TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-06-26, n. 201401129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-06-26, n. 201401129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401129
Data del deposito : 26 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02411/1997 REG.RIC.

N. 01129/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02411/1997 REG.RIC.

N. 02413/1997 REG.RIC.

N. 03115/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2411 del 1997, proposto da:
Soc. M S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. N P, con domicilio eletto presso - Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;

contro

Comune di Signa, rappresentato e difeso dagli avvocati E V ed E C, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via Duca D'Aosta 10;



sul ricorso numero di registro generale 2413 del 1997, proposto da:
Soc. M S.r.l., come sopra rappresentata e difesa;

contro

Comune di Signa, come sopra rappresentato e difeso;



sul ricorso numero di registro generale 3115 del 1997, proposto da:
Soc. M S.r.l., come sopra rappresentata e difesa;

contro

Comune di Signa, come sopra rappresentato e difeso;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2411 del 1997:

a) del provvedimento comunicato con nota 7 aprile 1997 prot. 738 pervenuto in data 9 aprile 1997 a firma dell'assessore all'urbanistica con la quale si respingeva la richiesta di sanatoria presentata dalla soc. M in data 25.2.1995, prot. 3614;

b) degli atti connessi conseguenti e presupposti tra cui il parere della Commissione Edilizia Integrata decisione n. 1 del 17 marzo 1997;

c) dell'art. 24 comma 3° dello Statuto del Comune di Signa pubblicato nel B.U.R.T. 13 maggio 1992 n. 123 nella parte in cui sancisce che "il sindaco può delegare ai singoli assessori le attribuzini di sua competenza"..

quanto al ricorso n. 2413 del 1997:

a) del provvedimento comunicato con nota prot. 576 del 9 aprile 1997 a firma dell'assessore all'urbanistica prevenuto in data 12.4.1997 con cui è stata respinta la richiesta presentata in data 22.9.1995 prot. 17086 di accertamento di conformità;

b) degli atti conseguenti connessi e presupposti al provvedimento sub a) fra cui i pareri della Commissione Edilizia Integrata 4 aprile 1996 e 27.3.1997 decisione n. 1/A conosciuti attraverso l'atto impugnato sub a);

c) dell'art. 24 comma 3° dello Statuto del Comune di Signa pubblicato nel B.U.R.T. 13 maggio 1992 n. 123 - per quanto occorrer possa - nella parte in cui sancisce che "il sindaco può delegare ai singoli assessori le attribuzioni di sua competenza";.

quanto al ricorso n. 3115 del 1997:

a) dell'ordinanza n. 2958 del 26.5.1997 pervenuto in data 31.5.1997 a firma dell'assessore all'urbanistica ed edilizia privata con la quale si ordina la demolizione "delle opere entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica della presente, con riserva dei provvedimenti definitivi di cui all'art. 9 della L. 47/85, fatti salvi ed impregiudicati quelli di carattere penale connessi all'infrazione".

b) degli atti connessi conseguenti e presupposti

c) dell'art. 24 comma 3° dello Statuto del Comune di Signa pubblicato nel B.U.R.T. 13 maggio 1992 n. 123 nella parte in cui sancisce che "il sindaco può delegare ai singoli assessori le attribuzioni di sua competenza "..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Signa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il dott. R G e uditi per le parti i difensori M G delegata da N P e E V M G delegata da N P e E V M G delegata da N P ed E V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto in data 14 a aprile 1989 Il Sindaco del Comune di Signa autorizzava la S.r.l. M a mantenere in essere una tensostruttura in plastica a copertura del cortile di ingresso della “Villa Castelletti” di sua proprietà.

L’autorizzazione era limitata al periodo autunnale ed invernale e comportava la rimozione del telone nelle stagioni che consentivano l’utilizzo scoperto del cortile.

Negli anni successivi la struttura era oggetto di diversi rimaneggiamenti eseguiti in assenza di autorizzazione da parte del Comune.

La S.r.l. M provvedeva, infatti, a sostituire la copertura con altra di più solida fattura ed a realizzare all’esterno dell’ingresso al cortile dell’edificio un ulteriore manufatto coprente in metallo e vetro.

Anche la prescrizione che imponeva la rimozione stagionale della tensostruttura veniva disattesa.

Al fine di regolarizzare gli interventi effettuati e stabilizzare il carattere oramai permanete della installazione la Società proprietaria, avvalendosi dell’art. 39 della L. 724 del 1994, proponeva al Comune di Signa istanza di condono edilizio.

Nelle more della definizione della domanda di condono la S.r.l. M operava la sostituzione del telone di copertura interna al cortile con una struttura in vetro e metallo e presentava, successivamente, al comune di Signa istanza di accertamento di conformità per sanare tale intervento che veniva ascritto alla categoria della manutenzione straordinaria.

In data 7 aprile 1997 l’Assessore all’urbanistica del Comune di Signa respingeva l’istanza di condono edilizio ritenendo che l’opera che ne costituiva l’oggetto sarebbe venuta meno a causa della sua demolizione e della ricostruzione di un diverso manufatto.

Con successivo provvedimento del 9 aprile 1997 l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Signa respingeva anche la richiesta di accertamento di conformità ritenendo che l’intervento eseguito dalla Società nelle more del procedimento di condono non potesse classificarsi nell’ambito della manutenzione straordinaria costituendo, invece, una nuova costruzione realizzata in violazione dell’art. 14 delle NTA che, nella zona ove è sito l’immobile, non consentirebbe incrementi volumetrici. Il rigetto della istanza era motivato anche da ragioni di natura paesaggistica contrastando l’intervento realizzato, per dimensioni e caratteristiche tipologiche, con i valori protetti dal vincolo paesaggistico nell’ambito del quale la villa ricade.

Con ordinanza del 31 maggio 2007 il Comune di Signa, sempre nella persona dell’Assessore alla edilizia privata, ordinava alla Società M di demolire entro 90 giorni le opere abusivamente realizzate con riserva di adottare i provvedimenti di cui all’art. 9 della L. 47 del 1995 in caso di inottemperanza.

I predetti provvedimenti sono stati impugnati dalla Società interessata con tre distinti ricorsi, che, qui vengono riuniti.

I particolare, con il ricorso r.g. 2411/97 la S.r.l. M denuncia la violazione degli artt. 31, 33, 35, 39 e 40 della L. 47 del 1985 e dell’art. 39 della L. 724 del 1994, asserendo che le norme sopra citate non condizionerebbero il rilascio del condono alla permanenza dello stato di fatto in cui l’opera abusiva si trovava al momento della proposizione della istanza. La trasformazione del manufatto non potrebbe, quindi, costituire causa della sua incondonabilità come erroneamente affermato dal Comune. In secondo luogo la S.r.l. M afferma che il diniego di sanatoria sarebbe affetto dal vizio di incompetenza non potendo gli assessori comunali, dopo l’entrata in vigore della L. 81 del 1993, ricevere alcuna delega dal sindaco per l’adozione di atti aventi rilevanza esterna.

Con il ricorso 2413 del 1997 la Società ricorrente denuncia innanzitutto la violazione dell’art. 13 della L. 47 del 1985.

L’intervento, infatti, non ricadrebbe nella zona “A” a cui si applica l’art. 14 delle NTA ma nella zona F disciplinata dall’art. 24 delle medesime norme tecniche il quale consentirebbe ampliamenti volumetrici fino alla saturazione dell’indice di zona nel rispetto delle esigenze funzionali e dei valori ambientali.

Inoltre, essendo consistito il lavoro nella sostituzione di una copertura preesistente (oggetto di condono) con altra costituita da diversi materiali, l’intervento non potrebbe ascriversi alla nuova costruzione ma alla manutenzione straordinaria o, al massimo, al risanamento conservativo.

Sotto altro profilo la S.r.l. M contesta la coerenza del parere espresso dalla Commissione edilizia integrata evidenziando che nessun danno ambientale potrebbe essere stato arrecato al paesaggio se è vero che, come affermato dalla stessa Commissione, l’intervento oggetto di accertamento di conformità, sarebbe stato “migliorativo rispetto alla precedente struttura oggetto di condono edilizio”.

Inoltre, il vincolo paesistico esistente non si riferirebbe a Villa Castelletti, considerata in sé come bellezza individuale, ma ad una vasta area del Comune di Signa in forza del suo essere “pubblico belvedere da e verso le rive dell’Arno”. Sicchè le valutazioni della Commissione sarebbero del tutto estranee ai valori paesistici che il vincolo intenderebbe proteggere.

Anche avverso il diniego di accertamento di conformità la ricorrente formula la censura di incompetenza dell’Assessore all’Urbanistica.

Con il ricorso n. 3115 del 1997 la S.r.l. M impugna l’ordinanza di demolizione per vizi di illegittimità derivata e per vizi propri consistenti nella violazione dell’art. 9 della L. 47 del 1985 atteso che l’abusiva realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria avrebbe potuto essere repressa unicamente con una sanzione pecuniaria e alle stesse conclusioni dovrebbe giungersi anche prendendo in considerazione la natura pertinenziale del manufatto realizzato.

L’Amministrazione avrebbe, inoltre, incluso fra i manufatti da demolire anche un gazebo smontabile che, in quanto opera precaria, non avrebbe necessitato di permesso edilizio e che, in ogni caso, sarebbe stato realizzato negli anni ’60 del 1900 quando non era prescritto ancora l’obbligo della licenza edilizia. La rimozione di tale manufatto sarebbe, inoltre, stata ordinata senza l’indicazione di quale interesse pubblico concreto giustificherebbe il sacrificio dell’affidamento ingeneratosi nel privato rispetto alla sua conservazione nel lungo tempo in cui il Comune sarebbe rimasto inerte.

Anche l’ordinanza di demolizione viene censurata per incompetenza dell’Assessore all’Urbanistica.

Si è costituita l’Amministrazione intimata depositando una memoria unica.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei tre ricorsi.

I ricorsi sono infondati.

Lo è, in particolare, quello promosso avverso il provvedimento di diniego di condono con il quale il Comune di Signa ha sancito che la struttura in vetro e ferro realizzata dalla Società ricorrente rappresenta un'opera totalmente diversa dalla preesistente tensostruttura che copriva l'ingresso della villa.

Vero è, come si afferma nel ricorso, che il regime delle opere rispetto alle quali viene presentata domanda di sanatoria edilizia non è di assoluta immodificabilità. Tuttavia, come questo Tribunale ha già stabilito, le possibilità di trasformazione delle strutture condonande non sono illimitate specie quando l'intervento successivo ne comporti la demolizione e successiva ricostruzione. In tal caso, infatti, si resta nei confini della "ristrutturazione" del precedente manufatto allorchè di questo siano conservati la sagoma e i tratti riconoscitivi essenziali conferiti dai materiali di cui esso è composto (TAR Toscana, III, 2/05/2012 n. 852).

Nel caso di specie sono venute a mancare entrambe le condizioni atteso che la sagoma della attuale copertura in vetro della villa non coincide con quella della preesistente tensostruttura, principalmente a causa della realizzazione di una sorta di cupola prima del tutto assente. E, in ogni, caso, la diversità dell'impatto visivo della copertura in vetro con intelaiatura metallica rispetto a quella in plastica impedisce di ravvisare una continuità fra i due manufatti.

Per le stesse ragioni appare legittimo anche il diniego di accertamento di conformità impugnato con ricorso. Infatti, la diversità di sagoma e materiali della nuova copertura rispetto a quella preesistente fa si che l'intervento non possa essere classificato nelle categorie della manutenzione straordinaria o del risanamento conservativo, trattandosi, invece, della realizzazione di una nuova costruzione come correttamente affermato dal Comune. Oltretutto la trasformazione per la quale si è chiesto l'accertamento di conformità comportava anche il venir meno del carattere solo stagionale della autorizzazione alla installazione del manufatto che, essendo stata rigettata la domanda di condono, non poteva in alcun modo considerarsi già acquisita.

La Società ricorrente afferma ancora che Villa Castelletti rientrerebbe in zona classificata come "F" dallo strumento urbanistico del Comune di Signa la cui disciplina consentirebbe anche interventi di nuova costruzione fino all'esaurimento dell'indice disponibile.

Tale circostanza non è tuttavia dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso, sia perchè, come la stessa M afferma, le concrete possibilità di trasformazione del suddetto immobile erano in realtà specificate da un piano particolareggiato che ammetteva solo interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, sia per il fatto che la domanda di accertamento di conformità da essa presentata al Comune di Signa qualificava l'intervento come manutenzione straordinaria non contenendo perciò un progetto munito di calcoli planovolumetici che consentisse al predetto ente di accertare il rispetto dei parametri urbanistici previsti dalla zona F per le nuove costruzioni.

Debbono essere respinte anche le censure autonomamente proposte dalla ricorrente avverso l'ordinanza di demolizione.

La nuova copertura in vetro non può, infatti, considerarsi come opera meramente pertinenziale soggetta al regime della autorizzazione edilizia. La giurisprudenza ha più volte rimarcato che la nozione di pertinenza, rilevante ai fini dell'autorizzazione, deve essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non può, quindi, ammettersi la realizzazione di opere di rilevante consistenza (come appunto una grande copertura in vetro che si estende lungo tutto il cortile di ingresso di "Villa Catelletti") solo perché destinate, dal proprietario, al servizio ed ornamento del bene principale (Cons. Stato, V, 16/04/2014 n. 1953).

Non si può, inoltre, convenire con la ricorrente quando afferma che il Gazebo posto al centro del cortile costituirebbe una struttura amovibile la cui realizzazione non necessiterebbe di permesso edilizio. Infatti, anche a prescindere dal suo stabile ancoraggio al suolo attraverso strutture ciò preordinate, si tratta di un manufatto destinato ad esigenze che non hanno natura meramente transitoria il quale, pertanto, non può rientrare nella nozione di opera precaria che la costante giurisprudenza ha delineato.

Del tutto sfornita di dimostrazione è poi l'affermata presenza ultradecennale del predetto manufatto (che avrebbe imposto un onere di motivazione a supporto del provvedimento che ne ordina la rimozione), non potendo assumere alcuna rilevanza probatoria le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio che la ricorrente ha prodotto.

In tutti e tre i ricorsi la S.r.l. Montalgiari ha censurato i provvedimenti impugnati per incompetenza essendo gli stessi stati emessi dall'Assessore all'urbanistica del Comune di Signa sulla base di una delega sindacale che, dopo la entrata in vigore della L. 81 del 1993, non avrebbe più alcuna base legale.

In proposito il Collegio deve, tuttavia, rilevare che, avendo i provvedimenti censurati natura vincolata, il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso anche qualora essi fossero stati adottati dall'organo competente.

Il vizio denunciato non rende, pertanto, annullabili gli atti impugnati, posto che il vizio di incompetenza è un mero vizio procedimentale, come tale sanabile qualora il provvedimento abbia natura vincolata e l'irrilevanza del vizio sul contenuto dispositivo sia palese, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (TAR Toscana, III, 17/09/2013 n. 1263).

I ricorsi riuniti devono, quindi, essere tutti respinti.

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