TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-29, n. 202200305
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Pubblicato il 29/04/2022
N. 00305/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2020, proposto da E B, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione prot. 140059 adottata il 21/08/2020 dal comune di Reggio Calabria, con cui sono state revocate tre autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio di tipo A intestate alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora Balau Elena chiede l'annullamento della determinazione, prot. 140059 del 21.08.2020, con la quale il comune di Reggio Calabria ha revocato le autorizzazioni di tipo "A" di cui la ricorrente era titolare, nn. 897, 998 e 899, tutte rilasciate l’11 gennaio 2011 per l’esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, e relative, rispettivamente, ai posteggi n. 4 (presso il mercato di Pellaro), n. 57 (presso il mercato di Gallico) e n. 108 (presso il mercato di Botteghelle).
2. Risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente, titolare delle citate autorizzazioni, con provvedimento prot. 145998 del 19.09.2018, era stata autorizzata alla rateizzazione del complessivo importo di euro 9.597,96 da lei dovuto al comune di Reggio Calabria per la tassa relativa all’occupazione del suolo pubblico. In ragione di irregolarità riscontrate nei pagamenti il Comune ha avviato il procedimento di revoca delle citate autorizzazioni dando comunicazione di ciò alla ricorrente il 2 dicembre 2019 e, in assenza di osservazioni, ha provveduto ad adottare il gravato provvedimento, contro il quale è insorta la signora Balau con il ricorso in epigrafe notificato il 3 settembre 2020 e depositato il giorno successivo.
3. Il mezzo è affidato ad articolate censure con le quali parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che non indicherebbe le rate scadute e non pagate, la violazione dei precetti di logica ed imparzialità per non avere l'Amministrazione fornito alcuna utile informazione alla ricorrente in ordine al ridetto credito vantato dal Comune, la violazione dell'art. 22 della legge 114/98 e dell'art. 9 della legge regionale n. 18/1999 contenente Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche, la violazione degli articoli 41 e 2 della Costituzione, e la violazione dell’art. 109 del decreto legge 14 agosto 2020 n° 104, che prevede l’inesigibilità della TOSAP fino al 31/12/2020.
4. Con memoria del 2 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il comune di Reggio Calabria per chiedere il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 209 dell’8 ottobre 2020 (confermata dalla Sezione V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6524 del 12 novembre 2020) il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con memoria del 27 marzo 2021 la resistente amministrazione, infine, ha insistito per il rigetto del gravame, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 23 marzo 2022.