TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-01-28, n. 201100775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-01-28, n. 201100775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201100775
Data del deposito : 28 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11078/2010 REG.RIC.

N. 00775/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11078/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 11078/10, proposto dal sig. A C, rappresentato e difeso dagli avv.ti C P e T P e con questi elettivamente domiciliato in Roma, viale Anicio Gallo n. 51, presso lo studio dell’avv. C P,

contro

l’Azienda sanitaria locale Roma H, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull’istanza, inoltrata alla ASL Roma H il 5 luglio 2010, volta ad ottenere l’autorizzazione a godere di un soggiorno climatico nell’anno in corso e al rimborso dele relative spese, da lui già sostenute.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre il sig. A C, titolare di pensione privilegiata, impugna il silenzio formatosi sulla propria istanza, inoltrata alla ASL Roma H il 5 luglio 2010, volta ad ottenere l’autorizzazione a godere di un soggiorno climatico nello stesso anno, ai sensi dell’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833, e al rimborso delle relative spese già da lui sostenute.

A tale istanza l’Azienda sanitaria ha in un primo tempo (il 15 luglio 2010) risposto che avrebbe chiesto il parere della Regione Lazio, ma successivamente nessuna comunicazione è pervenuta.

Afferma che il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua istanza è illegittimo, incombendo su di essa l’obbligo di chiudere il procedimento.

2. L’Azienda sanitaria locale Roma H non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Si controverte infatti sul diritto del ricorrente, nella qualità di titolare di pensione privilegiata per invalidità conseguente a causa di servizio, al contributo economico previsto dall’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833 per cure climatiche sostenute da soggetti portatori di postumi invalidanti. Si tratta quindi di questione che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, e che come tale non può essere azionata con ricorso al meccanismo del silenzio rifiuto, che è preordinato alla formazione di un provvedimento tacito lesivo di interessi legittimi, da impugnare con un ricorso annullatorio.

Situazione questa che, come è noto, non ricorre quando la materia del contendere riguarda la materia dei diritti soggettivi, la cui tutela è immediatamente ottenibile con un ordinario ricorso di accertamento e condanna innanzi al giudice fornito di giurisdizione, e non richiede il tramite di un provvedimento amministrativo (tacito) da fare oggetto di una istanza demolitoria.

Aggiungasi, a riprova di un ulteriore errore nel quale è incorso il ricorrente, che il meccanismo del silenzio rifiuto non è utilizzabile nei casi in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico sottostante (T.A.R. Napoli, V Sez., 22 giugno 2009 n. 3430 e 31 maggio 2005 n. 7377;
T.A.R. Basilicata 30 aprile 2005 n. 286;
T.A.R. Catania, II Sez., 9 febbraio 2005 n. 191;
T.A.R. Basilicata 23 maggio 2002 n. 455;
T.A.R. Napoli 7 marzo 2001 n. 1064). Può infatti ritenersi principio giurisprudenziale acquisito che lo speciale ricorso previsto dapprima dall'art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, e poi fatto proprio dall’art. 117 c.p.a. non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato nei confronti del comportamento inerte dell'Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell'ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Bari, II Sez., 29 settembre 2010 n. 3518;
T.A.R. Catania, sez. III, 27 settembre 2010 n. 3834).

Nel caso all’esame del Collegio è incontestabile che la materia del contendere esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che anche sotto questo secondo e gradato motivo il ricorso è inammissibile.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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