TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415701

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415701
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2024

N. 15701/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04750/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4750 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno in data 7 febbraio 2020 e notificato al sig. -OMISSIS- in data 7 marzo 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 luglio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 7 febbraio 2020, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 7 marzo 2020, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 4 ottobre 2013, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».

La predetta decisione è stata assunta dal Ministero in quanto in sede istruttoria era emerso che l’istante era stato destinatario, nel 2013, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 623 e 625 c.p. (in relazione al quale era stato emanato nei confronti del ricorrente un decreto penale oggetto di opposizione) e tale circostanza era stata ritenuta, nell’ambito del giudizio globale sul comportamento dell’interessato, indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig.-OMISSIS- ha impugnato tale decisione, articolando avverso la stessa tre motivi in diritto e proponendo istanza di sospensione cautelare.

Segnatamente, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, mancanza di istruttoria [e] violazione del giusto procedimento » (I motivo), per « violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990 n 241 [ed] eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento» (II motivo) e per « violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate [ed] eccesso di potere » (III motivo), sostenendo:

- che l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato il complessivo livello di integrazione dell’istante e non aveva adeguatamente motivato la sua decisione;

- che il Ministero non aveva considerato che il procedimento penale si era concluso senza alcuna condanna;

- che la decisione della p.a. era discriminatoria e incideva sul godimento di un considerevole numero di diritti che avrebbero dovuto essere garantiti a ogni cittadino senza distinzioni di cittadinanza.

3. In data 27 luglio 2020, l’amministrazione si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 6 agosto 2020, n. 5205 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 12 luglio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. I motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione) sono infondati per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.

7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo

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