TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901736
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2019

N. 01736/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella n. 36;

contro

Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Bluserena S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- del diniego dell'autorizzazione paesaggistica espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, relativo all'intervento proposto dal ricorrente con DIA prot. n. 6588 del 27 febbraio 2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso il parere del 14 marzo 2018 e la nota a firma del responsabile del procedimento prot. n. 9747 dell'11 aprile 2018, notificata il successivo 13 aprile, di comunicazione del predetto “parere negativo” della Commissione Locale per il Paesaggio;

quanto ai motivi aggiunti:

- del parere della Commissione Locale Paesaggio, comunicato con nota del responsabile del procedimento prot. n. 15726 del 12 giugno 2018, di conferma del diniego dell'autorizzazione paesaggistica relativo all'intervento proposto dal ricorrente con DIA prot. n. 6588 del 27 febbraio 2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la nota a firma del responsabile del procedimento prot. n. 15726 del 12 giugno 2018, di comunicazione del predetto “parere negativo” della Commissione Locale per il Paesaggio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\1\2019 :

per l'annullamento

(oltre ai provvedimenti già impugnati)

- della determinazione della Commissione Locale Paesaggio, fatta proprio dal responsabile del procedimento e comunicata con nota prot. n. 21324 del 7.11.2018, di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativo all'intervento proposto dal ricorrente con DIA prot. n. 6588 del 27/02/2008, nelle parti in cui

a) pone la “condizione che le preesistenze oggetto di ordinanza di demolizione siano effettivamente rimosse”,

b) fa salve “le prescrizioni del PAI vigente per l'area oggetto di intervento”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la ci-tata nota a firma del responsabile del procedimento prot. n. 21324 del 7.11.2018, nonché il punto 5) del parere interlocutorio della Commissione Locale per il Paesaggio del 25.7.2018.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\4\2019 :

per l'accertamento

dell'obbligo del Comune di Ginosa di rilasciare al ricorrente, sulla base dell'istruttoria espletata, l'autorizzazione per la struttura precaria in Località Tre Mattoni, Marina di Ginosa, di cui alla DIA prot. n. 6588 del 27 febbraio 2008, previa declaratoria di illegittimità dell'ulteriore inerzia dopo la definizione del subprocedimento di autorizzazione paesaggistica,

nonché per l'annullamento

della nota del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 3315 del 14.2.2019.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\6\2019 :

per l'annullamento previa sospensiva

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 28 maggio 2019 prot. n. 6588 (DIA del 27.2.2008), nella sola parte in cui pone le seguenti prescrizioni: a) che le preesistenze oggetto di ordinanza di demolizione siano effettivamente rimosse;
b) siano fatte salve le prescrizioni del PAI vigente per l'area oggetto di intervento;

- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, compresi i pareri della commissione locale paesaggio che impongono le impugnate prescrizioni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Il sig. Cioccoloni espone quanto segue:

- In data 25/2/2008, il sig. P C ha presentato al Comune di Ginosa una denuncia di inizio attività (DIA), con la quale ha comunicato l'intenzione di installare su un'area di sua proprietà (inclusa nel vigente strumento urbanistico in zona T1 - villaggi turistici) una struttura temporanea e precaria di circa 130 mq, da adibire a punto ristoro per turisti.

-Con determinazione 2/5/2008 n. 6588, a firma del Capo Area Tecnica e dal Capo Sezione Urbanistica del Comune citato, veniva disposto l'annullamento della menzionata DIA in quanto " oltre ad essere incompleta dal punto di vista documentale e mancante dei necessari N.O. per i vincoli insistenti sull'area d'intervento, non sussistono le condizioni per l'applicabilità, nella fattispecie, di quanto meglio esplicitato all'art. 1, comma 1.4 della D.C. n. 04 del 21.03.2005 ".

-Con sentenza n. 4944 del 29 ottobre 2015, la Sezione IV del Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la nota del Comune di Ginosa n. 6588 prot. del 2.5.2008 rilevando che, in caso di incompletezza della documentazione, il Comune, prima di procedere all'annullamento, avrebbe dovuto, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 della L. 7/8/1990 n. 241, " formulare all'interessato una richiesta istruttoria finalizzata ad acquisire gli atti mancanti ritenuti essenziali ai fini del completamento della pratica ".

Con nota n.6588/08 del 12.10.2016, il R.U.P. ha comunicato al ricorrente il parere della Commissione, di seguito riportato: “ La Commissione locale per il paesaggio, facendo riferimento alla documentazione allegata alla D.I.A. prot. n.6588 del 27.2.2008, ritiene ai fini istruttori di dover acquisire l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica completa di tutta la documentazione prevista dal vigente P.P.T.R. approvato con D.G.R. n.176 del 16.2.2015 - B.U.R.P. n.39 del 23.3.2015 e ss.mm.ii.. Precisa che all’ottenimento della documentazione sarà cura di questa Commissione effettuare apposito sopralluogo nell’area oggetto d’intervento ”.

Avverso tale atto il ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
ERRONEITÀ MANIFESTA DEI PRESUPPOSTI). VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES L. 241/90. VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO.

VIOLAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004.ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
OMESSA ISTRUTTORIA;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE).VIOLAZIONE DELLA DELL’ART. 6 L. 241/90.

Con nota prot. n. 15726 del 12.6.2018 il responsabile del procedimento ha comunicato il nuovo parere della Commissione Locale Paesaggio, confermativo del diniego già impugnato.

Avverso tale atto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

VIOLAZIONE DELL’ART. 2 D.P.R. 13.2.2017 N. 31.ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 13.2.2017 N. 31.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA).

VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/90.

- VIOLAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
ERRONEITÀ MANIFESTA DEI PRESUPPOSTI).

VIOLAZIONE DELLA DELL’ART. 6 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
IRRAZIONALITÀ MANIFESTA;
DI-FETTO DI MOTIVAZIONE).

VIOLAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004 E DEL D.P.R. 31/2017. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
ERRONEI-TÀ DEI PRESUPPOSTI).

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO). VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEL DOVERE DI IMPARZIALITÀ.

Con II atto di motivi aggiunti il sig. Cioccoloni ha impugnato la determinazione della Commissione Locale Paesaggio, fatta proprio dal responsabile del procedimento e comunicata con nota prot. n. 21324 del 7.11.2018, contenente il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativo all’intervento proposto dal ricorrente con DIA prot. n. 6588 del 27/02/2008, nelle parti in cui a) pone la “ condizione che le preesistenze oggetto di ordinanza di demolizione siano effettivamente rimosse ”,b) fa salve “ le prescrizioni del PAI vigente per l’area oggetto di intervento” .

Queste le censure a sostegno dei motivi aggiunti:

VIOLAZIONE DELL’ART. 2 D.P.R. 13.2.2017 N. 31. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

VIOLAZIONE DELL’ART. 10 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
OMESSA CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI;
SVIAMENTO). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

VIOLAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). INVALIDITÀ DERIVATA.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI;
OMESSA ISTRUTTORIA).

Con i III motivi aggiunti il ricorrente ha lamentato il decorso del termine perentorio, di cui all’art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004 e l’art. 11, commi 5 e 9, d.r.p. 31/2017, per l’espressione del parere della Soprintendenza, con l’obbligo dell’amministrazione di adottare l’atto conclusivo e indire la conferenza di servizi per la definizione del procedimento, così instando per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ginosa di rilasciare al ricorrente, sulla base dell’istruttoria espletata, l’autorizzazione per la struttura precaria in Località Tre Mattoni, Marina di Ginosa, di cui alla DIA prot. n. 6588 del 27 febbraio 2008, previa declaratoria di illegittimità dell’ulteriore inerzia dopo la definizione del subprocedimento di autorizzazione paesaggistica.

Infine, con i IV motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la sopraggiunta autorizzazione paesaggistica n. 12 del 28 maggio 2019 prot. n. 6588 (DIA del 27.2.2008), nella sola parte in cui pone le seguenti prescrizioni: a) che le preesistenze oggetto di ordinanza di demolizione siano effettivamente rimosse;
b) siano fatte salve le prescrizioni del PAI vigente per l’area oggetto di intervento, deducendo le censure di seguito sintetizzate:

- VIOLAZIONE DELL’ART. 2 D.P.R. 13.2.2017 N. 31.ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO).

VIOLAZIONE DELL’ART. 10 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
OMESSA CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI;
SVIAMENTO).

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). VIOLAZIONE DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO). INVALIDITÀ DERIVATA.

ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO;
ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI;
OMESSA ISTRUTTORIA).

La società Blu Serena srl ha proposto atto di intervento ad opponendum in quanto titolare della struttura alberghiera denominata “Torreserena Village”, ubicata nella località di Ginosa Marina (TA), nelle vicinanze di alcuni terreni appartenenti al Sig. Cioccoloni.

Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e il Comune di Ginosa eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, con memoria depositata in data 20.9.2019, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui successivi tre atti di motivi aggiunti, a seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in data 28.5.2019.

A seguito della sopravvenienza citata al Collegio non resta pertanto che dichiarare la cessazione della materia del contendere nel senso indicato dal ricorrente.

I quarti motivi aggiunti sono invece infondati e devono essere respinti.

In primo luogo, non può essere accolta la censura con cui parte ricorrente assume che l’intervento in questione risulterebbe esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 13.2.2017 n. 31, il quale dispone quanto segue: “ Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggi-stica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4 ”.

Tra gli interventi dell’allegato A vi sono le “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo ”.

L’intervento sarebbe altresì esonerato trattandosi di “ occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare ”.

Tuttavia lo stesso ricorrente ha inteso qualificare l’intervento de quo –come indicato nell’istanza –di lieve entità (e, quindi subordinato al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificato) di cui al punto B.25 dell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017: “ occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a180 giorni nell'anno solare” .

Peraltro, la destinazione impressa al manufatto quale “punto di ristoro” – unitamente alle caratteristiche del progetto, come evincibile dalle tavole del progetto esibite in giudizio che evidenziano un manufatto ligneo(di superficie di mq 130) dotato di chiusure perimetrali, finestre e servizi igienici, in assenza di alcuna indicazione di temporaneità e smontaggio al termine della stagione estiva – implica una certa stabilità del manufatto non ancorata a limiti temporali.

Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si deduce la violazione dell’art.10 bis della L.241/990 stante la asserita mancata comunicazione dell’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto per giurisprudenza pacifica la s.c.i.a. o d.i.a. non sono qualificabili come provvedimenti amministrativi, ma come atti in tutto e per tutto del privato.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente assume che non spetta all’organo deputato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la valutazione del “carico antropico” determinato dalla nuova opera.

A confutare tale tesi, basti il rilievo secondo cui, con l’entrata in vigore, a regime (dal 1° gennaio 2010), dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, l’ente deputato alla difesa del vincolo esercita, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo (su cui Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9), ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04).

Lo stato dei luoghi è componente fondamentale del quadro di riferimento del vincolo quale assunto al momento dell’adozione nell’interazione consolidata in atto tra il paesaggio e l’intervento dell’uomo, per cui la valutazione di compatibilità di successivi interventi è legittimamente effettuata riguardo all’effetto su questa interazione a salvaguardia dell’intero contesto.

Nella specie, peraltro, l’autorizzazione paesaggistica risulta rilasciata dal Comune adeguandosi al parere della Commissione Locale per il paesaggio, verificando in concreto il carico antropico dell’intervento sul contesto circostante e quindi dall’ente deputato alla gestione del territorio anche dal punto di vista edilizio-urbanistico.

Non risulta neppure sussistere il denunciato deficit motivazionale.

In particolare, il Responsabile del procedimento ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica all’intervento, sia pur con alcune prescrizioni (i.e.: che le preesistenze oggetto di ordinanza di demolizione siano effettivamente rimosse;
siano fatte salve le prescrizioni del PAI vigente per l'area oggetto di intervento) rilevando quanto segue, anche in risposta alle osservazioni fornite dall’interessato:

L'attività istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non può limitarsi alla singola ed autonoma valutazione dell'opera da assentire ma deve essere effettuata in relazione all'intero contesto paesaggistico in cui la stessa (opera) è inserita;

Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l'opera oggetto del presente provvedimento è costituito da numerose opere realizzate in assenza di qualsivoglia titolo abilitative, oggetto di ordinanze di demolizione nn. 22/18 e 24/18;

Contrariamente a quanto asserito nella suddetta memoria, l'autorità preposta alla tutela del paesaggio, ai fini delle valutazioni di propria competenza, deve necessariamente valutare l'impatto che gli interventi antropici hanno sul paesaggio circostante ”.

Appare quindi evidente che l’autorizzazione risulta positivamente rilasciata, sicchè non si poneva alcun particolare onere motivazionale, necessario solo in caso di diniego di autorizzazione paesaggistica.

Del tutto inammissibili, oltre che infondate sono le censure con le quali il ricorrente lamenta la imposizione delle prescrizioni suindicate.

In particolare, quanto alla eliminazione delle preesistenze edilizie, queste ultime sono rappresentate dalle opere abusive oggetto delle ordinanze di demolizione oggetto nn. 22/18 e 24/18, le cui disposizioni sono cogenti ed ancora efficaci in assenza di alcun provvedimento giurisdizionale inibitorio;
da tanto discende la carenza di interesse a lamentarsi delle stesse, dato che quand’anche la prescrizione prevista nell’autorizzazione paesaggistica venisse eliminata, il ricorrente dovrebbe comunque eliminare tali manufatti abusivi.

In ogni caso, la prescrizione è pienamente legittima in quanto ricognitiva di una situazione di abusività definitivamente accertata e sanzionata- ancorché attualmente sub iudice- comunque incidente sul carico antropico (che, come visto poteva essere legittimamente valutato) dell’intervento nel suo complesso.

Peraltro, le preesistenze consistono in una serie di opere, obiettivamente impattanti sull’area, consistenti in:

a) n.2 manufatti prefabbricati in struttura lignea nei quali sono allocati n.8 servizi igienici collegati a n.4 pozzetti di raccolta dei reflui sprovvisti della necessaria autorizzazione allo scarico e/o stoccaggio dei reflui così come previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Regolamenti Regionali - Puglia n. 26/2011 e n. 07/2016. Tali servizi igienici abusivi, difatti, sono stati già oggetto di ispezione congiunta della ASL territorialmente competente, unitamente alle forze dell’ordine, ed oggetto di ordinanza sindacale di chiusura e rimozione;

b) n.2 serbatoi di acqua installati nei pressi dei servizi igienici di cui al precedente punto a);

c) n.1 serbatoio di gasolio della capacità di lt.

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