TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-18, n. 202101255
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Pubblicato il 18/06/2021
N. 01255/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2016, proposto da
I.R. Pesca S.r.l. Industria Rossanese Pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio eletto presso lo studio Flavio Pirro' in Catanzaro, Discesa Filanda;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento n. 21625/15 di invito al pagamento di somme di denaro in restituzione ex art. 11 e 12 legge 979/82
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, il dott. Domenico Gaglioti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 20.1.2016 e depositato il 19.2.2016 l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. 21625 del 4.11.2015, recapitato il 23.11-12.12/2015, con il quale è stata invitata alla restituzione di somme ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 979 del 1982.
2- Riferisce la ricorrente che:
- alle ore 21.40 circa del 10.9.2013 l’unità di pesca denominata “SS. Achiropita” matricola n. CC222 di sua proprietà, ormeggiata nel porto di C C alla radice del molo n. 3, era affondata per cause accidentali dopo aver imbarcato acqua e dopo tentativi di evitare l’affondamento;
- in conseguenza dell’affondamento il carburante contenuto nel serbatoio del peschereccio (circa 9.000 litri di carburante, di cui n. 8000 erano stati introdotti qualche ora prima) si era sversato nello specchio d’acqua circostante, ragion per cui si rendeva necessario un intervento per evitare rischi di affondamento, che le Autorità Portuali demandavano alla Società Castalia, convenzionata con il Ministero dell’Ambiente e che aveva ormeggiata in loco l’unità navale “Città di Ravenna”, la quale nel volgere di qualche giorno terminava le operazioni di recupero;
- successivamente, con l’impugnato provvedimento in epigrafe, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiedeva all’odierna ricorrente il pagamento della somma di € 146.598,22, IVA inclusa, quale rimborso delle spese sostenute nei confronti della Società Castalia per i costi determinati dall’intervento.
3- Ritenendo detto provvedimento illegittimo e lesivo dei propri interessi, ne è stato chiesto l’annullamento articolando le doglianze nei seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
2) Carenza e/o difetto di motivazione. Assenza di un presupposto essenziale.
4- Con atto depositato il 23.2.2016 si è costituito il Ministero dell’Ambiente, tramite l’Avvocatura erariale, per resistere al ricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e, in subordine, di infondatezza nel merito, cui faceva seguito la produzione, a più riprese, di documentazione da parte dell’amministrazione.
5- Seguiva produzione documentale anche da parte della ricorrente che, in vista dell’udienza di discussione, in data 7.5.2021 depositava memoria ex art. 73 c.p.a.
6- All’udienza straordinaria di smaltimento del 9.6.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Preliminarmente il Collegio affronta le eccezioni di rito formulate dall’amministrazione resistente, attinenti, rispettivamente, il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del Tribunale adito.
7.1- Si tralascia il rilievo, prospettato da parte ricorrente nella memoria del 7.5.2021, in ordine all’irritualità delle eccezioni, non essendo compendiate in atti formali dell’Avvocatura bensì nella relazione dell’amministrazione, in quanto tali eccezioni risultano entrambe infondate.
7.2- Quanto all’eccezione di giurisdizione si osserva che già la stessa pronuncia richiamata dall’Avvocatura erariale a sostegno della propria tesi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 8.9.2015, n. 11101) ad un’attenta lettura depone in senso contrario all’assunto dell’amministrazione, come si desume dal rilievo per cui “ preso atto che si tratta – in definitiva - di una previsione volta a consentire all’Amministrazione di avanzare la pretesa patrimoniale al recupero delle spese anticipate per gli interventi urgenti in materia ambientale, avulsa – in quanto tale - dall’esercizio di poteri autoritativi e, precipuamente, involgente situazioni giuridiche di diritto soggettivo, diviene doveroso convenire con le parti costituite in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto, tra l’altro, conto dell’impossibilità di invocare il criterio di giurisdizione esclusiva fissato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 133, comma 1, lett. s, del c.pr.amm., poiché entrato in vigore in epoca successiva all’insorgenza del diritto dell’Amministrazione alla ripetizione delle somme, risalente al 2001 (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, parere n. 3606 del 2012;TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1786 del 2011;TAR Sardegna, Cagliari, n. 1352 del 2009) ”.
7.2.1- Nel caso di specie, invece, essendo il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme corrisposte per la bonifica successiva all’entrata in vigore del codice di rito, trova applicazione l’art. 133, comma 1, lettera s) che devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, tra l’altro, la materia delle ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale.
7.3- Quanto all’eccezione di difetto di competenza, si osserva che, per giurisprudenza consolidata “ Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di rito amministrativo la competenza territoriale del Giudice di primo grado è divenuta inderogabile e, ai sensi dell' articolo 13, comma 2, II periodo,c.p.a ., il Tribunale periferico è inderogabilmente competente a conoscere gli atti di una Amministrazione centrale, ove questi abbiano effetti territoriali limitati alla circoscrizione del Tribunale medesimo ” ( ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 10.1.2020, n.69).
7.3.1- Nella fattispecie, la società ricorrente, destinataria dell’ordine di recupero somme, ha sede nella circoscrizione di questo Tribunale, come pure il sinistro in questione si è verificato in ambito territoriale ricadente nella medesima circoscrizione. Sussiste pertanto la competenza territoriale di questo Tribunale.
8- Venendo al merito, il ricorso è infondato.
9- Occorre succintamente ricostruire la situazione di fondo su cui si innesta la controversia.
9.1- Dal punto di vista normativo, la legge 31.12.1982 n. 979 (“ Disposizioni per la difesa del mare ”) dispone:
-all’art. 11 che “ Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli ”.
- al successivo art. 12, comma 1, che: “ Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti ”, mentre al comma 2 “ L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute ” e al comma 3 che Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere ”.
Inoltre, la legge 27.12.2006, n. 296, dispone altresì, all’art. 1, comma 1101, che: “ Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC) ”.
9.2- Relativamente alla situazione di fatto, dalla documentazione versata in atti, utilizzabile nei limiti della sua comprensibilità, risulta che:
- alle ore 21.45 circa del 10.9.2013, nello specchio acqueo del porto di C C si era verificato l’affondamento del motopeschereccio “SS. ACHIROPITA”;
- in seguito a ciò e in corrispondenza al punto dell’affondamento, in tale specchio acqueo si era formata una patina sottile iridescente in conseguenza della fuoriuscita del gasolio contenuto all’interno delle casse bunker del peschereccio;
- in pari data la Capitaneria di Porto di C C emanava diffida, ai sensi del citato art. 12 della legge n. 979 del 1982, notificata all’odierno ricorrente nella persona del rappresentante legale (che si rifiutava di firmare ma ne riceveva copia), affinchè questi adottasse, entro 30 minuti, tutte le misure necessarie per eliminare gli sversamenti causati dalla nave stessa in pari data, avvertendolo che, nel caso in cui la diffida fosse restata senza effetto o non avesse prodotto gli effetti sperati nel periodo di tempo sopra indicato, l’Autorità marittima avrebbe fatto eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell’armatore, recuperando successivamente le spese sostenute a termini di legge;
- non risultando aver prodotto detta diffida l’effetto sperato nei termini ivi assegnati, l’Autorità marittima ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’autorizzazione per l’intervento in via suppletiva, della unità navale “Città di Ravenna” della convenzionata Società Castalia, per circoscrivere lo sversamento e procedere a recuperare le sostanze inquinanti (incidentalmente si osserva che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Protezione della Natura e del Mare, titolare delle competenze amministrative in materia, ha ritenuto di assolvere a tali incombenze stipulando - a seguito di bando di gara Europeo - un contratto con la Società Castalia Ecolmar S.C.p.A., avente ad oggetto l’espletamento del “ servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento ed il recupero di idrocarburi, di sostanze dagli stessi derivate, di olii minerali e, per quanto tecnicamente possibile, di altre sostante tossico-nocive nelle acque del mare territoriale provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, noti esclusi gli inquinamenti di origine terrestre ”, che rende operativa detta Società in numerosi porti italiani (come si desume da precedenti pronunce del Consiglio di Stato: pareri n. 255/2019, n. 819/2013, 3606/2012, 1372/2012, 1954/2011);
- le operazioni di bonifica dello specchio acqueo sono iniziate – mediante l’utilizzo dell’unità navale “Città di Ravenna” della Società Castalia e le attrezzature antinquinamento in dotazione alla stessa – il 10.9.2013 per terminare il successivo 18.9.2013, sono state eseguite sotto la direzione della Capitaneria di Porto di C C e sono documentate dal “Rapporto di inquinamento finale” e dall’estratto del giornale nautico della medesima unità navale, in base alle quali l’amministrazione resistente ha avuto contezza della dinamica degli eventi, dei tempi e dei modi di espletamento degli adempimenti prescritti e dell’attività antinquinamento svolta in relazione al sinistro in parola, nonché dei responsabili dell’inquinamento;
- nella comunicazione ufficiale prot. n. 16.02.00/14112/13 inviata al Ministero dell’Ambiente, il Comandante della Capitaneria di Porto di C C ha comunicato, tra l’altro, che “ armatore ha altresì comunicato disponibilità economica rifondere spese bonifica in atto predetta società Castalia mediante ampia copertura assicurativa ” (risulta allegata polizza n. 321204165 con la Compagnia Generali S.p.A.);
- con foglio prot. n. 16.99.99/15382 dell’8.10.2013 la Capitaneria di Porto ha trasmesso la relazione finale alla competente direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con i relativi allegati ivi elencati;
- è seguita l’impugnata lettera di invito al pagamento prot. n. 0021625/PNM del 4.11.2015, con la quale il Ministero dell’Ambiente, richiamata la normativa ed i fatti, dopo aver osservato che “ l’intervento antinquinamento “de quo” ha comportato una spesa complessiva di € 147.598,22 (…) IVA inclusa, analiticamente descritta nella tabella della Società Castalia denominata “Riepilogo Costi Calcolati con Tariffario Scopic 2011”, allegata alla presente ”, ha rilevato che, verificato che il responsabile dell’inquinamento era stato identificato nella società odierna ricorrente, nei suoi confronti si è disposto il recupero della somma ora indicata.
10- Venendo ai motivi di ricorso si osserva quanto segue.
10.1- Con il primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per aver l’amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento per la quantificazione e la liquidazione della spesa, non sussistendo peraltro esigenze idonee a rendere omissibile tale adempimento.
10.2- Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’assenza di motivazione a base del provvedimento, che si comporrebbe esclusivamente di un riepilogo sintetico dei costi riconducibile alla Società Castalia, privo dell’indicazione delle componenti di ciascuna voce di costo da addebitare alla ricorrente.
In secondo luogo, contesta il ricorrente la ragionevolezza e l’esattezza della quantificazione dei costi, atteso che: i) non è possibile ricavare l’organizzazione messa in campo per il loro utilizzo, se l’uso è contemporaneo, alternativo o complementare e, comunque, appare irragionevole e contrastante con le risultanze documentali ufficiali provenienti dalla stessa società Castalia (da cui si evincerebbe un impiego massimo di circa 80 ore) l’indicazione dell’utilizzo di risorse impiegate per 165 ore;iii) non è dato conoscere la quantità di carburante consumato ed il suo esatto impiego;iv) non è dato conoscere le unità lavorative (con qualificazione professionale) e i tempi di utilizzo, per pervenire al calcolo del costo delle risorse umane;-) non è dato conoscere le movimentazioni e i trasporti effettuati: v) non è dato conoscere quanti e quali rifiuti speciali siano stati trasportati e smaltiti.
Contesta altresì la ricorrente l’irragionevolezza dei costi alla luce delle circostanze dell’affondamento (avvenuto nel Porto, con unità della Castalia ormeggiata a poche decine di metri, in condizioni ambientali buone e con esclusione della possibilità per il carburante sversato di fuoriuscire in mare aperto).
In ordine al quantitativo di carburante sversato e raccolto, contesta la ricorrente la ragionevolezza del report del 17.9.2013, che nel senso che, ad operazioni quasi concluse, aveva riferito dello stoccaggio a bordo dello skimmer di 37 tonnellate di liquidi oleosi, ritenuti incompatibili con i 9.000 litri sversati dall’imbarcazione della ricorrente.
Soggiunge la ricorrente di aver richiesto più volte, nel corso delle operazioni, che la Castalia fornisse un preventivo di spesa delle operazioni e di aver formalizzato la volontà di procedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti pericolosi a mezzo di società autorizzate di sua fiducia, senza ottenere risposta alcuna.
11- Entrambi i motivi sono infondati.
12- Quanto al primo motivo (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento) si osserva che, attenendo la controversia al recupero di somme relativamente alla cui quantificazione il Ministero è vincolato ad uno specifico tariffario internazionalmente riconosciuto (SCOPIC), come disposto dall’art. 1, comma 1101, della citata legge n. 296 del 2006, applicabile ratione temporis alla presente controversia,
12.1- Ne consegue che, mutuando la giurisprudenza in materia di ripetizione di somme non dovute “ la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo non costituisce causa di illegittimità dell'atto stesso, ferma restando la possibilità per l'interessato di contestare errori di conteggio o la stessa sussistenza dell'indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione, la restituzione di quanto trattenuto o richiesto, restando superflua la questione relativa all'espletamento del suddetto obbligo di comunicazione, la cui mancanza non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario ” ( ex plurimis, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16.9.2019, n.736).
12.2- Per completezza si osserva che, in contenzioso relativo ad intervento di analogo tenore – è stato osservato che “ Vale (…) il principio per cui, a norma dell'art. 21 octies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in carenza di motivazione non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato Sez. VI, 08-06-2010, n. 3642) ” (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 819 del 21.2.2013).
13- Parimenti infondato è il secondo motivo.
13.1- In primo luogo, si osserva che l’amministrazione ha chiarito in termini sufficienti che la determinazione degli oneri era intervenuta mediante l’applicazione del vigente Tariffario SCOPIC, cui essa è vincolata per legge.
13.2- Quanto alla ragionevolezza ed esattezza dei costi sostenuti, preliminarmente si deve precisare che, a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma 1101, della legge 296 del 2006, il Ministero è tenuto a calcolare le spese del singolo intervento utilizzando il tariffario ivi menzionato, che prescinde dalla somma da esso liquidata alla società Castalia, corrisposta sulla base del contratto stipulato tra le due parti, ragion per cui detta indipendenza fa sì che i costi sostenuti dal Ministero per l’attività antinquinamento effettuata dalla Società Castalia non possano essere equiparati agli importi recuperati, in base al “Tariffario SCOPIC”, dall’amministrazione nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
13.3- In argomento, la giurisprudenza ha osservato che: “(…) il parametro per il calcolo dei costi è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l’operazione di bonifica. Di conseguenza, le spese poste a carico del responsabile dell’inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento. Nella fattispecie, risulta che il controinteressato abbia percepito un rimborso forfettario, trattandosi di una società, convenzionata con il ministero dell’Ambiente, che opera costantemente, su tutto il territorio nazionale, per la difesa dell’ambiente marino dalle sostanze inquinanti. Quindi, non solo le spese poste a carico del ricorrente non corrispondono ai ricavi effettivamente conseguiti dal controinteressato, ma neppure esiste la possibilità giuridica di quantificare tali spese in misura diversa da quella prevista dal tariffario imposto dalla legge finanziaria per il 2007. Il fatto che il tariffario sia stato conosciuto tardivamente dal ricorrente, non essendo stato allegato inizialmente al provvedimento impugnato, non determina la illegittimità dell’atto, ma influisce esclusivamente sul termine per la proposizione del ricorso (…) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11.11.2016, n. 11176).
13.4- Come rilevato dall’amministrazione resistente, infatti, il complesso denominato S.C.O.P.I.C. acronimo di “ Special Compensation Protection and Indemnity (clause) ”, è un tariffario elaborato dall’International Salvage Union e dall’International Group of P&J Clubs, costituisce un parametro per la definizione delle modalità di calcolo dei costi anticipati per l’impiego dei mezzi, del personale e delle apparecchiature durante i singoli interventi di assistenza antinquinamento a valere quale criterio obiettivo per la determinazione della somma oggetto di ripetizione, senza, peraltro, prescrivere ulteriori condizioni sostanziali per la sua operatività (accordo preventivo tra soccorritore e proprietario della nave soccorsa, giudizio comparativo tra entità del compenso ordinario ed entità del compenso speciale, ecc.), presupposti e requisiti non richiamati dalla norma italiana.
13.5- A tal proposito non appare inopportuno richiamare quanto già osservato dal Consiglio di Stato in caso analogo, nel senso che “ (…) il legislatore, non solo non prevede l'instaurazione di un contraddittorio con i responsabili dell'inquinamento (armatore e proprietario) allorché questi non hanno posto in essere le misure antinquinamento alle quali sono stati diffidati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 979 del 1982, ma neppure contempla l'esercizio di alcun potere di "intervento/controllo" da parte dei medesimi sulle operazioni. Sarebbe singolare che a fronte di inerzia o di interventi inefficaci la legge attribuisse al diffidato un potere di interlocuzione circa il quomodo dell’intervento ed i costi ad esso associati. Le modalità dell’intervento vengono definite direttamente dall’autorità marittima in collaborazione con il Ministero dell’ambiente ed i costi determinati in base ai criteri fissati dalla clausola SCOPIC ” (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 255 del 22.1.2019).
13.6- Per completezza, si deve soggiungere che, nella relazione illustrativa inviata dalla Società Castalia con nota prot. n. 59 del 2.3.2016, a riscontro della richiesta di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente di cui alla nota prot. n. 3562 del 19.2.2016, in ordine alla contestazione di parte ricorrente e versata in atti dall’amministrazione resistente unitamente al dettaglio dei costi in apposite tabelle, emerge un’adeguata ed analitica esposizione in ordine alla quantificazione dei costi rispetto ai singoli rilievi prospettati da parte ricorrente.
13.6.1- In particolare, quanto al rilievo sub i) (sunteggiato al par. 10.2) osserva la società che le attività, su richiesta della locale Capitaneria di Porto ed autorizzazione del Ministero, hanno avuto inizio alle ore 22.45 del 10.9.2015 e sono proseguite senza soluzione di continuità fino alle ore 17.00 del giorno 17.9.2015, orario in cui il rimorchiatore “Città di Ravenna” è stato disimpegnato dall’Autorità Marittima coordinatrice;in data 18.9.2015, poi, il personale di bordo ha provveduto dalle ore 17.10 alle ore 20.00 al recupero delle barriere gonfiabili costiere, lasciate ancora in mare per circoscrivere il mezzo navale durante il conferimento dei rifiuti generati durante le operazioni nonché durante la pulizia e rassetto della coperta e degli apprestamenti utilizzati {id est skimmer );pertanto il numero di ore di impiego del rimorchiatore e del relativo tender di bordo sono pari a 165, come già riportato nel rapporto di inquinamento e desumibili dal Giornale Nautico parte II del rimorchiatore.
13.6.2- Quanto agli ulteriori rilievi ( sub ii-vi) , osserva la società che:
a) i costi per il reintegro del combustibile consumato durante l’intervento e del proprio tender sono calcolati secondo la best practice dell’estimo navale e quindi dettagliatamente indicato;
b) le risorse umane cui si fa menzione sono costituite dal personale della struttura di Castalia coinvolto nella gestione tecnico/operativa dell’intervento, le cui tariffe giornaliere applicate sono conformi all’art. 1 a) del tariffario avendo utilizzato, come da prassi, lo schema di assimilazione tra i ruoli previsti dalla struttura di coordinamento di Castalia e quelli previsti nel summenzionato articolo del Tariffario (come da tabella allegata);dette unità di personale hanno provveduto alla gestione delle operazioni nella sua interezza (coordinamento con il Ministero e l’Autorità Marittima coordinatrice, interfaccia tecnica/operativa con il Comando di Bordo, coordinamento della logistica, gestione dei rifiuti prodotti dalle attività, reportistica tecnico-operativa e contabile/amministrativa, ecc.) per l’intero periodo di operatività sull’intervento cagionato dall’evento occorso, ovvero per n. 8 giorni dal 11.9.2015 al 18.9.2015, avendo ritenuto trascurabile nel complesso dell’impegno della struttura n. 1 ora afferente all’avvio delle operazioni, ossia dalle ore 22.45 alle ore 24.00 del giorno 10.9.2015;ai costi relativi alla struttura di coordinamento vanno aggiunti i costi di trasferta del responsabile della sede periferica locale presente sul sito dal 11 al 17.9.2015, riconosciuti dal Ministero dalla tariffa giornaliera forfettaria di 300 euro e ricompresi in fattura;
c) in ordine alle movimentazioni e ai trasporti effettuati durante l’emergenza veniva precisato (come riportato nel rapporto di inquinamento) che si era reso necessario rendere disponibili nel porto di C C ulteriori barriere oleoassorbenti per far fronte all’operatività del rimorchiatore, inoltrando, a tale scopo, tre distinti lotti di dispositivi assorbenti dal deposito di Messina, con annessi trasporti dedicati e movimentazioni per il carico degli automezzi utilizzati, nei giorni 11, 12 e 19.9.2015 (come da giustificazioni dei costi sostenuti);
d) in ordine alla tipologia e quantità di rifiuti prodotti durante l’intervento, precisava la società che, nell’ambito delle operazioni di disinquinamento eseguite dal rimorchiatore “Città di Ravenna” erano state recuperate emulsioni oleose (acqua, gasolio ed olii) e detriti solidi galleggianti contaminati, nonché le barriere oleoassorbenti esauste, quindi ciascuna tipologia di rifiuti è stata campionata ed analizzata da laboratorio incaricato per identificare le caratteristiche di pericolosità del rifiuto e confermare il codice europeo dei rifiuti (CER) assegnatogli e i rifiuti così caratterizzati, sono stati successivamente ritirati da bordo e trasportati in regime ADR da ditta debitamente autorizzata ad impianto di destinazione finale anch’esso debitamente autorizzato (il tutto come da certificazione analitica di ciascuna tipologia di rifiuto raccolto e dei formulari di avvenuto smaltimento del quantitativo totale dei rifiuti de quo dai quali è desumibile il peso riscontrato nell’impianto di destinazione).
13.6.3- Quanto al rilievo in ordine all’avvenuto stoccaggio di 37 tonnellate di materiale oleoso, rileva la società che i 9.000 litri indicati dalla ricorrente rappresentano il quantitativo stoccato a bordo (al momento dei sinistro) di gasolio che, una volta sversato unitamente agli altri prodotti inquinanti presenti a bordo, è soggetto a spandimento sulla superficie del mare, mentre i 37.000 kg evidenziati nel report rappresentano il quantitativo calcolato dal comando di bordo dell’unità navale intervenuta e si riferiscono esclusivamente al totale delle emulsioni oleose recuperate e non alla sola frazione oleosa (a tal proposito, rileva la società che il recupero degli olii sversati in mare viene effettuato mediante skimmer oleofilico la cui capacità di recupero dipende dal grado di viscosità del prodotto sversato, per cui, avendo il gasolio un grado di viscosità estremamente basso e tendendo esso a disporsi, quando in mare, su strati micrometrici e a frammentarsi, ne deriva che lo skimmer recupera necessariamente, oltre al prodotto, frazioni d’acqua interessate dall’inquinamento, ragion per cui iI quantitativo finale di emulsioni acqua/gasolio/olii recuperato dallo skimmer nell’intervento è stato pari a 36.160 kg, come comprovato dalle pesate presso rimpianto ove sono stati conferiti i rifiuti liquidi).
13.7- Tanto chiarito, a fronte delle succitate specificazioni versate in atti dall’amministrazione resistente, dettagliate e corroborate da tabelle, risultano del tutto generiche – ed inidonee a scalfire la bontà della rendicontazione come esposta – le contestazioni di parte ricorrente contenute tanto nell’atto introduttivo del giudizio ma anche nella successiva memoria depositata il 7.5.2021.
13.8- Per completezza, si osserva che, a fronte delle succitate risultanza, del tutto apodittica è l’osservazione per cui in ordine alle circostanze dell’affondamento, e alle condizioni meteorologiche e ambientali.
13.9- Ininfluente nell’economia complessiva della fattispecie è, infine, il rilievo circa il fatto che l’intervento disposto dalla Capitaneria di Porto si sia consumato in mancanza di contraddittorio, esplicitamente peraltro richiesto dalla parte privata (che il 13.9.2011 aveva richiesto un preventivo di spesa alla società Castalia) come pure il rilievo per cui la ricorrente aveva richiesto il successivo 14.9.2011, senza ottenere riscontro, di poter provvedere con una sua impresa di fiducia debitamente autorizzata ex lege .
13.10- Sul punto occorre osservare che, come osservato nella ricostruzione fattuale degli eventi, la Capitaneria di Porto, ravvisato lo sversamento a seguito dell’affondamento, prima di attivarsi in via sostitutiva aveva dapprima diffidato l’odierno ricorrente ad attivarsi in proprio e solo in seguito ad inottemperanza della diffida si era adoperata direttamente per conto del ricorrente – nei tempi serrati che si addicono ai sinistri in questione – nei termini previsti dalla legge.
13.11- A tal proposito, come osservato in giurisprudenza, in vicenda analoga, “ il legislatore, non solo non prevede l'instaurazione di un contraddittorio con i responsabili dell'inquinamento (armatore e proprietario) allorché questi non hanno posto in essere le misure antinquinamento alle quali sono stati diffidati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 979 del 1982, ma neppure contempla l'esercizio di alcun potere di "intervento/controllo" da parte dei medesimi sulle operazioni. Sarebbe singolare che a fronte di inerzia o di interventi inefficaci la legge attribuisse al diffidato un potere di interlocuzione circa il quomodo dell’intervento ed i costi ad esso associati ” (Consiglio di Stato, parere n. 255 del 2019, cit.).
13.12- Peraltro, si sottolinea che, da quanto versato in atti, non si evince adeguatamente che l’odierna ricorrente, in disparte la reiterata richiesta di preventivi di spesa alla Castalia, si sia concretamente mossa per utilmente ed efficacemente completare le attività di risoluzione delle criticità connesse allo sversamento del carburante.
14- In conclusione, il ricorso va rigettato.
15- Le spese seguono la soccombenza.