TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-10, n. 201501860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-10, n. 201501860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501860
Data del deposito : 10 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00344/2015 REG.RIC.

N. 01860/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00344/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 344 del 2015, proposto da Maria Teresa Marchiano', I D R M, D D R M, nelle qualità di eredi di D R M L, deceduto in Rossano il 14.6.2007, rappresentati e difesi dall'avv. G G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Rossano Scalo, Largo C. Colombo, n.6;

contro

Comune di Corigliano Calabro, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato formatosi

sulla sentenza del Tribunale di Rossano n 282 depositata il 21.3.2008, notificata in forma esecutiva il 28.11.2013, con cui il Comune di Corigliano è stato condannato, fra l’altro, al pagamento “ nei confronti di DE

ROSIS MORGIA

Luigi Scipione della complessiva somma di E 138.571,92
”, “ oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dal 30.05.1996 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (dalla decorreranno i soli interessi legali) ”, con spese di giudizio compensate e spese di CTU a carico del Comune, passata in giudicato in data “ mercoledi 6 maggio 2009”, come da certificato del Tribunale di Rossano del 10.8.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

Con atto notificato in data 10/11 marzo 2015 e depositato in data 17 marzo 2015, i ricorrenti, nelle qualità di eredi di Luigi Scipione De Rosis Morgia, come da certificato anagrafico del 25.2.2015, (prodotto in atti), adivano questo Tribunale per ottenere l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’epigrafata sentenza.

Lamentavano che, permanendo l’ulteriore inerzia dell’intimata Amministrazione, si vedevano costretti a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n.104, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione della propria pretesa creditoria.

Concludevano per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere al giudicato de quo, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione, con vittoria di spese.

Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno del giorno 12 novembre 2015, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza, quanto alla statuizione concernente il loro dante causa.

Sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 113 comma 1°, c.p.a., in base al quale “ Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;
la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado
”.

La proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall'istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici ( conf .: Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).

Ed invero, come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente ( conf .: Cons. Stato, Sez. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente ( conf . Cass. SS. UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125), rispetto all'ordinaria procedura esecutiva.

Esso tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento, apertamente o implicitamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice ( conf. : Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L'amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l' an ed il quando , ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo , per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (conf: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

2. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato dell’epigrafata sentenza, in data “ mercoledi 6 maggio 2009”, risulta comprovato dall’attestato con certificato del Tribunale di Rossano del 10.8.2009.

Risulta, quindi, che parte ricorrente ha regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo per il pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 14 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto devono essere precedute dalla “ notificazione del titolo esecutivo ”, che, ad avviso del Collegio, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice ( ex plurimis : Cons. Stato Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160;
T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III: 13 luglio 2011, n. 1361 e 8 giugno 2011, n. 1068;
T.AR. Campania, Napoli, Sez. IV: 17 gennaio 2011, n. 234 e 29 giugno 2010, n. 16434;
T.A.R. Lazio- Roma, Sez.: III, 24 gennaio 2008, n. 531;
T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Sussiste anche l’inerzia dell’Amministrazione e non risultano in atti neanche documenti intesi a comprovare l’effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.

Conseguentemente, in base all'art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie ( conf. : Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima ( conf. : Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. ( conf. : T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 cpa è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo, in capo al Comune di Corigliano, in persona del Sindaco pro-tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza del Tribunale di Rossano n 282 depositata il 21.3.2008, notificata in forma esecutiva il 28.11.2013, con cui il Comune di Corigliano è stato condannato, fra l’altro, al pagamento “nei confronti di DE

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