TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-05-31, n. 202411232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-05-31, n. 202411232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411232
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 11232/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03238/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2021, proposto da G I, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

P K, Gianluigi D'Alfonso, I M, B L, R M, F Aniello, Gianfranco Carozza, Guido Mario Geremia, Guido Zelano, Alberto R, Gaetano Scazzeri, Patrizio Vezzoli, Vincenzo V, Antonio De Nisi, Fabrizio Crisostomi, Michele Dell'Agli, Bonifacio Bertetti, Giovanni Avitabile, Antonio Leone, G C, Renzo Nisi, Alessandro Marin, Giuseppe Verrocchi, F S M, F M, Nicola Altiero, Francesco Frattini, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

a) del giudizio emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Guardia di Finanza e del punteggio attribuito di 28,20/30, così come comunicati mediante posta certificata in data 11 gennaio 2021 ed allegata scheda di valutazione;

b) degli atti del procedimento di scrutinio tra cui le operazioni della Commissione superiore di avanzamento – CSA (come da Verbale del 25 novembre 2020 e relativi allegati), la graduatoria di merito, le schede di valutazione redatte, nonché la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria;

c) dei criteri redatti dalla Commissione superiore di avanzamento, così come indicati nell'allegato 3 del verbale del 25 novembre 2020;

d) della PEC dell’11 gennaio 2021 con cui è stato inoltrato l'esito del giudizio di avanzamento sub a);

e) d'ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto il generale di brigata G I ha impugnato il provvedimento conclusivo del giudizio di avanzamento al grado di “Generale di Divisione” in servizio permanente effettivo per l’anno 2021, nonché gli atti presupposti e conseguenti come in epigrafe specificati. In particolare contesta il punteggio ottenuto, pari 28,20/30, che lo ha reso idoneo, ma non vincitore, impedendogli di essere utilmente collocato nella graduatoria di merito.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso, come di seguito rubricati:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST. - VIOLAZIONE DELL’ART.26 DELLA LEGGE N.1137/55, DELL’ART.21 DEL D.LGS. 69/01 E DELL’ART.6 DEL D.M. 571/93 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.1 E 3 DELLA L. 241 DEL 1990 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”;

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.12 E SS. DEL D.LGS. N.69/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.1032 E SS. D.LGS. N.66/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.90/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N.266/2007 - ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - SVIAMENTO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ ”;

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E SS. DEL D.LGS. N. 69/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1032 E SS. D.LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 266/2007 – ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO DI POTERE –INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ –CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA ”.

3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame, articolando analitiche controdeduzioni, rispetto alle quali parte ricorrente ha depositato memorie di replica.

4. All’esito della camera di consiglio del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

6. Con il primo motivo il ricorrente rileva come “ il giudizio espresso dalla commissione di valutazione sia inficiato da una carenza assoluta di motivazione che non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico sotteso alle valutazioni espresse sui titoli e sulle esperienze dei singoli candidati ”.

In sostanza, a giudizio del ricorrente:

(1) “ la mancata predeterminazione di parametri sufficientemente precisi e le stringate spiegazioni contenute nelle schede di valutazione non consentono di riscontrare e di verificare i punteggi e le valutazioni della commissione (…) ”;

(2) “ dopo aver rinvenuto nell’allegato 5 al verbale [redatto dalla C.S.A. in data 25 novembre 2020 (cit. doc..3) una scarna motivazione degli aspetti da valorizzare ai fini della promozione, non si riscontra nessun tipo di riferimento al loro collegamento rispetto ai punteggi numerici ;

(3) con riferimento alle “griglie di voto” predisposte dall’organo collegiale, “il punteggio di tutti i candidati e le differenze in termini centesimali tra gli stessi non derivano, come ci si aspetterebbe, dalla media di punteggi diversi, ma dalla media di punteggi identici anche a livello centesimale ” (pag.7).

6.1. Ai fini dello scrutinio della censura occorre preliminarmente ricordare come l’articolo 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 recante “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ” indichi, in termini molto chiari, che ai fini della valutazione per il giudizio di avanzamento, la Commissione, prenda in considerazione i seguenti aspetti:

a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell’Amministrazione.

Le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di legge afferenti le procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, inclusa quella appena citata, sono poi specificate con il regolamento ministeriale 29 novembre 2007, n. 266.

Occorre inoltre rilevare che i predetti criteri sono stati ulteriormente dettagliati con il verbale della Commissione Superiore di avanzamento del 25 novembre 2020 (di seguito anche solo CSA) il quale, dopo aver precisato che il giudizio sarebbe stato effettuato in applicazione delle fonti normative appena richiamate, introduce, all’articolo 2, lettere a), b) c) e), f) g) h) i), dettagliati “criteri particolari”, e all’articolo 3, ulteriori parametri e canoni di valutazione.

6.2. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi l’infondatezza della censura con cui si contesta, invero apoditticamente, “ la mancata predeterminazione di parametri sufficientemente precisi ” dato che i criteri sono indicati in maniera molto dettagliata ai citati articoli 2 e 3 del citato verbale ai cui contenuti si rinvia per ragione di sintesi.

Una volta chiarito che i criteri di valutazione erano sufficientemente determinati l’obbligo motivazione può ritenersi adeguatamente soddisfatto, attraverso l’attribuzione, ai candidati, di un punteggio numerico, in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. per tutte T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 16 luglio 2020, n. 8218).

6.3. Parimenti prive di fondamento sono le censure rivolte avverso i contenuti delle schede di valutazione.

Occorre anzitutto evidenziare che la funzione delle predette schede è quella di fornire un’indicazione - schematica e concisa - dei dati acquisiti sul conto del singolo candidato alla promozione, ripercorrendo, anche nel loro ordine espositivo, gli elementi che il d.lgs. n.

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