TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-07-30, n. 201504168
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04168/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2015, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. M C, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via P. Colletta, 12;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata il 17 novembre 2014 dal ricorrente in qualità di socio ed amministratore della S.S. Costruzioni s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 28 gennaio 2015, la società ricorrente, già destinataria di informativa prefettizia del luglio 2010, impugna il silenzio – inadempimento serbato dalla intimata amministrazione in ordine alla richiesta di aggiornamento della certificazione antimafia presentata il 17 novembre 2014 ai sensi dell’art. 91, quinto comma, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
In punto di diritto, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
La società chiede ordinarsi all’amministrazione convenuta di disporre l’aggiornamento dell’informativa antimafia con l’affermazione della insussistenza del pericolo di contaminazione criminale.
Ai sensi dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990 l’istante chiede altresì la condanna della Prefettura al risarcimento del danno da ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento amministrativo (comma 1) e di corresponsione dell’indennizzo da mero ritardo (comma 1 bis).
La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio e rappresenta di aver emesso in data 21 aprile 2015 l’informativa prefettizia liberatoria nei confronti della società ricorrente.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Risulta dagli atti di causa che, dopo il deposito del ricorso, in data 21 aprile 2015 la Prefettura di Caserta ha emesso informativa prefettizia liberatoria CAT.12b.16/ANT/Area 1^ con la quale, richiamando la relazione redatta il 20 aprile 2015 dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alla relative verifiche, ha dato atto che nei confronti della società S.S. Costruzioni s.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nonché le situazioni di cui all’art. 84, quarto comma, e all’art. 91, sesto comma, del medesimo decreto.
Ne consegue che, avendo l’amministrazione adempiuto all’obbligo di definire il procedimento di aggiornamento dell’informativa antimafia, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Restano tuttavia da scrutinare le domande di risarcimento del danno da ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento amministrativo e di corresponsione dell’indennizzo da mero ritardo, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 e 1 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Tali istanze non possono trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, deve rammentarsi che il danno da ritardo imputabile alla Pubblica Amministrazione rientra nello schema generale della responsabilità da fatto illecito secondo il modello dell'articolo 2043 cod. civ. e richiede, pertanto, la sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa), dell'elemento oggettivo (il danno ingiusto) e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro.
A tale scopo, la prova dell’elemento soggettivo incombe sul danneggiato ed è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza che non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa (T.A.R. Campania, Salerno, 25 luglio 2012 n. 1465;T.A.R. Toscana, 31 ottobre 2010 n. 5145;T.A.R. Veneto, 29 gennaio 2010 n. 197).
Peraltro, la presenza dell’elemento colpa, quale presupposto per l’affermazione della responsabilità per danno da ritardo, è espressamente prevista, nell’ipotesi d’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, dall’art. 2 bis della L. n. 241/1990 che stabilisce che la P.A. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della detta inosservanza “dolosa o colposa”.
Ebbene, nel caso specifico, la parte ricorrente non ha fornito la prova dell’elemento soggettivo, da ravvisarsi nella inescusabilità del comportamento omissivo della Prefettura, in un contesto di circostanze che palesi negligenza e imperizia, e nella intenzionalità di agire in violazione delle regole di buona amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 maggio 2013 n. 2452).
Neppure risultano adeguatamente comprovati i danni dei quali si chiede il ristoro economico, mentre è noto che la domanda di risarcimento deve sempre essere assistita dalla prova del pregiudizio patrimoniale sofferto, spettando in tali casi all'interessato dare contezza del vulnus subìto.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di corresponsione del c.d. “indennizzo da mero ritardo”.
L’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, modificando l'art.