TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-12-19, n. 201900987
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Pubblicato il 19/12/2019
N. 00987/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2019, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, viale Martiri della Liberta n. 28;
per l'annullamento
- del diniego d'accesso del Servizio Tributi del Comune di Modena del 12/8/2019, Prot. 243202 (doc. 1);
- per quanto possa occorrere, del diniego motivato espresso dalla Sig.ra P P, del quale si legge nel diniego di accesso del 12/8/2019 principalmente impugnato (doc. 1), attualmente incognito al ricorrente;
- per quanto possa occorrere della lettera prot. 227155 del 29/7/2019, a firma del Servizio Tributi del Comune di Modena (doc. 2);
- dell'eventuale diniego tacito all'accesso eventualmente formatosi anche a seguito della PEC del ricorrente in data 14/8/2019 (doc. 10);
- in parte qua, se ed in quanto lesivo, del Regolamento del Comune di Modena per l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni per la tutela dei dati personali, approvato con deliberazione C.C. n. 157 del 4.7.1994 (12)
e per l'accesso ai seguenti atti e documenti
- tutte le eventuali dichiarazioni rese dalla Sig.ra P P all'Ufficio Tributi del Comune di Modena e/o alla Polizia Municipale a seguito dell'esposto del dott. P S in data 22/5/2019 (doc. 9);
- di tutti i provvedimenti e/o atti, comunque denominati, adottati dal Comune di Modena in conseguenza dell'esposto summenzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di P P e del Comune di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per avere accesso a tutte le eventuali dichiarazioni rese da P P all'Ufficio Tributi del Comune di Modena e/o alla Polizia Municipale a seguito del suo esposto in data 22/5/2019, nonché a tutti i provvedimenti e/o atti, comunque denominati, adottati dal Comune di Modena in conseguenza dell'esposto summenzionato, negati dal Servizio Tributi del Comune di Modena del 12/8/2019, Prot. 243202 per l’opposizione espressa di P P.
In fatto nel ricorso ha allegato che:
- il ricorrente è proprietario e risiede in un immobile, adibito a civile abitazione, posto in Modena, Strada Vignolese n. 182, int. 17, facente parte del “Condominio Bellinzona” del quale P P è dipendente, avendo stipulato, fin dal 4/12/1990, un contratto di lavoro per portiere, nel quale è previsto che la stessa prenderà dimora nell’alloggio sito in via Bellinzona, 1 int. 23;
- il ricorrente ha sempre adempiuto, pro-quota, agli oneri derivanti dai suddetti reciproci obblighi: della Sig.ra P di abitare nell’immobile di via Bellinzona, 1 e del datore di lavoro, Condominio Bellinzona, di concederle in uso gratuito tale alloggio e di farsi carico delle spese di energia elettrica e di riscaldamento, nonché di ogni altra spesa afferente all’appartamento in questione;
- dall’esame del certificato di residenza anagrafica di P P, il ricorrente ha evinto che quest’ultima ha stabilito la sua residenza anagrafica nell’immobile di Via Bellinzona soltanto fino al 27/12/1996 (poi, sino al 6/5/2008, in Via G. Malmusi, 40, ed, infine, in Strada Vignolese, 184);
- il ricorrente intende agire in giudizio per chiedere l’annullamento delle ultime delibere assembleari con le quali è stato approvato il rendiconto consuntivo ed il relativo riparto delle quote sulla base del presupposto che P P dimorasse nell’alloggio di Via Bellinzona, 1 nonché per ottenere il risarcimento del danno e/o la rifusione delle spese sostenute, senza giusta causa, per l’immobile di via Bellinzona, 1;
- allo scopo di vagliare il buon esito delle ridette iniziative processuali, il ricorrente ha denunciato quanto sopra al Comune di Modena, evidenziando il suo sospetto che si fosse determinata una delle due seguenti circostanze: 1) “la possibile violazione dell'obbligo di contribuzione all'Imposta Municipale Unica (IMU) da parte della signora P P dovuta per gli immobili nei quali non si dimora abitualmente”;2) “che la signora violasse l’obbligo di abitare nell’alloggio condominiale, concessole gratuitamente in uso, e di non destinarlo ad altri scopi”, chiedendo poi all’Ufficio Tributi dell’Ente, che gli fosse rilasciata una copia semplice di tutte le eventuali dichiarazioni rese da P P e di tutti i provvedimenti e/o atti, comunque denominati, adottati dal Comune di Modena a seguito della sua summenzionata denuncia, perché necessarie al fine di esercitare il suo diritto di agire in giudizio;
- il Comune di Modena ha negato l’accesso al ricorrente in quanto: “a seguito della notifica da parte di questa Amministrazione alla controinteressata signora P P, è stato formalizzato, ai sensi della l.241/90 e successive modificazioni, espresso diniego motivato all’accesso”.
Sulla base di tali fatti il ricorrente ha agito in questa sede per ottenere i documenti che il Comune di Modena ha negato stante l’opposizione dell’interessata.
In diritto ha eccepito, da un lato, il difetto di motivazione, non avendo a suo dire il Comune di Modena adeguatamente esposto le ragioni del diniego, non bastando a questo fine il mero riferimento al diniego opposto dall’interessata;dall’altro, ha censurato nel merito il diniego ex art. 27 comma 7 della Legge n. 241 del 1990, in quanto a suo giudizio l’accesso avrebbe dovuto essere autorizzato, essendo stato richiesto per la necessità, allegata nella richiesta, di utilizzare i dati contenuti negli atti di interesse nella difesa dei propri interessi giuridici.
Il Comune di Modena si è costituito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Anche la controinteressata si è costituita in giudizio, depositando tardivamente la propria memoria difensiva, ma reiterando oralmente le proprie conclusioni all’udienza di discussione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Invero, il Comune di Modena costituendosi in giudizio ha dato atto che il ricorrente ha un contenzioso pendente con il Condominio in cui abita, il cui oggetto del contendere è proprio la residenza/dimora in quello stesso condominio della controinteressata, in forza del contratto di portierato che la lega al condominio.
Dai documenti prodotti e nella disponibilità del ricorrente risulta, inoltre, quale è stata nel tempo e quale è attualmente la residenza della P (vedi certificazione anagrafica, doc. 4 e 8 del ricorrente), nonché quali siano la posizione sul punto della controinteressata e del Condominio (doc. 6 e 11 del ricorrente), sicché non si vede ragione per la quale il signor S dovrebbe necessitare degli atti richiesti al Comune per appurare dove risieda o dimori effettivamente la P, a maggior ragione tenuto conto che egli vive nello stesso condominio di cui si discute.
Peraltro, nell’istanza formulata al Comune (doc. 9 del ricorrente) il ricorrente, a fondamento della richiesta di accesso, ha segnalato all’Ente la possibile violazione dell'obbligo di contribuzione all'Imposta Municipale Unica (IMU) da parte della P P, chiedendo copia di tutte le eventuali dichiarazioni rese dalla controinteressata al riguardo, fattispecie rispetto alla quale il S non vanta alcuna posizione giuridica privilegiata che gli dia diritto all’accesso, riguardando l’istanza la posizione tributaria della P, avente diritto ad opporsi.
Circa la motivazione del diniego, il ricorrente sostiene che non basterebbe il riferimento contenuto nell’atto all’opposizione della P, ma tale tesi non può essere condivisa, avendo il giudizio in materia di accesso struttura impugnatoria, con conseguente onere per il Giudice Amministrativo di valutare la fondatezza sostanziale della pretesa azionata, indipendentemente dalle ragioni ostative ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 2966 del 2004;n. 2542 del 2002;T.A.R. Roma, n. 5503 del 2018).
E nel caso in esame la non accoglibilità dell’istanza di accesso, trovare conferma nel fatto che per quanto su esposto il ricorrente è già in possesso di tutti gli elementi che gli consentono di esercitare il proprio diritto di difesa verso la controinteressata (in particolare il luogo di residenza o dimora), senza necessità di ottenere le sue dichiarazioni IMU (atti comunque connessi alla posizione tributaria personale della P);infatti, “se è vero che l'accertamento dell'interesse all'accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l'ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logicofunzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare - ove necessario, anche giudizialmente – la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato” (T.A.R. Veneto Venezia, n. 3444 del 2006;T.A.R. Salerno, n. 1871 del 2014 T.A.R. Napoli, n. 2486 del 2019).
Inoltre, nel caso in esame, il ricorrente ha anche altri strumenti per ottenere tutte le informazioni di cui necessità, essendo già pendente tra le parti un giudizio civile nel cui ambito può chiedere al giudice di ordinare l’esibizione degli atti ritenuti necessari sia ex art. 211 c.p.c. verso la P, che ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell’Amministrazione, con conseguente correttezza della decisione del Comune di Modena di negare l’accesso, non ravvisandosi alcuna necessità in capo al S di ottenere i documenti richiesti per tutelare la propria posizione giuridica, né vantando egli uno specifico interesse giuridicamente tutelabile ad appurare la regolarità tributaria circa l’IMU in relazione alla posizione della P che si è opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto nella liquidazione del fatto che la controinteressata si è costituita tardivamente per iscritto, salva la difesa orale svolta all’udienza di discussione, mentre il Comune di Modena ha articolato tempestivamente le proprie difese anche per iscritto.