TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-04, n. 201500174

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-04, n. 201500174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201500174
Data del deposito : 4 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00086/2014 REG.RIC.

N. 00174/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2014, proposto da D I A, B D, D C N, D R M, D C S, rappresentati e difesi dagli avv.ti A G D I e C D I , con elezione di domicilio in Campobasso, via Monte Santo, n. 2;

contro

Comune di Colle d’Anchise (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. R L S, con domicilio eletto in Campobasso, via Pirandello n. 45/B1,

nei confronti di

L N, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. N L e dall’avv. I G, con domicilio eletto in Campobasso, corso Bucci n. 41,

per l’accertamento

della responsabilità civile dei funzionari comunali per errori nell’autenticazione degli atti di presentazione della lista dei ricorrenti alla competizione elettorale svoltasi il 5 e 6 giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco del Comune di Colle d’Anchise, che ne ha causato l’irrimediabile esclusione, e per il conseguente risarcimento del danno;

Visti il ricorso in riassunzione, con i relativi allegati e la successiva memoria dei ricorrenti;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell’Amministrazione comunale intimata, nonché la memoria della parte controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti, partecipando alle elezioni del 5 e 6 giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco del Comune di Colle d’Anchise, facevano autenticare gli atti di accettazione della candidature dal funzionario incaricato dal Comune, sig.ra Nunzia Lombardi, la quale tuttavia ometteva di sottoscrivere e timbrare l’atto di autenticazione della sottoscrizione del candidato sindaco, Arturo Di Iorio, della lista civica “ Insieme per il bene di Colle d’Anchise ”, di guisa che la lista veniva esclusa dalla competizione elettorale, in modo irrimediabile, come accertato con sentenza di questo T.a.r. n. 221/2009. Con atto di citazione notificato il 12.7.2010, i ricorrenti chiamavano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Campobasso, il Comune di Colle d’Anchise e il funzionario comunale Nunzia Lombardi, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei medesimi per i danni conseguenti all’errata autenticazione di cui sopra. Il Tribunale civile, con sentenza n. 175/2013, declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, ritenendo che la posizione soggettiva incisa da un erroneo atto amministrativo fosse qualificabile non già come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo. Con ricorso notificato il 7.3.2014 e depositato il 6.3.2014, cinque dei sette attori del giudizio civile riassumono il giudizio dinanzi a questo T.a.r., deducendo la colpa grave o, in alternativa, il dolo del funzionario comunale e chiedendo l’accertamento della responsabilità civile del Comune per i danni cagionati.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio.

Si costituisce la parte controinteressata, per chiedere la reiezione del ricorso.

All’udienza del 16 aprile 2015, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

La lesione ritenuta quale danno risarcibile, a dire dei ricorrenti, riguarderebbe l’interesse legittimo dei ricorrenti medesimi a partecipare alla competizione elettorale e ad essere eletti sindaco e consiglieri comunali, a Colle d’Anchise;
precisamente, un diritto di elettorato passivo asseritamente degradato a legittimo interesse dal provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale. Tale inquadramento della materia ha indotto il giudice civile – adito in prima battuta per l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del Comune intimato e del funzionario comunale controinteressato, per l’errore che ha determinato l’esclusione elettorale – a declinare la giurisdizione nella direzione del giudice amministrativo. Ragioni di economia processuale, unitamente alla constatabile incertezza di definizione del confine di giurisdizione, inducono il Collegio a non coltivare la via di un conflitto negativo di giurisdizione e a decidere nel merito la causa.

III - Sennonché, nella specie, la causazione del danno consiste in una condotta materiale (più che in un atto amministrativo mal confezionato). Il funzionario comunale, L N, che ha autenticato la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco del ricorrente D I A, non ha sottoscritto l’autenticazione, non ha indicato le proprie generalità e la propria qualifica, né ha apposto sull’atto il timbro comunale. Viceversa, nell’autenticare le firme dei sottoscrittori della lista, detto funzionario aveva correttamente adempiuto alle formalità. Dal confronto tra l’autenticazione delle sottoscrizioni di lista e la mancata autenticazione dell’accettazione di candidatura a sindaco del sig. Di Iorio, appare evidente un’incongruenza attribuibile, in via alternativa, o a una sopravvenuta caduta verticale di attenzione e di diligenza del funzionario, ovvero – come sostenuto dalla parte controinteressata, nella sua memoria – a una situazione contestuale di concitazione frenetica, nella quale lo stesso candidato sindaco, Di Iorio, avrebbe sottratto la documentazione dalle mani del funzionario comunale, prima che completasse le operazioni di autenticazione, per trasferirla nelle mani del segretario comunale.

Le due narrazioni alternative dei fatti sarebbero sostenibili e persino verificabili con prove testimoniali, che tuttavia il Collegio non ritiene di dover esperire, ancorché la prova testimoniale, ammessa dall'art. 63, comma 3, c.p.a., nel processo amministrativo - essenzialmente documentale, perché incentrato sulla domanda di tutela dell'interesse legittimo a fronte di un procedimento amministrativo - costituisca extrema ratio per consentire al giudice di formarsi un convincimento sui fatti storici rilevanti al fine della decisione (cfr.: Cons. Stato VI, 31.3.2014 n. 1522).

Nella specie, si ritiene piuttosto che la ricostruzione dei fatti relativi ai momenti (concitati o distratti) di presentazione della lista sia alquanto inconferente nell’accertamento delle responsabilità. Il procedimento in esame è, invero, quello di presentazione della lista e chi ne assume la piena responsabilità, dal punto di vista amministrativo prima che civile, è proprio la figura del “ presentatore della lista ”, cioè del cittadino o dei cittadini che la presentano agli uffici del Comune. Si tratta, infatti, di un procedimento a istanza di parte, quale previsto in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della legge 7.8.1990 n. 241, che si distingue in due fasi, l’istanza (della quale è responsabile il presentatore) e il procedimento avviato con l’istanza (del quale è responsabile l’Amministrazione). Se l’istanza o la documentazione a corredo dell’istanza non sia completa o presenti irregolarità, il responsabile delle conseguenze di tali irregolarità è proprio il presentatore, non già l’Amministrazione che ha ricevuto l’istanza, salva l’ipotesi del dovere di soccorso istruttorio ( ex art. 6 lett. b della legge n. 241/1990), che si verifica nei procedimenti la cui tempistica sia compatibile con una possibilità di regolarizzazione, integrazione o correzione dell’istanza o della documentazione (cfr.: T.a.r. Venezia II, 8.2.2012 n. 205). Non è il caso del procedimento elettorale, nella fase precedente l’elezione, poiché esso deve svolgersi in tempi stretti e con modalità rigorosamente prestabilite, senza possibilità di ritardo, rinvio o rimessione in termini.

Tale evidenza – basata sulla struttura duale del procedimento preliminare elettorale, consistente nella presentazione delle liste e nell’ammissione delle liste – induce a ritenere che l’errore o l’incompletezza nella documentazione a corredo della lista sia interamente ascrivibile al presentatore (o ai presentatori) di essa.

Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti si dimostra generica, inammissibile e, comunque, infondata.

IV – Non vi è prova del verificarsi di un danno direttamente conseguente all’errore burocratico che ha causato l’esclusione della lista elettorale dei ricorrenti dalla competizione, poiché non vi è prova del nesso causale tra il fatto dedotto e le presunte conseguenze dannose. Tra l’errata autenticazione comunale e l’atto di esclusione della lista elettorale vi è di mezzo l’atto di presentazione della lista, che appartiene interamente alla sfera di responsabilità del presentatore (o dei presentatori). Il danno, inteso che vi sia, non è la conseguenza immediata e diretta dell’atto posto in essere dal Comune per il tramite del suo funzionario (l’errata autenticazione). La serie causale intercorsa tra l’atto e l’esclusione della lista dalla competizione è abbastanza definita, nella sua struttura duale, e registra una cesura tra sfera di responsabilità del privato (cioè, la fase dell’istanza di parte) e sfera di responsabilità dell’Amministrazione (cioè, l’esame tempestivo dell’istanza). La cesura tra le due fasi pone, altresì, un limite deterministico alla causazione del danno che impedisce il regresso all’infinito verso cause risalenti o remote.

Senza dire che resta del tutto imponderabile, anche in termini di probabilità e di “ chance ”, la serie causale che connetterebbe l’ipotesi di ammissione della lista (pregiudicata e resa vana dall’esclusione) all’evenienza non verificata (né verificabile) dell’elezione dei ricorrenti a sindaco e consiglieri comunali, poiché – stando alla logica - non vi è alcuna possibilità di provare, in via controfattuale, che, nei fatti, tale elezione sarebbe realmente avvenuta.

Si tratta, peraltro, di incarichi onorari, nei quali l’indennità costituisce mero ristoro (per il tempo e le energie impiegate nelle attività di sindaco o di consigliere comunale);
trattasi non già di retribuzione lavorativa, di guisa che la perdita dell’indennità di carica non può essere presa a parametro di un ipotetico danno economico.

V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi