TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400034
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00034/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Latina, Area III (Patenti), Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 9 febbraio 2023, con cui veniva ordinata la revoca della patente di guida di categoria B n. -OMISSIS- e di ogni altra eventualmente posseduta dal sig. -OMISSIS-, e di ogni altro provvedimento emesso antecedente e successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa E T e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame – notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 14 febbraio successivo – è contestata la legittimità del provvedimento, i cui estremi sono dettagliatamente indicati in epigrafe, con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (d’ora innanzi «UTG») di Latina, previa comunicazione di avvio del procedimento e acquisizione delle osservazioni del ricorrente, ha disposto la revoca della patente di guida di categoria «B» e nonché di ogni altra da lui eventualmente posseduta, in quanto « condannato per la violazione di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 » dalla « sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 15 ottobre -OMISSIS- ».

2. Il ricorso è affidato ad un’unica ed articolata censura con la quale si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2, CDS - eccesso di potere per falsità dei presupposti - travisamento dei fatti - illogicità - irragionevolezza - difetto di istruttoria per non aver l’amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità nei confronti del ricorrente » in quanto non sarebbe stata compiuta alcuna istruttoria né svolta alcuna motivazione in merito alla condizione personale, lavorativa e familiare del ricorrente, nonostante quanto dallo stesso esposto nell’ambito delle osservazioni prodotte in data 13 gennaio 2023, essendosi l’amministrazione limitata a prendere atto della sentenza di condanna, attraverso un automatismo non legittimo alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020;
non sarebbe stato, poi, dato alcun rilievo alle risultanze degli esami tossicologici e del capello prodotti dal ricorrente, eseguiti nel 2021 e nel 2022 con esito negativo, né al fatto che il ricorrente si sarebbe, successivamente ai fatti, trasferito in Provincia di Latina, cioè a notevole distanza dal contesto nel quale si è verificato l’episodio per il quale ha riportato la citata condanna (provincia di -OMISSIS-), dove avrebbe avviato un’attività artigianale, rifacendosi una vita.

3. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti, con atto di stile, la Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo ed il Ministero dell’Interno.

4. Con ordinanza n. 95 del 16 maggio 2023 è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, considerandosi « prevalente l’interesse privato nelle more della decisione di merito »;
è stata così fissata, per la discussione, la pubblica udienza del 15 dicembre 2023.

5. All’esito di quest’ultima, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. I motivi di censura sono fondati e meritano accoglimento.

6.1. Occorre premettere che il gravato provvedimento di revoca è così motivato: « VISTA la Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 15/10/-OMISSIS- con la quale il Sig. -OMISSIS-[…] è stato condannato per la violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 … CONSIDERATO che dai predetti scritti non emergono elementi tali da infirmare le valutazioni sulla gravità dei fatti compiute dall’autorità giudiziaria;
RILEVATO che il predetto, per tali motivi, non risulta più in possesso dei requisiti morali per la titolarità della patente di guida, giusta quanto disposto dall’art. 120 del vigente CdS
».

6.2. Ciò posto, rileva il Collegio che con sentenza n. 22 del 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del codice della strada nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, disponeva che il Prefetto provvedesse alla revoca della patente in via automatica.

La Consulta si è, altresì, pronunciata sull’argomento con la sentenza n. 24 del 2020, con la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 120, comma 2, del codice della strada nella parte in cui disponeva che il Prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, nonché con l’ulteriore decisione n. 99 del 2020, con la quale l’art. 120, comma 2, del codice della strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disponeva che il Prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

6.3. Come affermato dalla giurisprudenza, « Dalle menzionate pronunce discende, con ogni evidenza, il superamento del precedente automatismo tra condanna penale e revoca prefettizia della patente di guida già conseguita, posto che, per effetto delle richiamate sentenze, tali provvedimenti vengono adottati non più in via automatica, ma nell’esercizio di un potere valutativo di carattere discrezionale in capo al Prefetto. Tale orientamento è stato, da ultimo, sostanzialmente confermato anche dalla recente sentenza n. 152 del 2021, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che le ragioni che avevano portato al superamento dell’automatismo della revoca prefettizia non fossero ugualmente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 120 del codice della strada, attesa la vincolatività di tale provvedimento. In definitiva, alla luce dei principi costituzionali poc’anzi richiamati, risulta necessario e opportuno che l’amministrazione, nell’adozione dei provvedimenti di revoca della patente di guida, operi un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, attraverso una doverosa e puntuale istruttoria che tenga conto, oltreché della pronuncia di condanna del giudice penale, anche della condotta successiva ad essa, delle circostanze del caso concreto e della complessiva situazione personale dell’interessato, in particolare familiare e lavorativa, considerando se il mantenimento del possesso del titolo di guida possa effettivamente e concretamente aggravare, o meno, una effettiva persistente situazione di pericolosità sociale e se, dunque, la revoca della patente di guida costituisca, o meno, una misura necessaria e opportuna » (Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2023 n. 8599;
in termini T.A.R. Campania, sez. V, 3 gennaio 2023, n.72; id . 23 settembre 2022 n. 5907;
T.A.R. Puglia, sez. II, 20 ottobre 2021, n. 1527).

6.4. Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che nel caso di specie non risulta svolta alcuna istruttoria né risulta spiegata alcuna motivazione in ordine alle riferite circostanze, nonostante il ricorrente abbia compiutamente illustrato, con le memorie endoprocedimentali presentate, la risalenza del fatto illecito al -OMISSIS-, la lieve entità dello stesso (stante la ritenuta applicabilità del comma 5 dell’art. 73 del TU stupefacenti da parte del giudice penale), l’esito negativo degli esami tossicologici effettuati nell'anno 2021 e dell'esame del capello effettuato in data 14 dicembre 2022 (ciò che portava ad escludere l’ulteriore uso personale di sostanze stupefacenti), nonché il proprio trasferimento dalla provincia di -OMISSIS-, contesto nel quale era maturato il fatto, a quella di Latina, così omettendo l’indispensabile motivato giudizio di concreta ed attuale pericolosità dello stesso.

6.5. Pertanto l’impugnato provvedimento di revoca, non risultando preceduto da alcuna valutazione delle indicate circostanze, e fondandosi esclusivamente sulla sentenza di condanna (peraltro erroneamente indicata negli estremi, in quanto la citata « n. -OMISSIS-/-OMISSIS- » emanata l’-OMISSIS- -OMISSIS- è, in realtà, la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- di conferma della sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-), deve ritenersi affetto dal lamentato deficit istruttorio e motivazionale, con conseguente fondatezza delle censure veicolate in ricorso.

6.6. In accoglimento di quest’ultimo il provvedimento deve, dunque, essere annullato, ai fini di un nuovo esercizio del potere, evidenziando altresì che, secondo la giurisprudenza (cfr. TAR Campania, sent. 5907/2022 cit. e i precedenti dalla stessa sul punto richiamati), tale esercizio deve ispirarsi ai seguenti criteri: «(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida
».

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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