TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-10-17, n. 202206375
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Pubblicato il 17/10/2022
N. 06375/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02996/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2996 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F C, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 631/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui è stata accolta la domanda di condanna del Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo ex l. 210/1992 in favore del ricorrente e delle spese e competenze di giudizio in favore dell'avv.to -OMISSIS-, in qualità di attributario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Napoli – sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – n. 631 del 2019 che ha riconosciuto diritto dell’istante all’indennizzo di cui alla legge 210/1992 commisurato alla VIII categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981 e ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore dell’istante dei relativi ratei maturati dal 1.4.2003, oltre interessi legali ed alla refusione delle spese di lite in favore dell’istante liquidate per l’intero in complessivi euro -OMISSIS-con attribuzione;
Rilevato che il Ministero pur riconoscendo il debito, ha depositato uno schema delle somme da liquidare il cui importo è contestato dal ricorrente in quanto calcolato al netto degli interessi legali maturati e invece dovuti in virtù della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli di cui egli chiede l’esatta ottemperanza.
Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza al giudicato in quanto:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione in atti;
- la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione intimata ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;
- non risulta dagli atti di causa che l’Amministrazione intimata abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto e vada ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento a favore della ricorrente di tutto quanto dovutole sulla base della medesima sentenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente pronuncia;
Ritenuto di precisare che il Ministero della Salute, ai fini della liquidazione delle somme debba dare precisa attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice civile e che qui si riportano: “Consegue l'accertamento del diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2, comma 1, legge 210/1992 , da ascriversi nella misura alla VIII categoria di cui alla tabella A allegata al DPR 834/1981, con decorrenza dal 1^ giorno del mese successivo alla istanza amministrativa.
Sulle somme maturate sono dovuti interessi al saggio legale (art. 16, comma 6, legge 412/1991) dal 120^ giorno successivo alla domanda amministrativa ( all'art. 7 L. 533/73) al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, cedono a carico del Ministero soccombente” e come precisato nel dispositivo di detta sentenza: “-dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo di cui alla legge 210/1992 commisurato alla VIII categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981 e condanna per l'effetto il Ministero della Salute al pagamento in favore dell'istante dei relativi ratei maturati dal 1.4.2003, oltre interessi legali come in motivazione specificato;
- condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite in favore dell'istante che liquida per l'intero in complessivi euro -OMISSIS-con attribuzione”.
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Segretario generale del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Ritenuto di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora;la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta;essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794);
Le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.