TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-04, n. 202313573

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-04, n. 202313573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313573
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13573/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12273/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati R P, I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R P in Roma, via Ercolano n.5;

contro

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
- MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti


per l'annullamento

dei trattamenti pensionistici come liquidati dall'Inps a ciascuno dei ricorrenti, con conseguente:

- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;

- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;

- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;

- di ogni atto preordinato collegato, connesso e/o consequenziale che con gli stessi possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all'adozione e/o formazione dei provvedimenti medesimi,

nonché per la condanna

- delle parti resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti derivanti tutti dal comportamento illegittimo dell'amministrazione e dell'Istituto Inps resistente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso collettivo e cumulativo notificato il 24 novembre 2021 e depositato il giorno 1 dicembre 2021 i ricorrenti - tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno esposto quanto segue.

a) quanto al Luogotenente carica speciale -OMISSIS-: con determinazione del 20 ottobre 2012 il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – ne disponeva la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età ed il collocamento in congedo – categoria dell’ausiliaria a decorrere dal 23 novembre 2015 ai sensi del combinato disposto degli artt. 886, comma 1 e 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le modalità e la decorrenza previste dalla normativa vigente in tema di trattamento economico e previdenziale.

Con comunicazione Prot. N. 1223/236-C-1999 del 21 marzo 2016 il Luogotenente -OMISSIS- veniva ulteriormente richiamato in servizio sino al 31 dicembre 2016 e successivamente anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
inoltre dalla data del 1° ottobre 2017 decorreva la qualifica di Luogotenente carica speciale.

Riferisce, il ricorrente, che con istanza datata 1° dicembre 2020 chiedeva la rideterminazione e riliquidazione del trattamento economico di fine rapporto alla luce di quanto versato/trattenuto ai fini previdenziali ed assistenziali nel periodo del 23 novembre 2015 al 22 novembre 2020.

Con comunicazione datata 4 aprile 2021 Prot. N° 157605EE/2-1PND, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava che i parametri applicati al trattamento pensionistico provvisorio, nonché da applicare al provvedimento di decreto di pensione definitivo, avrebbero compreso la riliquidazione prevista al termine dell’ausiliaria e gli incrementi, aventi effetto sull’indennità di ausiliaria dal 1° gennaio 2019 e che prevedibilmente sarebbero stati introdotti dalla prossima normativa contrattuale.

Con successiva missiva prot. N° 157605EE/3-1PND datata 5 luglio 2021 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava come all’atto del collocamento nella posizione di ausiliaria, aveva attribuito l’importo di pensione a titolo di trattamento provvisorio, adeguato allo stipendio e agli altri assegni percepiti all’atto del collocamento in ausiliaria per il grado di Luogotenente – parametro 139 - pertanto a seguito di specifica dell’importo erogato il suddetto ufficio concludeva evidenziando che, come specificato dal messaggio

INPS

Hermes.24/01/2018.0000341, al termine del periodo di richiamo dall’ausiliaria non è dovuta la riliquidazione del trattamento di fine servizio.

b) quanto al Luogotenente carica speciale -OMISSIS-: in data 3 giugno 2015 il Luogotenente -OMISSIS- chiedeva di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in ausiliaria a decorrere dallo 9 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
con successivo decreto datato 3 dicembre 2016 il Ministero della Difesa lo collocava in congedo, categoria ausiliaria a decorrere dal 9 gennaio 2016.

Con comunicazione prot. N° 14/1033-1-A il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri determinava alla data della cessazione (8 gennaio 2016) la serie dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza in 46 anni, 7 mesi e 26 giorni.

In data 27 ottobre 2017 con decreto ministeriale prot. N° M_D GMIL REG2017 058664427-10- 2017 veniva trasmesso il decreto di promozione a Luogotenente carica speciale.

Il ricorrente lamenta che il parametro applicato ai fini pensionistici è stato dapprima 139, successivamente 143,50 invece del parametro 148,00 in tesi normativamente previsto.

c) quanto al Luogotenente carica speciale -OMISSIS-: con decreto del Ministero della Difesa n° 0094770 del 9 febbraio 2017 il Luogotenente -OMISSIS-, cessava dal servizio permanente per raggiunti limiti di età e era collocato in ausiliaria a decorrere dal 5 dicembre 2016;
in pari data veniva richiamato in servizio “senza assegni” a domanda fino al 31 dicembre 2016 e poi successivamente fino al 31 dicembre 2017;
a decorrere dal 27 settembre 2018 veniva collocato nella categoria della riserva.

Dalla data del 1° ottobre 2017 decorreva la qualifica di Luogotenente carica speciale.

Il ricorrente lamenta che il parametro applicato ai fini pensionistici è stato dapprima 139, successivamente 143,50 invece del parametro 148,00 in tesi normativamente previsto.

d) quanto al Luogotenente -OMISSIS-: ha iniziato il servizio nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1975 fino alla data dell’1 gennaio 2018 con contratto a tempo indeterminato.

In data 7 ottobre 2016 veniva collocato in congedo per limiti di età, nella categoria della ausiliaria fino alla data del 31 dicembre 2017, con 46 anni di anzianità contributiva.

Dal 1° gennaio 2018 transitava nella categoria della riserva con successiva amministrazione INPS.

Il ricorrente lamenta che il parametro applicato ai fini pensionistici è stato dapprima 139, successivamente 143,50 invece del parametro 148,00 in tesi normativamente previsto.

Con successiva comunicazione Prot. N° 04038885 datata 20 ottobre 2021 l’Inps comunicava l’aggiornamento della pensione in applicazione dei decreti rispettivamente del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri (n° 374/2020) e del Ministero Della Difesa (n° 831/2021).

e) Tutto ciò premesso in ordine ai periodi di servizio resi da ciascuno di essi, tutti i ricorrenti lamentano in sostanza come gli statini paga riportino il parametro 143,50, così come anche nei pagamenti della pensione provvisoria, mentre poi il ricalcolo del trattamento pensionistico definitivo è avvenuto con il Parametro 139, assolutamente non rispettoso del grado dagli stessi ricoperto.

1.2. Il gravame è affidato a due motivi di ricorso così rubricati:

1. Violazione e falsa applicazione DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870 – Violazione e falsa applicazione Legge n° 335/95, D.lgs n° 165/1997, Violazione e falsa applicazione D.lgs n°95/2017 art. 14, art. 45 – Violazione e falsa applicazione art 54 DPR 1092/1973. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste.

2. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione degli artt. 97, 35 e 36 della Costituzione, disparità di trattamento e malgoverno – Manifesta erroneità - Travisamento – Illogicità – Genericità – Ingiustizia manifesta.

In sintesi i ricorrenti, con specifico riferimento al trattamento pensionistico attualmente goduto, dopo avere ripercorso le modifiche legislative che hanno caratterizzato la rideterminazione delle modalità di calcolo della pensione dal sistema retributivo a quello contributivo, evidenziano che “per le pensioni liquidate con il sistema misto, l’Inps tende a calcolare la prima quota (relativa agli anni di anzianità maturati prima del 31 dicembre 1995) applicando l’aliquota prevista dall’art. 44 del DPR n° 1092/1973 quella cioè per i dipendenti civili dello Stato ammontante al 35,9% e non invece quella stabilità dal successivo art. 54 dello stesso decreto, per il personale militare pari al 44%”. L’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella prevista dall’art. 54 stesso decreto, comporterebbe un’evidente e grave penalizzazione ai danni dei ricorrenti, il quale in questo modo subiscono una riduzione della propria pensione.

Sotto altro profilo, e sempre con riferimento al trattamento pensionistico goduto, i ricorrenti deducono che la fattispecie prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 troverebbe applicazione anche nei confronti del personale transitato nell’istituto dell’ausiliaria.

Durante la permanenza in ausiliaria il personale, oltre alla liquidazione della pensione normalmente maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione del servizio permanente, avrebbe diritto ai sensi dell’art. 1870 del d.lgs. n. 66/2010, alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria il cui importo è pari al 50% (per chi è stato collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015) della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato;
l’indennità viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, le suddette voci stipendiali vengano incrementate per il parigrado in servizio;
cessato il periodo di ausiliaria il personale ha diritto ai sensi dell’art. 1871 d.lgs. n. 66/2010 alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto, ai fini della determinazione e dell’anzianità complessivamente utile anche del periodo trascorso in ausiliaria;
e ancora l’articolo 1864 del suddetto d.lgs. stabilisce che al personale transitato spetta un trattamento pensionistico che deve essere corrisposto “ all’atto del collocamento in ausiliaria ” e che sarà poi rideterminato al termine di permanenza in tale posizione.

Dunque, da quanto sopra rilevato, dovrebbe operarsi un primo calcolo per determinare il trattamento di quiescenza alla data del congedo, e un successivo secondo calcolo per la rideterminazione del trattamento al termine del periodo di ausiliaria.

Sotto ulteriore profilo i ricorrenti rilevano poi di essere stati promossi al grado di “Luogotenente carica Speciale” in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti ex art. 14, comma 5, lettera I del sopra citato d.lgs. n. 95/2017, ed evidenziano come il decreto in parola (concernente disposizioni in materia di riordino di ruoli e carriere del personale delle Forze Armate e che detta disposizioni per la revisioni dei ruoli e gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), entrato in vigore a decorrere dal 7 luglio 2017, alla tabella “D” ha elevato il parametro stipendiale da 139 a 143,50 per i Luogotenenti ed a 148 per i Luogotenenti carica speciale.

Nonostante ciò i ricorrenti, tutti promossi Luogotenenti carica speciale, lamentano di essere stati retribuiti e liquidati dapprima con parametro 139 e poi con parametro 143, in luogo del parametro normativamente previsto di 148;
e che contraddittoriamente ed erroneamente, per gli stessi anni, l’Inps ha infine utilizzato per il calcolo pensionistico il parametro 139.

I ricorrenti, pertanto, chiedono la riliquidazione del trattamento di pensione e dei singoli ratei con i corretti coefficienti e parametri.

Da ultimo i ricorrenti invocano la Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021 con la quale l’Istituto, seguendo il mutato orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (parere n. 22028 del 15 dicembre 2020) riconosce ai militari interessati il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita alla cessazione del periodo di richiamo.

In i ricorrenti chiedono, in conclusione, di:

“a. Disporre l’annullamento dei trattamenti pensionistici come liquidati dall’Inps a ciascuno dei ricorrenti, e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale che con gli stessi possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all’adozione e/o formazione dei provvedimenti medesimi … e conseguentemente disporre che l’INPS provveda:

- al ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall’art. 54 DPR n° 1092/73 dalla data della effettiva cessazione dell’attività ad oggi;

- al ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00 dalla data della effettiva cessazione dell’attività ad oggi;

- alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei.

b. condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti derivanti tutti dal comportamento illegittimo dell’Amministrazione e dell’Istituto Inps resistente, per le causali di cui in premessa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni conseguente statuizione in ordine alle richieste come in epigrafe tutte formulate”.

1.3. L’Inps pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

1.4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Interno con il patrocinio della difesa erariale la quale, con memoria del 6 aprile 2023 ha dedotto ed eccepito:

A) con riferimento alla domanda di ricalcolo dell’importo asseritamente spettante quale trattamento di pensione:

- in via principale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione alla Corte dei Conti;

- in subordine il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, dell’Arma dei Carabinieri nonché del Ministero dell’Interno;

- in via ulteriormente gradata l’infondatezza nel merito delle domande proposte dai ricorrenti: sia con riferimento all’invocato riconoscimento “del coefficiente al 44% previsto dall'articolo 54 d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973", - il quale secondo la difesa erariale non spetterebbe ai ricorrenti poiché essi rientrano nella categoria del personale con un’anzianità utile, alla data del 31 dicembre 1995, superiore ai 18 anni e, pertanto, titolari di un sistema pensionistico interamente retributivo (mentre tale beneficio è previsto soltanto in favore di coloro la cui pensione debba liquidarsi con il sistema “misto” ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995;
sia con riferimento alla asserita applicabilità "del parametro ... 148,00" per il calcolo della pensione, atteso che il corretto parametro di riferimento sarebbe quello attribuito alla data di cessazione, ovvero quello conseguito nel servizio permanente (al momento del collocamento in ausiliaria), in ragione della normativa contrattuale vigente sia per la liquidazione della pensione (assegno di ausiliaria), che al termine dell'ausiliaria (riliquidazione) secondo le previsioni dettate dall'articolo 1871 del d.P.R. n. 66 del 15 marzo 2010;
l’indennità di ausiliaria (art. 1870 del d.P.R. n. 66 del 15 marzo 2010), quindi, va calcolata secondo il parametro spettante al pari grado in servizio nel periodo trascorso in tale posizione.

B) Per quanto riguarda la domanda dei ricorrenti inerente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita alla cessazione del periodo di richiamo dopo il collocamento nella posizione di ausiliaria, la difesa erariale chiede il rigetto nel merito delle domande proposte nei confronti dell’amministrazione, atteso che l’Arma dei Carabinieri, da parte sua, ha provveduto agli adempimenti di competenza ed al versamento dei contributi, ai fini - appunto – della riliquidazione del TFS ed in conformità a quanto disposto dalla recente Circolare INPS n. 159 del 28 ottobre 2021.

1.5. Nessuna replica scritta è stata depositata dai ricorrenti, né in punto di giurisdizione né in punto di merito per controdedurre alle difese articolate dall’amministrazione.

1.6. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa erariale con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti, di ricalcolo dell’importo asseritamente spettante quale trattamento di pensione.

2.1. L’eccezione è fondata.

Il Collegio, confermando il consolidato orientamento di questo Tribunale (cfr. TA.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 5024 del 2014;
n. 11856 del 2014;
n. 5814 del 2015;
n. 2152 del 2016) deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attinente alla materia pensionistica, quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti di cui all'art. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934.

In linea generale, ai sensi degli artt. 13 e 62, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte conti tutte le controversie che attengono in via immediata, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, ai suddetti trattamenti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6072;
id. 20 novembre 2017, n.5354).

La Corte dei Conti, infatti giudica su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni nei dipendenti pubblici (Cass., civ. SS.UU., n. 7755 del 2017).

In particolare, va rilevato che la controversia in esame verte principalmente sull'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante con il riconoscimento “del coefficiente al 44% previsto dall'articolo 54 d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973" e con l’applicazione del "del parametro ... 148,00", e in relazione a ciò va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli articoli 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex multis, Cass. civ., SS.UU. 16 gennaio 2003, n. 573;
id., 20 aprile 2015, n. 7958)

Le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi delle predette norme, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr. Cass. civ. SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4853).

Pertanto, anche con specifico riferimento alla domanda (che deve ritenersi proposta in via subordinata) con la quale i ricorrenti chiedono la condanna “al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti derivanti tutti dal comportamento illegittimo dell’Amministrazione e dell’Istituto Inps resistente, per le causali di cui in premessa …” , si deve richiamare la condivisibile giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione per cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto o la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (Cass. Civ. SS.UU., 7 gennaio 2013, n. 153).

Conclusivamente sul punto, il ricorso è, in parte qua , inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti presso la quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11, comma 2, cod. proc. amm.

3. Con riferimento, invece, alla domanda dei ricorrenti, esclusivamente inerente il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita a seguito della cessazione del periodo di richiamo, intervenuto dopo il collocamento in posizione di ausiliaria - ed in ordine alla quale nessuna eccezione di rito risulta proposta - il Collegio ritiene opportuno precisare che nonostante la natura previdenziale dell’indennità di ausiliaria, la controversia in esame rientra tra quelle in materia di indennità di buonuscita dei dipendenti delle Amministrazioni statali attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 6 della l. n. 75 del 20 marzo 1980 - dovendosi considerare i periodi di richiamo assimilabili quelli di servizio effettivo - e che quindi restano sottoposte allo stesso giudice amministrativo per il personale non contrattualizzato come disposto dall’art. 63, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2016, n.18).

4. Deve tuttavia preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, in accoglimento della relativa eccezione dallo stesso proposta, posto che non è stato il datore di lavoro dei ricorrenti, né ha alcuna competenza in materia pensionistica e previdenziale, con conseguente estromissione dal giudizio.

5. Nel merito il ricorso è in parte qua fondato, nei termini appresso specificati.

Infatti con la Circolare Inps n° 159 del 28 ottobre 2021, l’Istituto, seguendo il mutato orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (parere n. 22028 del 15 dicembre 2020) ha riconosciuto ai militari il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita alla cessazione del periodo di richiamo successivamente al collocamento nella posizione di ausiliaria.

Nella suddetta circolare l’INPS ricostruisce i termini della questione evidenziando come, con riferimento alla problematica concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il personale in ausiliaria richiamato in servizio a domanda “senza oneri” (o senza assegni), l’Istituto, con messaggio n. 6292/2015, aveva disposto che il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

Successivamente, con messaggio n. 341/2018, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e modificando la precedente impostazione, l’Istituto aveva fornito indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni.

Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel fornire riscontro alla richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.

Premesso quanto sopra, alla luce delle valutazioni espresse nel citato parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare uniformità di indirizzo alle proprie Strutture territoriali, l’INPS – con la circolare n.159 del 28 ottobre 2021 - ha fornito un riepilogo del quadro normativo e operativo, conforme alle indicazioni fornite con il messaggio citato n. 6292/2015, concernente l’istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari, che di seguito si riporta:

“… 2. Quadro normativo.

La disciplina dell’istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) trova la propria fonte normativa nell’articolo 52, comma 1, e nell’articolo 100, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458. Tale Regio decreto (successivamente abrogato dall’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui contenuto è stato reiterato nel codice dell’Ordinamento militare) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri. L’attuale disciplina sul richiamo in servizio è contenuta negli articoli 986 e 1876 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010. In particolare, il citato articolo 986, nel disciplinare le diverse tipologie di richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata” e che “il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale”.

3. Adempimenti operativi.

Le seguenti istruzioni operative trovano applicazione nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche. Pertanto, le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo. La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi

Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici. Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa. …”.

6. Affermato pertanto il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del TFS deve rilevarsi, con specifico riferimento alle domande come formulate dai ricorrenti, che l’operato del Ministro della Difesa – Arma dei Carabinieri risulta immune da vizi, peraltro nemmeno genericamente dedotti da parte ricorrente.

La difesa erariale nella propria memoria ha, infatti, espressamente dichiarato che “Per quanto concerne, poi, la domanda dei ricorrenti inerente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita a seguito del termine del periodo di ausiliaria, secondo i parametri previsti per il grado di Luogotenente carica speciale in qualità di richiamato senza assegni, l’Arma dei Carabinieri ha provveduto agli adempimenti di competenza ed al versamento dei contributi, ai fini - appunto – della riliquidazione del TFS ed in conformità a quanto disposto dalla recente Circolare INPS n. 159 del 28/10/2021” .

In punto di fatto, parte ricorrente non ha contestato quanto dichiarato nelle proprie difese dall’Amministrazione, né ha controdedotto specificamente sul punto, in ipotesi contestando che l’amministrazione abbia realmente provveduto ai suddetti adempimenti o al versamento dei contributi, ai fini della riliquidazione del TFS in conformità all’invocata circolare;
né, d’altra parte, i ricorrenti hanno impugnato alcuno specifico atto promanante dall’ex amministrazione di appartenenza;
ne consegue pertanto che nessuna responsabilità può essere ascritta o addebitata all’Arma per la mancata riliquidazione del TFS anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

7. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’Inps, l’Istituto è tenuto a procedere alla riliquidazione del TFS alla data di cessazione definitiva del servizio dopo il completamento del periodo di richiamo, verificando in capo a ciascuno dei ricorrenti la sussistenza dei presupposti di legge in osservanza della propria Circolare n. 159 del 28/10/2021.

8. Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.

9. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi