TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-02-20, n. 201900330

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-02-20, n. 201900330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900330
Data del deposito : 20 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2019

N. 00330/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2012, proposto da
S.R.L. Ecol Radi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Nistico' in Catanzaro, via A. De Gasperi, 62;

contro

Comune di Guardavalle non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n 115/12, emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il Consiglio Comunale di Guardavalle ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Considerato che, ai sensi dell’art. 248 d.lgs. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

Rilevato che il divieto di azione esecutiva individuale nei confronti del Comune va esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, indubbiamente, anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. Ciò in considerazione del fatto “ che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore ” (Cons. Stato Sez. IV, 19-01-2012 n. 226;
Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035);

Ritenuto che il presente giudizio rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, comma 2, in quanto afferente ad un credito accertato in via giudiziale, relativo ad una fattispecie antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto (Cons. Stato, n. 226/2012 cit.);

Ritenuto, pertanto, che il giudizio deve essere dichiarato estinto, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto alla ricorrente a titolo di capitale, accessori e spese (in questi termini, T.A.R. Catania, Sez. I, 1/09/2013 n. 2213 e TAR Catanzaro, Sez. II, n. 68/2014).

Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che sussistono rilevanti ragioni per dichiararne la compensazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi