TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101303
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01303/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03631/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2019, proposto da
Giovan G A, rappresentato e difeso dagli avvocati E M N, V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M A, rappresentata e difesa dall'avvocato R D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Diego Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M C, R F, P B, G C;

per l'annullamento

- della graduatoria finale e della relativa determina dirigenziale n. 958 del 10 luglio 2019, pubblicata sul sito ufficiale dell'Amministrazione con cui è stata approvata la graduatoria di cui al concorso bandito dal Comune di Forio per l'assunzione di n. 5 Agenti di Polizia Municipale Cat. C.;

- della graduatoria allegata alla determinazione dirigenziale n. 794 del 14 giugno 2019 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 958 del 10 luglio 2019;

- del verbale di commissione n. 3 del 26 aprile 2019 recante le operazioni effettuate in sede di prova scritta, nonché la procedura di correzione automatizzata dei test a risposta multipla svolti dai candidati alla procedura selettiva;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio, di M A e di A B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, e passata in decisione la causa sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il nominato in epigrafe ha impugnato, previa sospensiva, gli esiti del concorso pubblico indetto dal Comune di Forio d’Ischia, per l’assunzione di n. 5 Agenti di Polizia Municipale nella parte in cui, per effetto, in tesi, di una erronea valutazione della domanda n. 28 (questionario I turno – Versione C) ad opera del c.d . correttore automatico, lo stesso sarebbe stato collocato in posizione inferiore rispetto a quella cui avrebbe diritto, laddove peraltro n. 6 controinteressati sarebbero stati illegittimamente ammessi al seguito della procedura (M C, M A, R F, A B e P B, G C), pur non avendo superato la soglia di sbarramento di 21 punti per la prova scritta;
ha richiesto, per l’effetto, la rettifica dei corrispondenti punteggi (con attribuzione in suo favore di ulteriori 1,33 punti, ovvero complessivi 43,35 punti) nonché la riformulazione in parte qua della graduatoria.

1.1 A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto, in un unico articolato motivo, vizi di violazione di legge (segnatamente: art. 97 Cost. e art. 3 legge 241/90) ed eccesso di potere per più profili, lamentando, in particolare, l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di imparzialità nelle procedure concorsuali.

1.2 In estrema e doverosa sintesi, secondo la prospettazione di parte, l’amministrazione avrebbe errato nell’abbinamento della risposta esatta al quesito n. 28 del I turno – Versione C del questionario della prova scritta del 26 aprile 2019, laddove l’unica risposta valida non poteva non essere l’opzione contrassegnata dalla lettera a), prescelta dal ricorrente.

Sarebbero pertanto del tutto ingiustificate sia la penalizzazione del punteggio che ne è conseguita a suo danno - stante la indebita decurtazione di -0,33 punti e la mancata attribuzione del corrispondente punteggio positivo - che l’attribuzione di un punteggio positivo, senza penalità, in favore dei precitati controinteressati, come pure la loro mancata esclusione dalla graduatoria.

2. Si sono costituiti per resistere all'avverso dedotto il Comune di Forio d’Ischia e i controinteressati M A e A B, deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, comunque, l'infondatezza nel merito del gravame.

3. Accolta l’istanza cautelare e integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, secondo le modalità e nei termini stabiliti con ordinanza cautelare n. 1643/2019 del 10 ottobre 2019, l’udienza pubblica già fissata per il 7 aprile 2020 veniva rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 84 D.L. 18/2020. Dunque, alla successiva udienza dell’11 gennaio 2021, tenuta da remoto a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

4. In limine devono essere respinte le spiegate eccezioni di inammissibilità del ricorso, stante l’interesse del ricorrente a vedersi riconoscere la corretta e più favorevole collocazione in graduatoria, avente validità triennale, con conseguente maggiore probabilità di essere assunto in forza di eventuali successivi scorrimenti nonché in ragione della possibilità di utilizzo a fini assunzionali da parte di altre Amministrazioni, prima dell'esaurimento della sua efficacia ( cfr . in termini T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 25 agosto 2020, n. 3649).

5. Nel merito il ricorso è fondato.

5.1 Come anticipato nello svolgimento in fatto, la questione centrale di cui all’odierno giudizio - a fronte della contestazione della validità dell’attribuzione dei punteggi e delle sottese valutazioni svolte dall’amministrazione, recepite nella graduatoria finale del concorso - afferisce alla individuazione della risposta valida in relazione a uno dei 30 quesiti a risposta multipla somministrati ai partecipanti al concorso de quo, I turno.

E’ chiaro, infatti, che la soluzione prospettata in ricorso, ove verificata, comporterebbe una diversa attribuzione dei punteggi censurati nella odierna sede e una più favorevole collocazione del ricorrente nella graduatoria finale, anche in conseguenza della esclusione di altri concorrenti idonei (M C, M A, R F, A B e P B, G C) che, allo stato, lo precedono in graduatoria.

Ed invero, detti controinteressati, avendo in tesi errato nel rispondere alla domanda in questione, avendo barrato come esatta la risposta c), avrebbero dovuto tutti ottenere un punteggio inferiore alla sufficienza individuata dal bando e fissata in 21 punti per la prova scritta, con conseguente inidoneità allo svolgimento delle prove orali ed esclusione della graduatoria.

5.1.a Ciò posto, il quesito n. 28, della cui risposta corretta si controverte, è il seguente: “Guidare un veicolo senza avere conseguito la patente di guida comporta: a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo;
c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo”.

5.1.b Orbene, ai fini della individuazione della risposta esatta, conviene ricordare che, a norma dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”.

Tra le violazioni depenalizzate rientra anche la guida senza patente, in precedenza ascritta tra gli illeciti contravvenzionali dall’art. 116, comma 15, prima parte, del Codice della strada, per cui “ Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro”.

A seguito del su richiamato intervento normativo, dunque, la guida senza aver conseguito la patente non costituisce più una fattispecie di reato bensì un illecito depenalizzato, avente natura amministrativa e soggetta alla sanzione pecuniaria (siccome rideterminata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 8/2016) da un minimo di euro 5.100 ad un massimo di euro 30.599;
resta invece ferma la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno in caso di reiterazione dell'illecito depenalizzato nel biennio.

5.1.c Tale innovazione è stata, peraltro, confermata dalla Circolare n.300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 emanata dal Ministero dell’Interno con la quale è stata chiarita la portata innovativa del D.lgs. 8/2016 in ordine alla depenalizzazione della fattispecie prevista dall’art. 116, comma 15 C.d.S. e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in luogo dell’ammenda.

5.2 E’ dunque di palmare evidenza che nel caso all’esame la risposta valida al quesito è la a).

5.3 Non vale, anche in forza del principio di tassatività e determinatezza dei reati, affermare in senso contrario, come ex adverso sostenuto dal Comune di Forio e dai controinteressati, che il quesito aveva una formulazione “aperta”, idonea a ricomprendere come corretta la risposta indicata alla lettera c). Quest’ultima (“ una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo” ), invero, non trova alcuna corrispondenza normativa nel Codice, atteso che una sanzione penale (arresto) per guida senza patente viene prevista unicamente nel caso specifico di recidiva ( rectius, reiterazione dell’illecito amministrativo) nel biennio ( cfr. art. 115, comma 15 terzo periodo C.d.S.), alla quale tuttavia si accompagna, quale sanzione accessoria, non il fermo amministrativo bensì la confisca del veicolo ( cfr . art. 115, comma 17 primo periodo C.d.S.).

Del resto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” ( cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060;
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2020, n. 560).

5.4 Dunque, in forza dei superiori rilievi, il quesito n. 28 poteva trovare naturale ed esatta corrispondenza esclusivamente nella risposta “una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo” contrassegnata dalla lettera a), di talché del tutto erroneamente l’Amministrazione ha valutato come non valida la risposta data dal ricorrente e invece corretta la risposta segnata dai controinteressati M C, M A, R F, A B e P B e G C.

5.4.a A questi ultimi, dunque, non solo è stato attribuito un punto non spettante ma anche non è stata applicata la prevista penalità per la risposta errata, vale a dire la decurtazione del punteggio di -0,33.

5.4.b All’esito di una corretta attribuzione dei punteggi complessivi, dunque, al ricorrente sarebbe spettato il voto finale di 43,35 in luogo di 42,02, conseguendone, per l’effetto, la più utile posizione in graduatoria reclamata.

5.5 Conclusivamente, il ricorso è dunque accolto, con annullamento in parte qua degli atti gravati e condanna dell’amministrazione a provvedere alla revisione della graduatoria finale mediante rideterminazione dei punteggi dei candidati precitati, in conformità alle disposizioni conformative della presente statuizione giudiziale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune di Forio in favore del ricorrente, con attribuzione agli avvocati antistatari. Spese compensate nei confronti delle restanti parti.

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