TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-26, n. 201201254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-26, n. 201201254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201254
Data del deposito : 26 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02002/2011 REG.RIC.

N. 01254/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02002/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da L L, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco de Leonardis, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo de Leonardis, in Bari, piazza Aldo Moro, 33/A;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e C A, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, sita nel palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dall’Università degli Studi di Bari sull’atto di diffida spedito dal ricorrente con raccomandata a/r del 12.3.2011 e ricevuta dall’Università in data 15.3.2011, con il quale il dr. L ha chiesto l’adozione degli atti propedeutici alla costituzione del rapporto di lavoro o comunque l’adozione di ogni opportuna azione volta ad evitare la decadenza dall’idoneità dallo stesso conseguita a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 - Endocrinologia;

- di tutti i provvedimenti comunque connessi e/o collegati con il predetto silenzio-rifiuto;

e per l’ordine rivolto al Rettore dell’Università degli Studi di Bari di concludere il procedimento per il reclutamento di un professore di II fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 - Endocrinologia, mediante l’adozione del decreto rettorale di nomina;

e per il risarcimento del danno consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 febbraio 2012 per l’annullamento,

previa adozione delle più idonee misure cautelari,

della nota rettorale prot. n. 79022 del 15.12.2011, di rigetto dell’istanza presentata dal dr. L di assunzione in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari in qualità di professore associato (professore di II fascia) per il Settore Scientifico - Disciplinare MED /13 - Endocrinologia, conosciuta in data 17.12.2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco de Leonardis e C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente L L, a partire dall’8.2.1999, risulta inquadrato come ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Bari in Endocrinologia in servizio presso la Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.).

Con decreto rettorale n. 677 del 5.5.2005, il cui avviso veniva pubblicato sulla G.U. n. 36 del 6.5.2005, l’Università degli Studi di Foggia indiceva la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato (II fascia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/13 - Endocrinologia.

Il L partecipava alla predetta procedura di valutazione.

Con D.R. n. 557 del 18.4.2006 di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione, l’odierno ricorrente veniva dichiarato idoneo a ricoprire l’incarico di professore di associato per il settore a concorso.

Nella seduta dell’11.5.2006, il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117 (“… il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, …, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata …”), deliberava di non procedere alla chiamata del candidato risultato idoneo alla procedura di valutazione precedentemente indetta (quindi non procedeva alla chiamata del dr. L).

In data 11.11.2007 l’odierno deducente, dopo aver evidenziato che l’idoneità conseguita presso l’Università degli Studi di Foggia sarebbe venuta a scadenza il 18.4.2011, chiedeva al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) dell’Università degli Studi di Bari un parere circa la propria chiamata in qualità di professore associato per il Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 - Endocrinologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari.

Il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) dell’Università degli Studi di Bari, nel corso della riunione del 19.11.2007 esprimeva parere favorevole:

- alla “istituzione di un posto di professore di II fascia SSD MED/13 da coprire mediante chiamata di idoneo”;

- alla “chiamata del prof. Luigi L a coprire il posto di professore di II fascia SSD MED/13 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari”.

Lo stesso Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) dell’Università degli Studi di Bari, alla luce di quanto deliberato nel corso della riunione del 19.11.2007, già in data 26.11.2007 inviava alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari il verbale del Consiglio di Dipartimento del 19.11.2007 ed i pareri in quell’occasione espressi, chiedendo che fosse disposto l’inquadramento del dr. L nel ruolo di professore di II fascia del SSD - MED 13 “Endocrinologia”.

La predetta richiesta, non ricevendo alcun seguito, veniva successivamente rinnovata da parte dell’odierno ricorrente con nota del 24.11.2010.

In data 23.7.2010 la casa farmaceutica Novo Nordisk Farmaceutici esprimeva il proprio interesse ad erogare all’Università degli Studi di Bari un finanziamento pari ad €. 208.000,00, da erogarsi in otto rate annuali, ciascuna dell’importo di €. 26.000,00, “per l’istituzione di un posto di ricercatore o di professore di II fascia per il Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 - Endocrinologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari”.

Nel corso della riunione del 20.12.2010, il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 8 d.p.r. n. 117/2000 (“I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.”), esprimeva voto favorevole in merito alla richiesta dell’odierno ricorrente, e dunque deliberava di proporre la chiamata del dr. L.

In particolare, il Consiglio di Facoltà approvava la richiesta presentata dal dr. L “di inquadramento sul ruolo di professore associato del SSD MED/13 - Endocrinologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia” “con i compiti didattici, scientifici e il supporto assistenziale approvati dal Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) nella seduta del 19.11.2007”.

Alla chiamata deliberata dal Consiglio di Facoltà non faceva seguito alcun decreto rettorale di nomina del dr. L.

A fronte di tale situazione, il L con lettera raccomanda a/r del 12.3.2011, ricevuta in data 15.3.2011, diffidava l’Università di Bari:

- ad adottare gli atti propedeutici alla costituzione del rapporto di lavoro entro la data del 17.4.2011 (data di scadenza dell’idoneità precedentemente conseguita);

- ad adottare “ogni opportuna azione al fine di evitare la decadenza dall’idoneità” a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 Endocrinologia”.

Anche rispetto a tale diffida l’Università degli Studi di Bari non si pronunciava.

Con il ricorso introduttivo notificato in data 24 novembre 2011 il L contesta l’inerzia serbata - in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 - dall’Università degli Studi di Bari in ordine a detta istanza, chiedendo altresì il risarcimento del danno consequenziale.

Nel corso del presente giudizio l’Amministrazione universitaria adottava la nota rettorale prot. n. 79022 del 15.12.2011, di rigetto dell’istanza presentata dal dr. L di assunzione in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari in qualità di professore associato (professore di II fascia) per il Settore Scientifico - Disciplinare MED /13 - Endocrinologia.

Rileva l’Università degli Studi di Bari nel citato provvedimento:

«In riferimento alla lettera datata 15.03.2011 con cui la SV ha chiesto di assumere servizio in qualità di professore associato a seguito della chiamata di cui all’oggetto, si rappresenta quanto sotto riportato.

A seguito dell’approvazione degli atti della suddetta valutazione comparativa (DR n. 507 del 18.04.2006 dell’Università degli Studi di Foggia), la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università ha proposto la chiamata della SV per la copertura di un posto di professore associato per il SSD MED/13 Endocrinologia.

Questa Amministrazione non ha provveduto alla definizione del relativo procedimento, in primo luogo perché la normativa vigente non le riconosce a tutt’oggi la facoltà di assunzione di personale, avendo superato al termine dell’anno 2010 il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo e il Fondo di Finanziamento Ordinario e, in secondo luogo, perché la chiamata degli idonei esterni potrà rientrare soltanto all’interno di una programmazione generale da parte degli Organi centrali di questa Amministrazione. …».

In considerazione della cessazione - da parte dell’Amministrazione resistente a seguito dell’adozione della menzionata nota rettorale del 15.12.2011 - dell’inerzia contestata con il ricorso introduttivo, deve conseguentemente dichiararsi l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse.

Con i motivi aggiunti il L impugna - ai sensi dell’art. 117, comma 5 cod. proc. amm. - la nota rettorale prot. n. 79022 del 15.12.2011.

Evidenzia parte ricorrente che nella presente fattispecie non viene in rilievo una “nuova assunzione” soggetta al divieto assunzionale ex art. 1 decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 (disposizione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva), bensì un mero passaggio di qualifica (da ricercatore a professore associato) rientrante in un fisiologico avanzamento di carriera, sottratto in quanto tale al blocco assunzionale;
che in ogni caso, anche a configurare una nuova assunzione, la stessa non implica alcun aggravio di spesa;
che, conseguentemente, mancano le condizioni perché possa operare il blocco delle assunzioni;
che con la gravata nota rettorale è stata erroneamente negata la competenza esclusiva del Consiglio di Facoltà a disporre la chiamata dei professori;
che la stessa è stata ricondotta ad una non meglio identificata attività di “programmazione generale da parte degli organi centrali”.

Si costituiva l’Amministrazione universitaria, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso per motivi aggiunti sia infondato e che non sussistano nella vicenda oggetto del presente giudizio elementi per discostarsi dall’orientamento recentemente espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 maggio 2012, n. 17 (da valutare - ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. - quale “precedente conforme”).

La sentenza dell’Adunanza Plenaria ha ad oggetto una fattispecie concreta (analoga alla presente controversia) relativa alla richiesta di assunzione di professori associati confermati e ricercatori universitari che avevano conseguito il giudizio di idoneità all’esito del superamento di procedure selettive rispettivamente quali professori ordinari e professori associati, richiesta cui l’Università opponeva un diniego fondato sulla ritenuta applicabilità del cd. “blocco delle assunzioni” disposto dall’art. 1 decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Anche nel caso di specie l’Università degli Studi di Bari invoca con la contestata nota la preclusione di cui alla menzionata disposizione.

A tal riguardo, ha evidenziato la decisione n. 17/2012 dell’Adunanza Plenaria:

«… 4.2. L’Adunanza Plenaria reputa che il divieto di assunzione operi anche per l’inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la medesima università.

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