TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202101115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202101115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101115
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 01115/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 318 del 2021, proposto da:
T T, rappresentata e difesa dagli Avv. M G F e A M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via G. V. Quaranta, 5, presso l’Avv. Feola;

contro

Comune di Centola, Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;


II

Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via U. Bianco, 40, presso lo studio Cardiello;

nei confronti

Emmanuella Tomei, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla 2^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno e dal Comune di Centola sull’istanza di riesame della ricorrente, presentata via p.e.c. in data 19/06/2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della

II

Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di E. R. P. di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, premesso d’avere partecipato al bando di concorso speciale n. 1/2009 per l’assegnazione di Alloggi di E. R. P. nel Comune di Centola;
che, dopo un primo provvedimento d’esclusione, adottato per la mancanza del requisito reddituale, con sentenza n. 1399/2019 questo T.A.R. disponeva, nel senso “di individuare la consistenza del valore reddituale di riferimento vigente ed applicabile al caso concreto”;
che la 2^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno, con provvedimento presidenziale, prot. 3992 del 15/10/2019, confermava l’esclusione, “per superamento del limite di reddito per l’anno 2009”, facendo per l’appunto riferimento al reddito, conseguito del nucleo familiare nell’anno 2009 (€ 21.273,00);
che anche tale provvedimento d’esclusione veniva impugnato, dinanzi a questo T. A. R., con ricorso R. G. 4/2020, “nel quale erano svolte argomentazioni che, in linea con la motivazione dell’esclusione, hanno riguardato problematiche inerenti il reddito prodotto dalla ricorrente nel corso dell’anno 2009”;
che, con sentenza n. 240/2020, il T. A. R. aveva chiarito, a correzione sia di quanto posto a fondamento del provvedimento d’esclusione, sia degli argomenti spesi, in senso contrario, dalla ricorrente, che ai fini del requisito reddituale andava fatto riferimento ai redditi, prodotti nel 2008 (e registrati nel Modello Unico 2009), e non a quelli prodotti nel 2009;
che, alla luce di tale specificazione, contenuta nella predetta sentenza, “dalla quale scaturisce la piena titolarità del requisito in questione, avendo la ricorrente percepito nell’anno 2008, insieme al suo nucleo familiare, un reddito complessivo notevolmente inferiore a quello previsto nel bando di concorso”, con nota p.e.c. del 19/06/2020, con istanza a firma anche dei propri difensori, aveva chiesto, alle Amministrazioni intimate, di riesaminare la sua istanza di partecipazione al detto bando, “alla luce del chiarimento interpretativo (sentenza T.A.R. Campania – Salerno n. 240/2020) secondo cui il reddito da tenere presente, ai fini della sussistenza o meno del requisito reddituale, è quello prodotto nell’anno 2008 e non invece quello prodotto nel 2009”;
lamentava che le Amministrazioni intimate non avevano provveduto sull’istanza, rimanendo silenti, ed impugnava tale silenzio, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;
dell’art. 2 della l. 241/1990;
della l. 457/78;
della l. r. Campania 18/97;
del bando di concorso speciale n. 1/2009, per l’assegnazione di Alloggi di E.R.P. nel Comune di Centola;
dell’art. 3 della l. 241/1990;
degli artt. 21 e ss. l. 241/90;
del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione: fermo restando il principio, secondo cui “non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata, e non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere”, la ricorrente opinava che detto principio non potesse trovare applicazione nella specie;
il precedente provvedimento d’esclusione dalla graduatoria (nota, prot. 3992 del 15.10.2019) era fondato sul presupposto della mancata titolarità del requisito reddituale, riferito, però, al reddito prodotto nell’anno 2009 (registrato nel Modello Unico 2010);
con la sentenza n. 4/2020, il T. A. R., pur rigettando il ricorso, proposto avverso tale provvedimento d’esclusione (in effetti, in tale ricorso erano state articolate censure riferite al reddito prodotto nel 2009), aveva, tuttavia, messo in luce che il reddito cui riferirsi, per accertare la sussistenza del requisito reddituale, era quello prodotto nel 2008 (registrato nel Modello Unico 2009);
sicché “sarebbe stato necessario procedere ad una nuova istruttoria, diretta a verificare la titolarità del requisito reddituale della ricorrente nel 2008”;
mentre “in mancanza dell’attivazione, d’ufficio, di tale rinnovata valutazione, la ricorrente aveva presentato apposita istanza in tal senso, rispetto alla quale, tuttavia, le Amministrazioni resistenti erano rimaste inerti”;
secondo la ricorrente, “non si tratta di un’istanza di riesame sic et simpliciter, riguardante cioè la valutazione di questioni già precedentemente valutate, nel qual caso effettivamente non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere”, giacché con il precedente provvedimento d’esclusione è stata valutata la titolarità del requisito reddituale dell’odierna ricorrente, ma con riferimento al reddito, prodotto nel 2009;
e, in ragione di quanto stabilito con la sentenza n. 4/2020 (con la quale era stato chiarito che occorreva, invece, fare riferimento al reddito prodotto nell’anno 2008), la ricorrente aveva chiesto alle Amministrazioni intimate di riesaminare la propria posizione, in ordine alla titolarità del requisito reddituale;
l’istanza di riesame non era, quindi, volta a rivalutare una questione, già esaminata con il precedente provvedimento (con il quale, il requisito reddituale era stato escluso, con riferimento al reddito prodotto nel 2009), ma ad esercitare lo jus poenitendi, sulla base di un diverso presupposto fattuale, ovvero la verifica del possesso del requisito reddituale, con riferimento al reddito, prodotto nel 2008;
sicché “in tal caso viene meno la stessa ratio che ispira il principio, prima richiamato, che esclude la sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame”, dovendosi ritenere “che le Amministrazioni intimate siano senz’altro obbligate a provvedere sull’istanza di riesaminare, dovendo valutare questioni, diverse da quelle già precedentemente valutate”.

Il Comune di Centola e lo I. A. C. P. di Salerno non si costituivano in giudizio.

Si costituiva in giudizio la

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