TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-02-02, n. 201801285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-02-02, n. 201801285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801285
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2018

N. 01285/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2018, proposto da:
E K, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;

contro

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di cui al prot. n. IT-349823-a/aq0001458 del 27.07.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che con il ricorso in epigrafe E K ha impugnato il provvedimento con cui è stato disposto il suo trasferimento in Norvegia, quale stato competente a conoscere della domanda di protezione internazionale;

Rilevato che a sostegno del ricorso sono state proposte le censure di inesistenza e/o illegittimità del provvedimento di trasferimento in Norvegia per mancanza di conformità all’originale, violazione dell’art. 18 DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., inesistenza dell’atto per la mancata sottoscrizione da parte del Ministro, violazione di legge in relazione agli artt. 17, 18 e 19, comma 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013, violazione dell’art 3 legge 241/90, difetto di istruttoria e omessa motivazione, violazione dell’art. 27, comma 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013;

Che, come ritenuto dalla pronuncia del Consiglio di Stato, 18 dicembre 2015, n. 5738, la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo;

Che, conseguentemente, i provvedimenti, quale quello oggetto del presente giudizio, di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed in particolare di individuazione della competenza territoriale di altro Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, adottati in applicazione delle "clausole discrezionali" ai fini dell'adempimento degli "obblighi dello Stato membro competente", di cui agli articoli 17 e 18 del citato Reg. (CE) 26/06/2013, n. 604/2013, non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo (Cons. Stato, sentenza n. 572/2016), in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della c.d. ripresa in carico, pur connotata dalla facoltà di tale richiesta e dalla sua procedimentalizzazione entro termini definiti e celeri: v. parr. 2 e 3 dell'art. 23 del cit. Reg. n. 604/2013), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita dal citato corpus normativo al singolo Stato membro che riceva una domanda di protezione internazionale laddove viene stabilito che "in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento" (art. 17, par. 1, del Reg. n. 604/2013) o che "uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona" (art. 23, par. 1, del Reg. n. 604/2013);

Che, pertanto, qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, che, a prescindere dalla espressa attribuzione di giurisdizione in suo favore operata dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, è in ogni caso il giudice "naturale" dei diritti soggettivi;

Ritenuto che, quindi, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe con contestuale riconoscimento della giurisdizione al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.;

che le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della risoluzione della vicenda sotto il profilo della giurisdizione;

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