TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-07-11, n. 201101088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-07-11, n. 201101088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201101088
Data del deposito : 11 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00148/2002 REG.RIC.

N. 01088/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2002, proposto da:
S M, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso R M in Genova, p.za Dante, 10/10 (St. L. Svampa);

contro

Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) del provvedimento 22 novembre 2001 n. 1940 recante ingiunzione di demolizione;

B) del provvedimento 9 maggio 2002 recante diniego di titolo abilitativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 2002 al Comune di Rapallo e depositato il successivo 7 febbraio 2002 la sig.ra Maura Sangiorgio, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di demolizione di cui sub a) dell’epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 4, 6 e 10 l. 47/1985, eccesso di potere per incongruità, erroneità di presupposto di fatto, illogicità, in quanto l’intervento realizzato dalla ricorrente non richiedeva alcun titolo abilitativo come già evidenziato, precedentemente, dal Comune;

2) eccesso di potere per falsità di presupposto, violazione dell’art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe precisato per quale ragione è stato ritenuto impraticabile il terrazzo in questione atteso che erano già state condonate due porte finestre che consentivano l’accesso sul terrazzo stesso;

3) violazione dell’art. 4 d.l. 389/93, eccesso di potere per sviamento in quanto illegittimamente l’amministrazione ha dichiarato la ricorrente decaduta dal diritto di integrare la documentazione prodotta;

4) violazione dell’art. 13 l. 47/1985, eccesso di potere per contraddittorietà, incongruità, in quanto il Comune di Rapallo avrebbe dovuto emettere un motivato provvedimento di diniego della richiesta di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente;

5) violazione degli artt. 4, 6, 7 e 10 l. 47/1985, in quanto l’amministrazione avrebbe errato nell’applicare il regime sanzionatorio trattandosi di opere di ordinaria manutenzione.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Con ordinanza 21 febbraio 2002 n. 142 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione de provvedimento impugnato.

Con atto per motivi aggiunti notificato in data 3 luglio 2002 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui al punto b) dell’epigrafe.

All’udienza pubblica del 29 giugno 2011 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento di demolizione e avverso il successivo provvedimento di diniego di accertamento di conformità.

Le opere realizzate dalla ricorrente consistono nella posa in opera di una nuova ringhiera metallica posta a parapetto di un terrazzo in precedenza non praticabile e nella realizzazione di due portefinestre per consentire l’accesso allo stesso.

In sostanza l’abuso realizzato dalla ricorrente consiste nell’avere reso praticabile un terrazzo prima impraticabile.

Deve notarsi come tale abuso non determini alcun aumento del carico urbanistico atteso che il terrazzo in questione non aumenta la superficie agibile non essendo destinato in permanenza al permanere di persone.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza prevalente.

La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire;
infatti, tali opere - seppure finalizzate a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile - non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 07 maggio 2010 , n. 740, TAR Campania, Napoli, 29 maggio 2009 n. 2945).

La realizzazione di nuovi volumi e superfici destinati a rampa di scala di accesso ad un terrazzo o ad un locale lavanderia non costituisce un'ipotesi di ristrutturazione edilizia. (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 05 dicembre 2007 , n. 1096).

Peraltro tale ordine di idee era stato condiviso dal Comune con nota 2 novembre 2000 prot. 62128 con cui era stato espresso l’avviso che le opere realizzate dalla ricorrente non necessitavano di titolo abilitativo.

L’amministrazione comunale avrebbe pertanto dovuto adeguatamente motivare la ragione per la le opere realizzare suscettibili di sanzione demolitoria.

Tale dimostrazione è mancata onde non può che rilevarsi l’illegittimità del provvedimento.

Per quanto attiene al diniego di accertamento di conformità occorre rilevare come l’impugnativa si appalesi inammissibile non essendo necessario per la realizzazione delle opere di cui all’istanza di accertamento di conformità alcun titolo edilizio.

In sostanza nessun accertamento di conformità era necessario per opere che non richiedevano titolo edilizio.

Le spese seguono la soccombenza.

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