TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202301482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202301482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301482
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 01482/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01462/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2022, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento notificato da AGEA in data 27/01/2022 all'Az. Ag. C L avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di € 7.986,11 a titolo di capitale e di € 2.956,20 a titolo di interessi, (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’esponente, titolare dell’omonima azienda agricola, era destinatario di un provvedimento del 25.1.20022 da parte di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) con la quale quest’ultima determinava il prelievo supplementare da corrispondersi per l’annata lattiera 2003/2004 (c.d. regime delle quote latte) e ciò in asserita attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/2020, che imponeva ad Agea il ricalcolo del prelievo supplementare.

Contro il citato provvedimento era proposto ricorso giurisdizionale davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma, che però con ordinanza della Sezione V n. 10115/2022 dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del TAR per la Lombardia, sede di Milano (cfr. il doc. 10 del ricorrente).

La causa era quindi ritualmente riassunta davanti allo scrivente TAR.

L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

In esito all’udienza cautelare del 20.9.2022 davanti al TAR Lombardia la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza della Sezione n. 1097/2022.

Agea non si costituiva in giudizio neppure in vista dell’udienza di discussione.

Alla successiva pubblica udienza del 6 giugno 2023 la causa era spedita in decisione.

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