TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-09-17, n. 202404991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-09-17, n. 202404991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404991
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 04991/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03465/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2018, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 29 agosto 2018. n. 234018ZK/46/24-1 di diniego dei benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 1801 e 2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 28 ottobre 2013, il ricorrente – nella qualità di appuntato scelto dei Carabinieri - ha chiesto al Comando Generale il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità rappresentata dal disturbo di adattamento con ansia.

In pendenza di tale procedimento, egli è stato collocato in congedo in data 28 ottobre 2014 (con verbale della prima commissione medica ospedaliera, presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma), per inidoneità permanente in modo assoluto (con patologia che è stata ascritta alla tabella A, categoria 5, con il verbale di data 10 novembre 2014 della commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Roma).

In data 17 ottobre 2017, il Comando generale ha concluso il procedimento ed ha accolto l’istanza di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.



2. In data 15 luglio 2018, il ricorrente – ormai in congedo – ha chiesto al Ministero della difesa l’attribuzione del beneficio economico previsto dagli articoli 1801 e 2159 del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, richiamando il provvedimento di data 17 ottobre 2017, di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.



3. Con il provvedimento impugnato, di data 29 agosto 2018, il Ministero ha respinto l’istanza, rilevando che i citati articoli 1801 e 2159 dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare che ‘in costanza del rapporto di servizio’ abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, mentre – nella specie – il decreto di riconoscimento è stato emesso in data 17 ottobre 2017, dunque successiva al collocamento in congedo.



4. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’interessato ha impugnato il diniego di data 29 agosto 2018, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, con cui ha lamentato la violazione degli articoli 1801 e 2159 del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010.

Egli in particolare ha dedotto che:

- tali articoli sarebbero riproduttivi delle corrispondenti regole previste dagli articoli 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928, che a suo tempo avevano previsto l’attribuzione ai militari del beneficio della abbreviazione del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio, beneficio spettante – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950 ‘anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio’:

- ai sensi dell’art. 3 della medesima legge n. 539 del 1950, “si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”;

- nel vigore di tale normativa, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468, con richiami al corrispondente principio enunciato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato) aveva evidenziato che il beneficio in questione della ‘anticipazione’ spettava a chi avesse contratto l’infermità ‘in servizio e per causa di servizio’, pur se il decreto di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio era emesso dopo il collocamento a riposo del dipendente, ‘in quanto non è dipeso da lui la tempistica del riconoscimento delle infermità’.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, alla data del 10 novembre 2014, già si era pronunciata l’autorità competente per l’ascrivibilità della patologia alla tabella A, sicché anche per questa ragione non si può considerare ostativo all’accoglimento della sua istanza il fatto che l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia stata accolta dopo il suo collocamento in congedo.

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