TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-12-07, n. 202001863
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Pubblicato il 07/12/2020
N. 01863/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02148/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2013, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero della Difesa prot.-O-con il quale è stato trasmesso il D.M. n.-O-;
b) del Decreto del Ministero della Difesa n. -O-con il quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. N° 243/2006 e successive integrazioni per le infermità: “-O-”, quale Equiparato a “-O-” ai sensi dell'art. 1 commi 563 e 564 della legge n° 266 del 23.12.2005;
c) del parere negativo prot. n. -O-del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n° -O-relativamente ai soli benefici previsti dal DPR 243/06;
d) della nota del-O-con il quale il Ministero della Difesa comunicava il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di Servizio;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo ed al giusto indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2020 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di -O-delle Forze Armate in servizio presso il -O-, ha impugnato gli atto meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse pretensivo al riconoscimento dei benefici economici di soggetto equiparato a -O-, in relazione all’infermità accertata di “-O-”, di cui è stato richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla prospettazione delle seguenti doglianze:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 243 del 2006, degli artt. 2 e 3 della cost., nullità ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, dato che il parere del Comitato per le cause di servizio si fonda su una motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente, utilizzando formule standardizzate;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 563, 564 e 565, della legge n. 266 del 2005, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 243 del 2006, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e motivazione, atteso che nel caso di specie la connessione tra l’infermità riscontrata ed il servizio prestato è condizionata dalla sottoposizione -O-utilizzati durante il conflitto -O-, dove il ricorrente è stato utilizzato come facente parte -O-impegnate nella città -O-) con ciò stesso ponendo in evidenza una palese carenza di motivazione.
E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con cui si eccepisce l’infondatezza delle censure prospettate rilevando che:
- il giudizio medico legale recepito dall’Amministrazione, anzitutto, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Sevizio nel corso del procedimento, si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata, i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, sono censurabili per eccesso di potere solo quando sia mancata la motivazione (non è il caso che ci occupa), ovvero quando la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale;
- nel caso qui in esame, l’organo tecnico è stato posto in grado di verificare con cognizione di causa ogni aspetto del servizio prestato dal militare odierno ricorrente, avendo esso attentamente analizzato sia il foglio matricolare, sia i rapporti informativi redatti e la documentazione medica, come dallo stesso parere reso emerge chiaramente;
- quanto al servizio prestato, la medesima prestazione, anche in contesti non del tutto pacificati, rappresenta, invero, una ordinaria condizione di svolgimento dei compiti di istituto di un appartenente alle Forze Armate, istituzionalmente deputate ad operare in ambiti bellici o comunque pericolosi. Il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. 243/2006 richiede invece, un’oggettiva “straordinarietà” (rispetto ad un impiego del tutto simile al quale siano stati sottoposti i commilitoni tutti), che deve essere valutata non in senso assoluto (con riferimento ad esempio alle condizioni di servizio di un impiegato civile dello Stato), bensì in senso relativo, ossia rispetto alle stesse mansioni/ attività proprie di un militare: un tale carattere può ascriversi ad esempio all’attività di partecipazione in scontri bellici, alla conduzione di operazioni particolarmente rischiose, al coinvolgimento in episodi di terrorismo, ma non alla mera prestazione di servizio “fuori area”, rappresentando questa una circostanza “ordinaria” per un appartenente alle Forze Armate (fra le tante si espresso in tal senso su un caso analogo il T.A.R. Sicilia, sez. Prima con sent. n. 1586/2016).
All’udienza pubblica straordinaria del 20 ottobre 2020 la causa è stata posta in decisione.
Con ordinanza collegiale istruttoria della sezione n. -O-, il relativo collegio ha svolto le seguenti considerazioni:
- con ordinanza n. -O-, il collegio ha disposto una verificazione a cura del Dipartimento di Medicina Legale della Università Federico II di Napoli, sul seguente quesito: “ accerti il verificatore se il parere formulato dal comitato medico abbia correttamente considerato la condizione clinica del paziente in considerazione a) delle principali cause determinative della patologia;b) delle possibili serie causali idonee ad ingenerare la diagnostica patologia alla luce anche delle caratteristiche del servizio prestato dall’istante e degli eventuali fattori preesistenti (predisposizione genetica, familiare, pregresse patologie) ”;
- con ordinanza n. -O-, il direttore del predetto Dipartimento è stato autorizzato a delegare, in sua vece, il prof. -O-;
- nessuna relazione risulta versata in atti nei termini concessi;
- vista l’istanza depositata dal ricorrente il 07.02.2020, con la quale s’insiste per l’espletamento della verificazione e si chiede al collegio la nomina di un nuovo professionista che espleti l’attività in tempi rapidi e perentori;
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ordina al direttore del Dipartimento di Medicina Legale della Università Federico II di Napoli di eseguire, anche a mezzo di idoneo delegato nominato a sua discrezione, la verificazione di cui all’ordinanza collegiale n. -O-, depositando via PAT la relazione conclusiva, entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 ed autorizzando l’organo verificatore ad acquisire dalla Segreteria della Sezione tutti gli atti di causa per via informatica.
Depositata apposita relazione conclusiva in data 27 luglio 2020, l’incaricato verificatore ha così concluso la sua indagine:
- il -O-costituisce la categoria più frequente di -O-. Secondo i dati epidemiologici, le -O-sono -O-dei giovani adulti, rappresentando circa l’1-2% di tutte le -O-e il 5% di quelle che interessano -O-;
- ad oggi le cause predisponenti la formazione della -O-non sono ancora del tutto chiarite, tuttavia si rappresenta che vi sono alcuni fattori di rischio che possono predisporne l’insorgenza (quali il substrato genetico - dai dati ricavati da database sulla familiarità del -O-, è emerso che fratelli di pazienti affetti -O-hanno un rischio di contrarre la --O-circa 8 volte maggiore, mentre i padri/figli hanno un rischio circa 4 volte maggiore – i fattori di rischio prenatale - diverse ricerche epidemiologiche effettuate hanno dimostrato che alcuni fattori di esposizione prenatale giochino un ruolo fondamentale nell’insorgenza del -O- – i fattori di rischio post-natali - sebbene molti studi confermino che il -O- -O-, è opportuno sottolineare che alcuni fattori di rischio post-natali possano determinare la formazione di -O- anche durante l’infanzia e l’adolescenza – le patologie -O-preesistenti - -O- in particolare, ovvero la mancata -O-, è probabilmente il fattore di rischio più noto – il -O- - è stato comunemente accettato come -O-- il pregresso -O- - una pregressa --O-può essere considerata come un ulteriore fattore di rischio;
- tornando al caso di specie, deve tenersi conto che il primo quesito formulato verte sulla riconducibilità causale della -O-insorta nel sig. -O- e la -O-durante l’attività lavorativa svolta in qualità di -O-delle forze armate;al fine di procedere ad una puntuale valutazione del caso, andrà quindi analizzata la specifica attività lavorativa svolta dal Sig. -O-, così come descritta nella documentazione agli atti;
- il militare, in congedo -O-, svolgeva l’incarico -O-, alloggiava in compound italiani e dormiva dapprima in tende autogonfiabili riscaldate e successivamente in moduli abitativi climatizzati;il servizio interno prevedeva vigilanza armata all’ingresso del compound e di pattugliamento in turni ed orari prestabiliti;l’attività esterna prevedeva pattugliamento su itinerari prestabiliti e di vigilanza in specifiche postazioni, recupero mezzi in avaria e di supporto logistico ai reparti del -O-;da quanto dichiarato dal comandante in data -O-, il -O-così come tutti i commilitoni, aveva in dotazione individuali dispositivi di protezione quali elmetti, giubbotti antischeggia/antiproiettili e maschera antiNBC dotati di filtro;
- al fine di comprendere se -O--durante l’operazione militare sia stata in grado di provocare l’insorgenza -O-di cui il -O-era affetto, è opportuno riportare alcuni cenni di carattere scientifico circa -O-e degli effetti correlati -O-;affinché, però, si possa stabilire l’esistenza di un attendibile nesso di causalità -O- a -O-e -O- e la conseguente insorgenza di -O-, è assolutamente necessario in una valutazione civilistica dei fatti così come in ambito assicurativo sociale - determinare una probabilità accertata e qualificata tra i due suddetti fenomeni ed una loro diretta e definibile correlazione causale, secondo il principio almeno del più probabile che non;una prima doverosa riflessione circostanziale sul punto che va espressa è la seguente: i militari ammalatisi di -O- generalmente risulta che si sono recati in missioni di pace per periodi piuttosto brevi per poter affermare -O-, soprattutto se si vuole considerare l’assenza di informazioni circa l’effettiva -O-;la -O-di -O- prodotte dall’uso di -O- estremamente variabile, già solo in considerazione dei fattori atmosferici: umidità, pioggia, vento ed irraggiamento solare interferiscono e influenzano significativamente la dispersione aerea e la precipitazione al suolo del particolato;da ciò discende l’impossibilità a stabilire concretamente il rischio correlato -O--e -O- in tali aree geografiche, in assenza di specifici, comprovati e validi elementi scientifici e circostanziali;
- quanto sopra, dunque, non consente, con tutta evidenza, di poter individuare una correlazione etiologica, mediante probabilità qualificate e scientificamente dimostrate, tra le affezioni -O- riportate dai militari e -O- a -O-e -O-. Ecco perché non è possibile, ad avviso dello scrivente, concludere che la patologia -O- sviluppatasi dopo soggiorno nei teatri bellici possa essere intesa quale espressione di un’avvenuta -O--da permanenza in un territorio in cui sono stati esplosi proiettili -O-, in quanto non risultano patognomonici di ciò. In conclusione, deve ritenersi che il parere formulato dal Comitato medico abbia correttamente considerato la condizione clinica del paziente in considerazione delle cause sopraelencate, determinative della patologia de quo, la cui origine è da riferire, secondo le attuali conoscenze scientifiche e con qualificata probabilità logica e scientifica, a condizioni pregresse del soggetto.
Nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state compiutamente risolte dal descritto esito della verificazione che non si ha motivo di disattendere e che da un punto di vista della congruenza della motivazione è di per sé idonea a confermare il parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio, reso nell’adunanza n.-O-.
Giova, altresì, rilevare che la giurisprudenza, che - medio tempore - si è affermata nei casi di specie, induce a ritenere non più sindacabile ulteriormente i giudizi tecnici e le valutazioni del predetto comitato.
La stessa giurisprudenza, infatti, si esprime nei seguenti termini
- il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050);nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter,2 marzo 2011 n. 1936).
Per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va respinto, prescindendo dall’esame dell’eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sussistono giustificati motivi, per la natura ed il contenuto della controversia, per compensare fra le parti le spese di giudizio.