TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-09, n. 202400681
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Testo completo
Pubblicato il 09/03/2024
N. 00681/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2022, proposto da
A P, P P, E C, S C, Società Albergo della Posta Scarì Società in Accomandita Semplice di Pruneri Achille e C., rappresentati e difesi dall'avvocato A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sondalo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U P, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Maria Armando Pillitteri in Milano, via Podgora n. 3;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di rilascio di permesso di costruire del 26.8.2022 notificato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sondalo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza della Sezione II n. 2310 del 7.4.2020, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II n. 540/2008, ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Sondalo n. 4/2003, con la quale l’amministrazione aveva negato il rilascio di una di concessione edilizia in deroga richiesta, in data 6 agosto 2002, ai sensi dell’art. 41 quater, l. n. 1150/1942 dalla signora Palmina Sassella, per la realizzazione di un intervento di ampliamento dell’Albergo della Posta, con annessa discoteca, pub e parcheggio interrato.
2. A seguito di tale pronuncia, il sig. A P – avente causa della sig.ra Sassella – ha chiesto al Consiglio Comunale di provvedere “ora per allora” sulla richiesta del 6.8.2002 ed al conseguente rilascio del titolo edilizio.
3. Con provvedimento del 26.8.2022 il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sondalo ha respinto l’istanza per la mancata integrazione della documentazione richiesta: il Comune non ha condiviso le argomentazioni del proprietario, volte ad affermare la completezza della pratica presentata nell’anno 2002, e ha concluso ritenendo che, anche ove l’istruttoria fosse stata completata prima dell’inoltro al Consiglio comunale avvenuto con nota prot. n. 765 del 16/1/2003, “la pratica avrebbe comunque richiesto, alla data odierna, le integrazioni e gli aggiornamenti tecnico/progettuali imposti dal rispetto delle norme, aventi incidenza sull’attività edilizia, subentrate a far tempo dal 6/8/2002 e sino alla data di notifica della sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2020 (23/6/2020), fatta eccezione per l’obbligo di pianificazione attuativa e di cessione/monetizzazione delle aree di standard imposto dal PGT vigente sin dal 2013 […]”.
4. L’atto è stato impugnato dai sig.ri A P, P P, E C e S C, in proprio e in qualità di soci della società Albergo della Posta Scarì Società in Accomandita Semplice di Pruneri Achille e C., per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza e buon andamento della p.a., violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione del principio di divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e per difetto di istruttoria.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Sondalo, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
6. All’udienza del 14 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Preliminarmente deve rilevarsi che – come eccepito dai ricorrenti - il documento inserito nella memoria depositata dal Comune in data 12 gennaio 2024 è tardivo in quanto depositato successivamente allo scadere del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73, cod.proc.amm.
Di tale atto non si terrà, pertanto, conto ai fini della decisione.
8. Va invece eccezionalmente accolta la richiesta di deposito tardivo del documento n. 85, ritenendo il Collegio sussistente l’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge – uno stralcio del piano regolatore del 1975 - ed essendo stato comunque assicurato il diritto al contraddittorio dei ricorrenti, i quali nulla hanno eccepito al riguardo.
9. Con un unico, articolato, motivo viene sostenuta l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando che:
i ricorrenti avrebbero già fornito, al momento della presentazione dell’istanza, tutta la documentazione necessaria richiesta dalla legge e che non sarebbe, pertanto, necessaria alcuna integrazione;
il Comune avrebbe errato nel considerare l’istanza presentata nell’ottobre 2020 quale domanda di rilascio di permesso di costruire, in quanto l’istanza da prendere in considerazione, con il relativo progetto, sarebbe quella presentata il 6.8.2002;
sarebbe erronea la pretesa del Comune di esaminare la pratica edilizia alla luce della normativa sopravvenuta al 6.8.2002 e sino alla data di notifica della sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2020 poiché con la valutazione espressa dall’ufficio tecnico prima della trasmissione del progetto al Consiglio Comunale si sarebbe conclusa