto permesso di soggiorno è stato rilasciato dalla Questura di Foggia ma con valenza meramente transitoria (scadenza 7 aprile 2017) e in dichiarata esecuzione dell’ordine di questo Giudice.

All’udienza del 4 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Verificata la permanenza dell’interesse in capo al ricorrente, in dipendenza della temporaneità del permesso, rilasciato –come detto- in mera esecuzione delle riportate statuizioni cautelari, il gravame va accolto, sulla scorta delle argomentazioni già espresse in sede cautelare, in accoglimento delle censure di difetto di motivazione e d’istruttoria contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (in entrambi gli atti sub 2).

L’impostazione seguita, incentrata sulla valorizzazione della natura dichiarativa del provvedimento che pronunzia l’intervenuta estinzione del reato, ha trovato indiretta conferma in una recente decisione della terza Sezione del Consiglio di Stato (la n. 3210/2015), la quale ha rigettato l’appello avverso un diniego di emersione dal lavoro irregolare sul presupposto che –alla data di presentazione della relativa istanza- “ non si era compiuto il periodo di cinque anni per l’estinzione del reato ” liddove i requisiti di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 109/2012 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda.

Diversamente, nella fattispecie in esame, è incontroverso che il termine di 5 anni per l’estinzione del reato si fosse già perfezionato nel 2007 sebbene l’estinzione stessa sia stata pronunziata dal Tribunale di Torino soltanto nel luglio 2015;
a fronte di un’istanza di regolarizzazione presentata in data 12 aprile 2010.

3.- Assorbita pertanto ogni ulteriore censura, il gravame va accolto e, per l’effetto, annullato l’impugnato provvedimento di sostanziale diniego unitamente alla sua successiva conferma. Considerato, tuttavia, che sulla natura della dichiarazione di estinzione del reato non si registra in giurisprudenza un indirizzo univoco, il Collegio ritiene che ricorrano nella fattispecie le ragioni giustificative di una pronunzia di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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